14.2014.117
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Appalto. Accordo transattivo con riconoscimento di debito dopo la consegna dell’opera. Cessione del credito poco prima del fallimento dell’escutente. Eccezione re
31 ottobre 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.117
Lugano
31 ottobre 2014/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2013.4925 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 novembre 2013 da
CO 1
CO 2
(patrocinati dall'avv. dott. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall'avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 28 maggio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. RE 1
era proprietario delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di
__________. Nel quadro di una promozione immobiliare, egli ha affidato i lavori
di edificazione di questi fondi alla società __________ Sagl per quanto attiene
alle opere di capomastro. Al termine dei lavori, la società ha fatto iscrivere
sui fondi del committente tre ipoteche legali per complessivi fr. 192'500.–
oltre interessi. Il 6 e l'8 novembre 2012, le parti hanno concluso un accordo
transattivo, con cui RE 1 si è riconosciuto debitore nei confronti di __________
Sagl di fr. 150'000.–, da pagare entro il 16 novembre 2011 in ragione di fr. 15'396.50 direttamente alla subappaltatrice G__________ SA e di fr. 80'000.–
alla controparte, ed entro il 21 gennaio 2013 per il saldo di fr. 54'603.50.
Le parti hanno inoltre convenuto che in caso di mancato o tardivo pagamento di
una o più rate, il committente sarebbe stato ritenuto debitore dell'intero
credito originario di fr. 192'500.–. Il 25 giugno 2013 i coniugi CO 1 e CO
2 hanno acquistato da RE 1 la proprietà della particella n. __________ e il 31
ottobre 2013 __________ Sagl ha ceduto loro il proprio credito limitatamente a fr. 45'000.–
e a F__________ la rimanenza di fr. 42'103.50. Il 19 novembre 2013 si è
aperto il fallimento di __________ Sagl, poi sospeso per mancanza di attivo il
25 dello stesso mese.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso poco prima (il 13 novembre 2013) dall'Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. D), CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l'incasso di
fr. 45'000.– oltre interessi del 5% dal 21 gennaio 2013, indicando quali
titoli di credito “l'accordo 08.11.2012 RE 1 – __________ Sagl / cessione
parziale credito __________ Sagl a CO 1 e CO 2 del 31.12.2013 per un ammontare
di fr. 45'000 / lettera avv. PA 2 e avv. PA 1”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 novembre 2013
CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5. All'udienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2014,
gli istanti hanno confermato la loro domanda mentre la parte convenuta vi si è
opposta con osservazioni scritte incorporate nel verbale di udienza, in cui ha
sollevato, tra l'altro, la mancanza di legittimazione attiva degli istanti.
D. Statuendo
con decisione 26 maggio 2014, il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato in
via provvisoria l'opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– e un'indennità di fr. 1'000.–
a favore della parte istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28
maggio 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza. Il 12
giugno 2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.
Nelle loro osservazioni del 20 giugno 2014, CO 1 e CO 2 hanno chiesto di
respingere il reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 maggio 2014 contro la sentenza notificata il giorno stesso al
patrocinatore di RE 1, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione
errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Al
proposito, contrariamente a quanto affermano gli istanti (osservazioni al
reclamo, n. 7 a pag. 2), RE 1 non ha dichiarato per la prima volta in sede di
reclamo che l'accordo transattivo sarebbe viziato da errore essenziale. Seppur
indirettamente, l'escusso aveva infatti già evocato l'errore essenziale che
sarebbe insito nell'accordo transattivo nella risposta di causa (osservazioni
scritte di RE 1, ad 13). La censura, riproposta in questa sede, è pertanto
ricevibile.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l'opposizione in via provvisoria dopo
aver considerato che la documentazione prodotta dagli istanti, ossia l'accordo transattivo
con la cessione di credito del 31 ottobre 2013, costituisce un valido riconoscimento
di debito nel senso dell'art. 82 LEF. Egli ha d'altra parte respinto tutte le
contestazioni sollevate dall'escusso, segnatamente quella relativa agli
asseriti difetti dell'opera e quella sull'attendibilità della cessione del
credito, sottolineando per l'ultima che la successiva dichiarazione di
fallimento non inficiava né la pretesa posta in esecuzione, né la
legittimazione degli escutenti in questa procedura. Il Pretore non ha neppure
ammesso l'eccezione di res iudicata sollevata in relazione con una
procedura ordinaria avviata da __________ Sagl contro RE 1 il 24 aprile 2014 e
stralciata il successivo 7 ottobre per mancato pagamento dell'anticipo,
ritenendo che la stessa non costituisse desistenza. Egli ha infine respinto l'eccezione
di compensazione mossa da RE 1 poiché il credito vantato nei confronti di __________
Sagl non era, a suo giudizio, stato reso sufficientemente verosimile.
3.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di non aver esaminato con la
dovuta attenzione i documenti prodotti – o di non averli esaminati del tutto,
come lo scritto 17 settembre 2013 in cui gli stessi istanti lamentano la
difettosità dell'opera consegnata loro – da cui risulterebbe chiaramente che i
difetti siano da imputare a __________ Sagl, di modo che l'accordo transattivo
sarebbe viziato da errore e sarebbe pertanto nullo. In merito alla cessione di
credito, il reclamante ne contesta la validità e lamenta una violazione del
diritto di essere sentito da parte del primo giudice, poiché costui non avrebbe
considerato i documenti prodotti e attestanti lo stato di grave insolvibilità
in cui versava la società al momento in cui il credito è stato ceduto. Infine, RE
1.
reputa sbrigativo il giudizio impugnato per quanto attiene alla cedibilità
del credito posto in esecuzione e alla legittimazione degli istanti ad agire
nei suoi confronti. A suo dire, la __________ Sagl non avrebbe potuto cedere
validamente il suo credito, poiché a distanza di pochi giorni dalla
sottoscrizione della cessione sarebbe stato dichiarato il suo fallimento.
4.
Nelle
loro osservazioni al reclamo CO 1 e CO 2 ribadiscono la validità dell'accordo
transattivo e della cessione del credito. Rievocando la clausola di saldo
definitiva contenuta nell'accordo, gli istanti contestano altresì l'eccezione
relativa ai difetti dell'opera fatta valere dal reclamante. Affermano d'altronde
di condividere la decisione pretorile laddove giudica irrilevanti in sede di
rigetto dell'opposizione gli argomenti relativi al fallimento della __________
Sagl e quelli legati ad una revocazione ai sensi dell'art. 285 LEF.
5.
Ciò
posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura, più volte ripetuta, con
cui il reclamante lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito
poiché, a suo dire, il primo giudice non avrebbe considerato la documentazione
da lui prodotta in sede di risposta, che renderebbe verosimili le motivazioni
addotte. Ancorché in modo sintetico, il Pretore ha infatti indicato le ragioni
dell'accoglimento dell'istanza e ha respinto con una breve motivazione, sulla
scorta della documentazione prodotta, le eccezioni di RE 1 secondo cui i
difetti e la mancata legittimazione degli istanti renderebbero nullo il titolo
di rigetto provvisorio dell'opposizione. L'escusso disponeva quindi di tutti
gli elementi per valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità
superiore, la quale – a sua volta – è in grado di esercitare adeguatamente il
suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Diversa è la questione di sapere se la motivazione
del Pretore sia corretta, ciò che si esaminerà in appresso (consid. 8.2).
6.
In
virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica
solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale
– e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
7.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
7.1
Sottoscrivendo
l'accordo transattivo il 6 novembre 2012 (doc. A), RE 1 si è riconosciuto
debitore nei confronti di __________ Sagl di fr. 192'500.– “nel caso di
mancato o ritardato pagamento di una o più rate”. Avendo l'escusso pagato
solo il credito di fr. 15'396.50 di G__________ SA e la rata di fr. 80'000.–
a __________ Sagl, quest'ultima poteva esigere il pagamento dell'intera somma
iniziale, dedotto quanto già versato, ovvero fr. 97'103.50 (fr. 192'500.–
./. 15'396.50 ./. 80'000.–). L'accordo transattivo costituisce pertanto un
valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per tale importo (art.
82.
cpv. 1 LEF). Gli istanti hanno però limitato la loro domanda alla parte del
credito ceduta loro, pari all'importo di fr. 45'000.– posto in esecuzione
(doc. B).
7.2
Come
visto, RE 1 contesta che gli istanti siano legittimati ad invocare in nome
proprio il citato titolo di rigetto dell'opposizione, facendo valere che il
credito posto in esecuzione non era cedibile, poiché in quel momento la società
__________ Sagl, a pochi giorni dalla dichiarazione del suo fallimento, non
poteva disporre liberamente dei propri beni. Per tale motivo la pretesa degli istanti
sarebbe soggetta a revocazione nel senso dell'art. 286 LEF.
a) Nel
caso in cui il creditore cambia dopo l'allestimento del riconoscimento di
debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell'opposizione, sempre che
dimostri l'avvenuta cessione con documenti. L'atto di cessione dev'essere
pertanto prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve
verificare d'ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73
ad art. 82 LEF).
b) Nel
caso specifico, non v'è dubbio che il documento intitolato “Cessione Credito
(art. 164 e ss CO)” del 31 ottobre 2013, sottoscritto dal socio e gerente
di __________ Sagl, __________, e dagli istanti CO 1 e CO 2, accerti una cessione
di credito formalmente valida nel senso degli art. 164 segg. CO per l'importo
di fr. 45'000.– pattuito dalle parti. Nella loro qualità di cessionari,
gli istanti possono quindi prevalersi del titolo di rigetto dell'opposizione
limitatamente a tale somma.
c) Che
la cessione sia avvenuta poco prima della dichiarazione di (auto)fallimento di __________
Sagl, come rileva il reclamante sulla base dell'estratto del Registro di
commercio (doc. 4), ben poco conta in questa sede. La società ha infatti
conservato il diritto di disporre del proprio patrimonio fino alla data del
fallimento (art. 204 cpv. 1 LEF), pronunciato il 19 novembre 2013, ovvero dopo
la conclusione della cessione di credito, avvenuta il 31 ottobre 2013 come
indicato sull'atto di cessione stesso (doc. B). Non vi sono poi motivi per dubitare
della data della cessione, il reclamante non avendo motivato la propria
contestazione (cfr. art. 178 CPC). E anche se la cessione fosse stata
revocabile nel senso dell'art. 286 LEF, come pretende il reclamante, essa
sarebbe comunque rimasta giuridicamente valida (DTF 136 III 343 consid. 3; 134
III 57 consid. 1.3.3), quantunque inopponibile ai soli creditori di __________
Sagl insinuatisi nel suo fallimento o portatori di un attestato di carenza di
beni (art. 285 cpv. 2 LEF). Nel caso in esame, il reclamante non allega di
adempiere uno di questi due presupposti oggettivi. Ad ogni modo il
fallimento di __________ Sagl è stato sospeso per mancanza di attivi con
decreto del 25 novembre 2011 (doc. 4), da cui l'impossibilità di chiedere la
revocazione della cessione (Staehelin,
op. cit., n. 33 ad art. 285).
7.3
Ne
discende che, come giudicato dal Pretore, l'accordo transattivo e la cessione
di credito costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio per il credito
posto in esecuzione. Il reclamo è al riguardo infondato.
8.
La
reclamante ripropone in questa sede l'eccezione, respinta dal Pretore, secondo
cui l'accordo transattivo sarebbe viziato da errore, a causa di gravi difetti
dell'opera imputabili a __________ Sagl, che renderebbero nullo il
riconoscimento.
8.1
All'escusso
incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
8.2
Nel
caso specifico gli istanti ribadiscono a ragione che nell'accordo transattivo
le parti si sono date “atto di aver definitivamente regolato ogni reciproco
rapporto di dare e avere” (doc. A ad 5). Il reclamante neppure afferma che tale
clausola non sia valida o escluda pretese per difetti. Ora, la regolamentazione
sulla responsabilità per i difetti scoperti dopo la consegna dell'opera (art.
370.
CO) è di diritto dispositivo, tranne per quanto attiene ai difetti
scientemente dissimulati dall'appaltatore (art. 100 cpv. 1 CO; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 24 ad art. 370 CO). Che i pretesi
difetti evocati dal reclamante siano stati deliberatamente celati da __________
Sagl neppure lui lo allega, né nel reclamo né nello scritto del 25 novembre
2013.
(doc. 1), per tacere del fatto che non ha fornito alcun indizio oggettivo
in merito alla tempestività della segnalazione dei difetti e alla loro
imputabilità a __________ Sagl, contestate dalla controparte sia in prima
istanza (verbale del 1° aprile 2014, pag. 9) che in seconda (osservazioni al
reclamo, n. 21). RE 1, che ammette di essere un professionista del ramo immobiliare
(stesso verbale, pag. 10), non spiega – e ancora meno rende verosimile – in
quale errore essenziale egli sarebbe incorso firmando l'accordo transattivo. Il
reclamo non merita di conseguenza di essere accolto neppure su questo punto.
9.
Si
prende atto che in questa sede RE 1 non ha più riproposto le eccezioni di
compensazione né di regiudicata respinte dal Pretore. Esse esulano, quindi,
dalla trattazione del reclamo.
10.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 45'000.–
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli
rifonderà a CO 1 e a CO 2 in solido fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).