14.2014.118
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Appalto. Accordo transattivo con riconoscimento di debito dopo la consegna dell’opera. Cessione del credito poco prima del fallimento dell’escutente. Eccezione re
3 novembre 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.118
Lugano
3 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta
del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa SO.2013.4926 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 novembre 2013 da
CO
1
(patrocinato
dall' PA 2)
contro
RE
1
(patrocinato
dall' PA 1)
giudicando sul reclamo del 28 maggio
2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. RE 1 era proprietario delle particelle n. __________,
__________ e __________ RFD di __________. Nel quadro di una promozione immobiliare,
egli ha affidato i lavori di edificazione di questi fondi alla società __________
Sagl per quanto attiene alle opere di capomastro. Al termine dei lavori, la
società ha fatto iscrivere sui fondi del committente tre ipoteche legali per
complessivi fr. 192'500.– oltre interessi. Il 6 e l'8 novembre 2012, le
parti hanno concluso un accordo transattivo, con cui RE 1 si è riconosciuto
debitore nei confronti di __________ Sagl di fr. 150'000.–, da pagare entro
il 16 novembre 2011 in ragione di fr. 15'396.50 direttamente alla
subappaltatrice G__________ SA e di fr. 80'000.– alla controparte, ed
entro il 21 gennaio 2013 per il saldo di fr. 54'603.50. Le parti hanno
inoltre convenuto che in caso di mancato o tardivo pagamento di una o più rate,
il committente sarebbe stato ritenuto debitore dell'intero credito originario
di fr. 192'500.–. Il 31 ottobre 2013 __________ Sagl ha ceduto a CO 1 il
proprio credito limitatamente a fr. 42'103.50 e ai nuovi proprietari della
particella n. __________, i coniugi __________ e __________, la rimanenza di fr. 45'000.–.
Il 19 novembre 2013 si è aperto il fallimento di __________ Sagl, poi sospeso
per mancanza di attivo il 25 dello stesso mese.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso poco prima (il 13 novembre 2013) dall'Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. D), CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 42'103.50
oltre interessi del 5% dal 21 gennaio 2013, indicando
quali titoli di credito “l'accordo 08.11.2012 RE 1 – __________ Sagl / cessione
parziale credito __________ Sagl a CO 1 del 31.10.2013/lettera avv. PA 2 e avv.
PA 1”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 novembre 2013
CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All'udienza di discussione tenutasi il 1° aprile 2014, l'istante ha confermato la sua domanda mentre la parte convenuta vi si è opposta con osservazioni
scritte incorporate nel verbale di udienza, in cui ha sollevato, tra l'altro,
la mancanza di legittimazione attiva dell'istante.
D. Statuendo
con decisione 26 maggio 2014, il Pretore ha accolto l'istanza e rigettato in
via provvisoria l'opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 250.– e un'indennità di fr. 1'000.–
a favore della parte istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28
maggio 2014 per ottenerne l'annullamento e la reiezione dell'istanza. Il 12
giugno 2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 20 giugno 2014, CO 1 ha chiesto di respingere il
reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 maggio 2014 contro la sentenza notificata il giorno stesso al
patrocinatore di RE 1, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo
al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare perché la
sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni
sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale
federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Al
proposito, contrariamente a quanto afferma l'istante (osservazioni al reclamo,
n. 7 a pag. 2), RE 1 non ha dichiarato per la prima volta in sede di reclamo
che l'accordo transattivo sarebbe viziato da errore essenziale. Seppur indirettamente,
l'escusso aveva infatti già evocato l'errore essenziale che sarebbe insito
nell'accordo transattivo nella risposta di causa (osservazioni scritte di RE 1,
ad 13). La censura, riproposta in questa sede, è pertanto ricevibile.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rigettato l'opposizione in via provvisoria dopo
aver considerato che la documentazione prodotta dall'istante, ossia l'accordo transattivo
con la cessione di credito del 31 ottobre 2013, costituisce un valido riconoscimento
di debito nel senso dell'art. 82 LEF. Egli ha d'altra parte respinto tutte le
contestazioni sollevate dall'escusso, segnatamente quella relativa agli
asseriti difetti dell'opera e quella sull'attendibilità della cessione del
credito, sottolineando per l'ultima che la successiva dichiarazione di
fallimento non inficiava né la pretesa posta in esecuzione, né la
legittimazione dell'escutente in questa procedura. Il Pretore non ha neppure
ammesso l'eccezione di res iudicata sollevata in relazione con una
procedura ordinaria avviata da __________ Sagl contro RE 1 il 24 aprile 2014 e
stralciata il successivo 7 ottobre per mancato pagamento dell'anticipo,
ritenendo che la stessa non costituisse desistenza. Egli ha infine respinto l'eccezione
di compensazione mossa da RE 1 poiché il credito vantato nei confronti di __________
Sagl non era, a suo giudizio, stato reso sufficientemente verosimile.
3.
Nel
reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di non aver esaminato con la
dovuta attenzione i documenti prodotti – o di non averli esaminati del tutto,
come lo scritto 17 settembre 2013 in cui lo stesso istante lamenta la
difettosità dell'opera a lui consegnata– da cui risulterebbe chiaramente che i
difetti siano da imputare a __________ Sagl, di modo che l'accordo transattivo
sarebbe viziato da errore e sarebbe pertanto nullo. In merito alla cessione di
credito, il reclamante ne contesta la validità e lamenta una violazione del
diritto di essere sentito da parte del primo giudice, poiché costui non avrebbe
considerato i documenti prodotti e attestanti lo stato di grave insolvibilità
in cui versava la società al momento in cui il credito è stato ceduto. Infine, RE
1.
reputa sbrigativo il giudizio impugnato per quanto attiene alla cedibilità
del credito posto in esecuzione e alla legittimazione dell'istante ad agire nei
suoi confronti. A suo dire, la __________ Sagl non avrebbe potuto cedere
validamente il suo credito, poiché a distanza di pochi giorni dalla
sottoscrizione della cessione sarebbe stato dichiarato il suo fallimento.
4.
Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce la validità dell'accordo transattivo
e della cessione del credito. Rievocando la clausola di saldo definitiva
contenuta nell'accordo, l'istante contesta altresì l'eccezione relativa ai
difetti dell'opera fatta valere dal reclamante. Afferma d'altronde di condividere
la decisione pretorile laddove giudica irrilevanti in sede di rigetto dell'opposizione
gli argomenti relativi al fallimento della __________ Sagl e quelli legati ad
una revocazione ai sensi dell'art. 285 LEF.
5.
Ciò
posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura, più volte ripetuta, con
cui il reclamante lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito
poiché, a suo dire, il primo giudice non avrebbe considerato la documentazione
da lui prodotta in sede di risposta, che renderebbe verosimili le motivazioni
addotte. Ancorché in modo sintetico, il Pretore ha infatti indicato le ragioni
dell'accoglimento dell'istanza e ha respinto con una breve motivazione, sulla
scorta della documentazione prodotta, le eccezioni di RE 1 secondo cui i
difetti e la mancata legittimazione dell'istante renderebbero nullo il titolo
di rigetto provvisorio dell'opposizione. L'escusso disponeva quindi di tutti
gli elementi per valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità
superiore, la quale – a sua volta – è in grado di esercitare adeguatamente il
suo controllo giurisdizionale (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Diversa è la questione di sapere se la motivazione
del Pretore sia corretta, ciò che si esaminerà in appresso (consid. 8.2).
6.
In
virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica
solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura
formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
7.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
7.1
Sottoscrivendo
l'accordo transattivo il 6 novembre 2012 (doc. A), RE 1 si è riconosciuto
debitore nei confronti di __________ Sagl di fr. 192'500.– “nel caso di
mancato o ritardato pagamento di una o più rate”. Avendo l'escusso pagato
solo il credito di fr. 15'396.50 di G__________ SA e la rata di fr. 80'000.–
a __________ Sagl, quest'ultima poteva esigere il pagamento dell'intera somma
iniziale, dedotto quanto già versato, ovvero fr. 97'103.50 (fr. 192'500.–
./. 15'396.50 ./. 80'000.–). L'accordo transattivo costituisce pertanto un valido
titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per tale importo (art. 82 cpv.
1.
LEF). L'istante ha però limitato la sua domanda alla parte del credito a lui
ceduta, pari all'importo di fr. 42'103.50 posto in esecuzione (doc. B).
7.2
Come
visto, RE 1 contesta che l'istante sia legittimato ad invocare in nome proprio
il citato titolo di rigetto dell'opposizione, facendo valere che il credito
posto in esecuzione non era cedibile, poiché in quel momento la società __________
Sagl, a pochi giorni dalla dichiarazione del suo fallimento, non poteva
disporre liberamente dei propri beni. Per tale motivo la pretesa dell'istante sarebbe
soggetta a revocazione nel senso dell'art. 286 LEF.
a) Nel
caso in cui il creditore cambia dopo l'allestimento del riconoscimento di
debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell'opposizione, sempre che
dimostri l'avvenuta cessione con documenti. L'atto di cessione dev'essere
pertanto prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve
verificare d'ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73
ad art. 82 LEF).
b) Nel
caso specifico, non v'è dubbio che il documento intitolato “Cessione Credito
(art. 164 e ss CO)” del 31 ottobre 2013, sottoscritto dal socio e gerente
di __________ Sagl, __________, e dall'istante CO 1, accerti una cessione di
credito formalmente valida nel senso degli art. 164 segg. CO per l'importo di fr. 42'103.50
pattuito dalle parti. Nella sua qualità di cessionario, l'istante può quindi
prevalersi del titolo di rigetto dell'opposizione limitatamente a tale somma.
c) Che
la cessione sia avvenuta poco prima della dichiarazione di (auto)fallimento di __________
Sagl, come rileva il reclamante sulla base dell'estratto del Registro di
commercio (doc. 4), ben poco conta in questa sede. La società ha infatti
conservato il diritto di disporre del proprio patrimonio fino alla data del
fallimento (art. 204 cpv. 1 LEF), pronunciato il 19 novembre 2013, ovvero dopo
la conclusione della cessione di credito, avvenuta il 31 ottobre 2013 come
indicato sull'atto di cessione stesso (doc. B). Non vi sono poi motivi per dubitare
della data della cessione, il reclamante non avendo motivato la propria
contestazione (cfr. art. 178 CPC). E anche se la cessione fosse stata
revocabile nel senso dell'art. 286 LEF, come pretende il reclamante, essa
sarebbe comunque rimasta giuridicamente valida (DTF 136 III 343 consid. 3; 134
III 57 consid. 1.3.3), quantunque inopponibile ai soli creditori di __________ Sagl
insinuatisi nel suo fallimento o portatori di un attestato di carenza di beni
(art. 285 cpv. 2 LEF). Nel caso in esame, il reclamante non allega di adempiere
uno di questi due presupposti oggettivi. Ad ogni modo il fallimento
di __________ Sagl è stato sospeso per mancanza di attivi con decreto del 25
novembre 2011 (doc. 4), da cui l'impossibilità di chiedere la revocazione della
cessione (Staehelin, op.
cit., n. 33 ad art. 285).
7.3
Ne
discende che, come giudicato dal Pretore, l'accordo transattivo e la cessione
di credito costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio per il credito
posto in esecuzione. Il reclamo è al riguardo infondato.
8.
La
reclamante ripropone in questa sede l'eccezione, respinta dal Pretore, secondo
cui l'accordo transattivo sarebbe viziato da errore, a causa di gravi difetti
dell'opera imputabili a __________ Sagl, che renderebbero nullo il
riconoscimento.
8.1
All'escusso
incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
8.2
Nel
caso specifico l'istante ribadisce a ragione che nell'accordo transattivo le
parti si sono date “atto di aver definitivamente regolato ogni reciproco
rapporto di dare e avere” (doc. A ad 5). Il reclamante neppure afferma che tale
clausola non sia valida o escluda pretese per difetti. Ora, la regolamentazione
sulla responsabilità per i difetti scoperti dopo la consegna dell'opera (art.
370.
CO) è di diritto dispositivo, tranne per quanto attiene ai difetti scientemente
dissimulati dall'appaltatore (art. 100 cpv. 1 CO; Zindel/Pulver in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a
ed. 2007, n. 24 ad art. 370 CO). Che i pretesi difetti evocati dal reclamante
siano stati deliberatamente celati da __________ Sagl neppure lui lo allega, né
nel reclamo né nello scritto del 25 novembre 2013 (doc. 1), per tacere del
fatto che non ha fornito alcun indizio oggettivo in merito alla tempestività
della segnalazione dei difetti e alla loro imputabilità a __________ Sagl, contestate
dalla controparte sia in prima istanza (verbale del 1° aprile 2014, pag. 9) che
in seconda (osservazioni al reclamo, n. 21). RE 1, che ammette di essere un
professionista del ramo immobiliare (stesso verbale, pag. 10), non spiega – e
ancora meno rende verosimile – in quale errore essenziale egli sarebbe incorso
firmando l'accordo transattivo. Il reclamo non merita di conseguenza di essere
accolto neppure su questo punto.
9.
Si
prende atto che in questa sede RE 1 non ha più riproposto le eccezioni di compensazione
né di regiudicata respinte dal Pretore. Esse esulano, quindi, dalla trattazione
del reclamo.
10.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 45'000.–
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Egli rifonderà a CO 1 fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72
cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso
durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).