14.2014.119
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione dopo l’emanazione della sentenza. Stralcio della procedura di reclamo avviata dall’escusso
12 giugno 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2014.119
Lugano
12 giugno 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 122 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del circolo di Balerna promossa con istanza 25 febbraio 2014 da:
CO 1
CO 2
(entrambi rappr.
dallo RA 2,)
contro
CE 1 (1930-2013),
già in Stabio
(rappr. da RA 1,)
giudicando sul reclamo del 22 maggio 2014 presentato
da Comunione ereditaria fu Francesca Trochen contro la decisione emessa il 6
maggio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
Considerandi
che
statuendo con decisione del 6 maggio 2014, il Giudice di pace del circolo di
Balerna ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
comunione ereditaria CE 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio a domanda di CO 1 e CO 1 per l’incasso di fr. 1673.–
oltre accessori;
che il 22 maggio 2014 la convenuta ha interposto
reclamo contro la predetta decisione segnalando in particolare che la parte
istante aveva ritirato l’esecuzione l’8 maggio, assumendosi “la responsabilità
per la copertura delle spese legali e di pubblicazione”;
che
con l’estinzione dell’esecuzione, avvenuta effettivamente il 9 maggio 2014, la
causa di rigetto dell’opposizione è diventata senza oggetto, non potendo l’esecuzione
ad ogni modo essere continuata;
che
anche la questione delle spese di prima sede risulta superata, avendone gli
istanti – a detta della stessa reclamante – assunto la responsabilità;
che se
il procedimento termina senza decisione del giudice, la causa dev’essere
stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il
rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, in
CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);
che le
spese del presente giudizio – comunque ridotte in caso di dichiarazione di non
entrata in materia (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria) –
andrebbero ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);
che
per economia di giudizio, e tenuto conto che la reclamante ha dichiarato di
ritirare l’impugnazione qualora non fosse esente da tassa di giustizia (scritto
del 10 giugno 2014), si prescinde – eccezionalmente – da ogni prelievo;
che
non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla
controparte per osservazioni;
che
circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso, di fr. 1'673.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Notificazione
a:
– RA 1, __________,
__________;
– RA 2, __________,
__________;
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).