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Decisione

14.2014.119

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione dopo l’emanazione della sentenza. Stralcio della procedura di reclamo avviata dall’escusso

12 giugno 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2014.119

Lugano

12 giugno 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

nella causa n. 122 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di

pace del circolo di Balerna promossa con istanza 25 febbraio 2014 da:

CO 1

CO 2

(entrambi rappr.

dallo RA 2,)

contro

CE 1 (1930-2013),

già in Stabio

(rappr. da RA 1,)

giudicando sul reclamo del 22 maggio 2014 presentato

da Comunione ereditaria fu Francesca Trochen contro la decisione emessa il 6

maggio 2014 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

Considerandi

che

statuendo con decisione del 6 maggio 2014, il Giudice di pace del circolo di

Balerna ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

comunione ereditaria CE 1 al precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio a domanda di CO 1 e CO 1 per l’incasso di fr. 1673.–

oltre accessori;

che il 22 maggio 2014 la convenuta ha interposto

reclamo contro la predetta decisione segnalando in particolare che la parte

istante aveva ritirato l’esecuzione l’8 maggio, assumendosi “la responsabilità

per la copertura delle spese legali e di pubblicazione”;

che

con l’estinzione dell’esecuzione, avvenuta effettivamente il 9 maggio 2014, la

causa di rigetto dell’opposizione è diventata senza oggetto, non potendo l’esecuzione

ad ogni modo essere continuata;

che

anche la questione delle spese di prima sede risulta superata, avendone gli

istanti – a detta della stessa reclamante – assunto la responsabilità;

che se

il procedimento termina senza decisione del giudice, la causa dev’essere

stralciata dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il

rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy, in

CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 219 CPC);

che le

spese del presente giudizio – comunque ridotte in caso di dichiarazione di non

entrata in materia (art. 21 della legge cantonale sulla tariffa giudiziaria) –

andrebbero ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC);

che

per economia di giudizio, e tenuto conto che la reclamante ha dichiarato di

ritirare l’impugnazione qualora non fosse esente da tassa di giustizia (scritto

del 10 giugno 2014), si prescinde – eccezionalmente – da ogni prelievo;

che

non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato alla

controparte per osservazioni;

che

circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso, di fr. 1'673.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Notificazione

a:

– RA 1, __________,

__________;

– RA 2, __________,

__________;

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).