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Decisione

14.2014.116

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto (sinallagmatico) per prestazioni di architetti. Eccezione d'inadempienza dell'obbligo di consegnare la "liquidazione finale". Interpretazione del contra

3 novembre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l'CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 novembre

2013 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all'istanza

con osservazioni scritte del 22 gennaio 2014, cui sono seguite la replica del

13 febbraio di parte istante e la duplica del 18 marzo di parte convenuta, in

cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie pretese.

C. Statuendo

con decisione 20 maggio 2014, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo a

carico dell'escutente le spese processuali di fr. 150.– e un'indennità di fr. 300.–

a favore della parte convenuta.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2

giugno 2014 per ottenerne l'annullamento e l'accoglimento dell'istanza. Nelle

sue osservazioni del 30 giugno 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo. Il 3 luglio 2014, RE 1 ha presentato un allegato di replica spontanea.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato lunedì 2 giugno 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della reclamante il 22 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo (cfr. art.

142.

cpv. 3 CPC).

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide

in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha individuato quale valido riconoscimento di

debito il “contratto per le prestazioni degli architetti” sottoscritto il 21

maggio 2002 dalla convenuta quale committente e dall'insorgente in qualità di

architetto responsabile dell'esecuzione delle prestazioni, cui è riconosciuto

un onorario forfettario complessivo di fr. 670'000.–. Il giudice di prime

cure ha tuttavia considerato che a fronte di alcune inadempienze di parte

istante, in particolare la mancata presentazione di una liquidazione finale

così come prevista nell'accordo fra le parti, l'escu­­tente è venuta meno ai

suoi obblighi contrattuali. Lo stesso ha ritenuto difatti che i singoli

conteggi finali allestiti dall'architetto per gli artigiani man mano che i

lavori venivano completati non corrispondevano a quanto previsto nel contratto

circa l'allestimento di una liquidazione finale. Per queste ragioni, il giudice

ha respinto l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione.

3.

Nel

reclamo RE 1 contesta la conclusione del Pretore, poiché a suo parere lo stesso

“confonde il concetto di liquidazioni finali (che la DL esegue per ogni singolo artigiano) con il consuntivo dell'opera (ossia quando un'opera,

tirando le somme, sia costata alla committente)” (reclamo, pag. 3). La

reclamante sostiene invero che la liquidazione finale consisteva “nelle

singole liquidazione di volta in volta allestite per ogni singola opera, che

venivano poi fornite alla committenza, e di riflesso alla Banca, per i

pagamenti” (reclamo, pag. 4). Essa ritiene quindi di aver eseguito le

prestazioni di sua spettanza, motivo per il quale il Pretore avrebbe dovuto rigettare

in via provvisoria – a fronte di un valido titolo di rigetto per l'intero

ammontare dell'onorario stabilito – l'opposizione di parte convenuta.

4.

In

virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

4.1

Nel

caso concreto, le parti hanno sottoscritto un contratto per prestazioni d'architetti

sottoposto alle norme SIA 102 (doc. A accluso all’istanza), in virtù del

quale RE 1 si è impegnata nei confronti dell'escussa a fornire diverse prestazioni

(fase del progetto di massima, fase del progetto definitivo, fase di

preparazione dell'esecuzione, fase esecutiva e fase finale) per un onorario

complessivo di fr. 670'000.–. In quanto firmato dall'escussa, tale

contratto costituisce in sé, come a giusta ragione ha rilevato il Pretore, un

valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF (almeno)

per l'importo di fr. 9'700.– posto in esecuzione, a condizione che il suo

adempimento da parte dell'e­scutente sia dimostrato o non contestato.

4.2

In

merito all'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici – come

appunto nel caso concreto il contratto per prestazioni d'architetti, che

mischia prestazioni di due contratti bilaterali nominati, l’appalto e il

mandato (cfr. Steinauer in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 128-129 ad art. LEF) – in cui le

parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo

della prestazione anticipata, la Camera ha recentemente lasciato aperta la

questione di sapere se sia da seguire la prassi di Basilea-Campagna, secondo

cui l'escusso deve rendere verosimile (nel senso dell'art. 82 cpv. 2 LEF) l'eccezione

d'inadempimento della controprestazione o di non corretto adempimento (art. 82

CO) e non solo asserirla, oppure la

cosiddetta “Basler Praxis” (di Basilea-Città), oggi apparentemente

dominante, secondo cui è sufficiente per l'escusso

contestare l'adempimento della prestazione promessa dall'escutente in

modo non palesemente insostenibile (ma senza rendere verosimile la propria allegazione)

per obbligarlo a doverne dimostrare la corretta esecuzione (sentenza della CEF

14.2014.113

del 17 settembre 2014 consid. 4.2).

4.3

Nel

caso specifico, non è necessario risolvere questo interrogativo perché l'escussa,

già con le osservazioni all'istanza (pag. 3 ad 2 e 3), ad ogni modo non solo ha

esplicitamente contestato che l'escutente avesse adempiuto tutti i propri

obblighi in modo tale da poter esigere il pagamento anche dell'ultima quota di

mercede, ma l'ha anche reso verosimile, non essendo controverso che RE 1 mai le

ha fornito, malgrado diversi solleciti (v. doc. 5, 6, 7, 8, 10 e 1), la liquidazione

finale, ossia il consuntivo di tutti i costi di costruzione (esclusi quelli

della ditta T__________ SA).

4.4

La

reclamante, invero, sostiene di aver eseguito tutte le singole liquidazioni

definitive sottoposte agli artigiani (doc. C-IIII) – tranne quella con la T__________ SA, a causa di un litigio che non era di sua competenza – e rimprovera al Pretore

di aver confuso il concetto di liquidazioni finali con quello di consuntivo (o

riepilogo) dell'opera, affermando di non essere tenuta contrattualmente a

fornire tale consuntivo (reclamo, pag. 3 ad 6, pag. 6 e 7 ad 8). Le spettava

però, visto il carattere bilaterale del contratto, dimostrare la sua affermazione,

ovvero che la “liquidazione finale”, da cui dipendeva l'ultima quota del 4% del

suo onorario forfettario di fr. 670'000.– (doc. A, punti 3 e 5.4), non

comprendeva anche l'al­lestimento del consuntivo dell'opera, come sostiene

invece la controparte in modo plausibile, trattandosi di un'opera il cui costo

non era forfettario (doc. A, pag. 9). Orbene, la reclamante non ha prodotto il

regolamento SIA n° 102 per le prestazioni e gli onorari degli architetti cui si

riferisce il contratto invocato quale titolo di rigetto, ciò che non permette d'interpretare

la nozione di “liquidazione finale” con sufficiente certezza. Ricordato che l'onere

di provare (e non solo di rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) l'esistenza di un

valido titolo di rigetto grava sull'escuten­te e che non spetta al giudice del

rigetto completare l'interpreta­zione del titolo con elementi esterni non

prodotti in causa (stessa sentenza, consid. 3.1.1 e 4.2), si giustifica, già

per questo motivo, di respingere il reclamo, fermo restando che ciò non

preclude all'escutente la possibilità di sottoporre nuovamente la questione litigiosa

al giudice ordinario (stessa sentenza, consid. 3.1.1).

4.5

Ad

ogni buon conto, l'esito del giudizio non muterebbe anche a voler considerare

il regolamento SIA n° 102 un fatto notorio. In effetti, tra le “prestazioni di

base” previste da quelle norme si annoverano non solo – nella cosiddetta ”fase

esecutiva” – i “conteggi finali di imprenditori e fornitori” e la “stesura dei

verbali di collaudo” (norma 4.4.4), bensì anche – nella “fase finale” – la “liquidazione

finale”, ovvero l'“allestimento, [la] verifica e [la] correzione della

liquidazione finale”, il “confronto con il preventivo dei costi” e la “determinazione

dei parametri risultanti dal costo totale”, operazioni il cui obiettivo è la

“determinazione del costo totale dell'opera” (norma 4.5.1). Ora, la ricorrente

non ha dimostrato di avere fornito le prestazioni di “liquidazione finale” e

neppure che la controparte vi abbia rinunciato, avendo al contrario la stessa,

in tempi non sospetti, costantemente richiesto la consegna del consuntivo dei

costi dell'opera non solo in vista del consolidamento del credito di

costruzione (cfr. doc. 7, 8 e 10), ma anche per rendere conto all'assemblea

dei suoi soci dei sorpassi di spesa (cfr. doc. 6 e 10) – si parlava di fr. 1'200'000.–

nel verbale della riunione di comitato del 20 luglio 2005 (doc. VVVV aggraffato

alla replica). La “situazione” dei costi a cui accenna l'arch. __________ in

quel verbale non figura agli atti e manifestamente non era dettagliata né

consentiva un confronto con il preventivo, siccome egli ha rinviato la

committente a eseguire tale lavoro essa stessa (“se vuoi posizione per

posizione c'è qui tutto a disposizione”). Anche sotto questo profilo il reclamo

andrebbe respinto.

5.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'700.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e di conseguenza la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 180.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

Essa rifonderà all'CO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione

a:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).