14.2014.12
Ferie esecutive. Nuovi mezzi di prova nella procedura di reclamo. Dichiarazione di riconoscimento di debito. Eccezioni
16 marzo 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
14.2014.12
Data decisione, Autorità:
16.03.2014, CEF
Titolo:
Ferie esecutive. Nuovi mezzi di prova nella procedura di reclamo. Dichiarazione di riconoscimento di debito. Eccezioni
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
FERIE
RIGETTO PROVVISORIO DELL'OPPOSIZIONE
art. 326 cpv. 1 CPC
art. 326 cpv. 2 CPC
art. 56 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 1 LEF
art. 82 cpv. 2 LEF
Incarto n.
14.2014.12
Lugano
16 marzo 2014
EC/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul reclamo presentato il 17 gennaio 2014 da
RE 1
contro la
decisione emanata il 7 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di __________
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti (inc.
n. 258/2013) promossa con istanza del 26 novembre 2013 da
CO 1 e
CO 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione
interposta al PE n. __________
dell’8/10 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione di __________
per l’importo di fr. 1'547.- oltre
interessi;
sulla quale istanza il Giudice di pace del circolo
di __________ con sentenza 7 gennaio 2014
ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________dell’Ufficio esecuzione di __________ è respinta in via
provvisoria per fr. 1'141.80 oltre a fr. 40.- per spese di richiamo del
pagamento e fr. 73.- di spese esecutive.
2. La
tassa di giustizia di fr. 90.-, anticipata dalla parte istante, è a carico
della parte convenuta la quale rifonderà alla controparte fr. 50.- di
ripetibili.
3. omissis”.
Decisione impugnata dalla convenuta che con reclamo
del 17 gennaio 2014 ha
postulato la reiezione dell’istanza di rigetto
dell’opposizione;
preso atto che con osservazioni 13 febbraio 2014
gli istanti hanno chiesto la reiezione
del reclamo, con protesta di ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto
che con precetto esecutivo n. __________
dell’8/10 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 e CO 2 hanno
escusso RE 1 per l’importo di fr. 1'547.- oltre interessi, indicando quale titolo di credito: “affitto e conguaglio non
pagati, aprile e mezzo maggio 2012”;
che, interpostavi
tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza 26 novembre 2013 CO 1 e CO 2 ne
hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del circolo di __________;
che gli istanti
fondano la loro pretesa sul documento di data 14 maggio
2012, allegato all’istanza di rigetto dell’opposizione quale doc. B, nel quale
l’escussa si è impegnata a corrispondere nei giorni seguenti al locatore signor
CO 1 l’importo complessivo di fr. 3'491.80 per le pigioni da inizio marzo a
metà maggio 2012 e per il conguaglio Neo Vac 2011;
che gli
istanti producono pure quale doc. D il conteggio di quanto ancora scoperto al
17 marzo 2013, dal quale emerge che l’escussa ha corrisposto fr. 1'350.- il 7
giugno 2012, fr. 500.- il 13 settembre 2012 e fr. 500.- il 20 novembre 2012;
che il 10
dicembre 2013 il giudice di pace ha assegnato all’escussa un termine di 15
giorni per presentare le proprie osservazioni;
che con
osservazioni datate 28 dicembre 2013 e consegnate alla posta il 31 dicembre
2013, RE 1 si è opposta all’istanza argomentando di aver trovato un inquilino
subentrante, che rispondeva alle esigenze degli istanti, per inizio maggio
2012;
che ella
ha altresì asseverato che gli istanti le avrebbero confermato che non avrebbe
dovuto pagare l’importo di fr. 365.20 per il conguaglio delle spese Neo Vac 2012, in quanto avrebbe lasciato libero l’appartamento alla fine di febbraio 2012;
che con decisione 7 gennaio 2014, il Giudice
di pace del circolo di __________, dopo aver rilevato che la convenuta non ha
presentato le osservazioni nel termine assegnatole, ha parzialmente accolto l’istanza,
ritenendo che l’estratto conto del 14 maggio 2012, firmato dalla convenuta,
costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto provvisorio
dell’opposizione;
che il
primo giudice non ha per contro rigettato l’opposizione per fr. 362.20,
corrispondenti al conguaglio Neo Vac 2012, in quanto per tale importo non figura agli atti alcun riconoscimento di debito;
che con
reclamo 17 gennaio 2014 RE 1 ha postulato la reiezione dell’istanza con
motivazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle contenute nelle
osservazioni del 28/31 dicembre 2013, che, a suo giudizio, come confermatole
telefonicamente dallo stesso giudice pace, sarebbero peraltro tempestive;
che con
osservazioni 13 febbraio 2014 CO 1 e CO 2 si sono opposti al gravame con
motivazioni che, se del caso, verranno riprese in seguito;
che
secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro,
le decisioni inappellabili di prima istanza finali;
che tale
è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in
tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC);
che
trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura
sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di
dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
proposto il 17 gennaio 2014 a fronte di una decisione emessa in data 7 gennaio
2014 (e quindi notificata più tardi), il rimedio risulta tempestivo e, quindi,
sotto questo profilo, ammissibile;
che il 10
dicembre 2013 il giudice di pace ha trasmesso alla convenuta l’istanza di
rigetto dell’opposizione, assegnandole un termine di 15 giorni per presentare
eventuali osservazioni;
che
l’ordinanza con l’assegnazione di termine, consegnata alla posta l’11 dicembre
2013, è stata ricevuta dalla reclamante il 18 dicembre 2013 (cfr. tracciamento degli
invii postali del 23 gennaio 2014 agli atti) e di conseguenza le osservazioni
all’istanza di rigetto, datate 28 dicembre 2013 e spedite il successivo 31
dicembre 2013, sono, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, ampiamente
tempestive, anche senza considerare che per art. 56 n. 2 LEF (applicabile anche
alle procedure di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4
CPC) i termini rimangono sospesi durante le ferie esecutive di natalizie (dal
18 dicembre al 1° gennaio);
che
secondo l'art. 326 cpv. 1 CPC nella procedura di reclamo non sono ammesse né
nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi
mezzi di prova, salve restando speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2
CPC);
che non
rientrando in considerazione quest’ultima eventualità, i documenti (lettere 2
settembre 2013 e 2 ottobre 2013) prodotti dall’insorgente con il reclamo e i
documenti (contratto di locazione 14 maggio 2012 e verbale del sopraluogo di
constatazione 14 maggio 2012) prodotti da CO 1 e CO 2 con le osservazioni,
devono essere estromessi dall'incarto e non possono essere considerati ai fini
del giudizio;
che in
base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione
errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che in
virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di
debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può
chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione;
che la
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex
art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di
un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile;
che il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480
consid. 4.1 pag. 481);
che
condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria
ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti);
che la
dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la
quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere
chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione
(cfr. Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid.
Fatti
4.1 pag. 481);
che nella
dichiarazione del 14 maggio 2012 l’escussa si è
impegnata a corrispondere nei giorni seguenti al locatore signor CO 1 l’importo
complessivo di fr. 3'491.80 per le pigioni scadute da inizio marzo a metà
maggio 2012 e per il conguaglio Neo Vac 2011;
che
questa dichiarazione vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF, nel
doc. B RE 1 essendosi riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara,
esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice per siffatto importo;
che per
questo motivo l’opposizione va pertanto respinta come deciso dal primo giudice
per fr. 1'141.80, importo corrispondente a quanto riconosciuto da RE 1 nel doc.
B, a cui vanno dedotti i versamenti effettuati dall’escussa
di fr. 1'350.- il 7 giugno 2012, fr. 500.- il 13 settembre 2012 e fr. 500.- il
20 novembre 2012;
che per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;
che all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii);
che secondo
la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi
(cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/
Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87
s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p.
350, con rif.);
che RE 1 si è opposta all’istanza di rigetto eccependo di nulla
dovere agli istanti, avendo trovato un inquilino subentrante per inizio maggio
2012;
che la
debitrice non ha prodotto alcun documento a sostegno delle sue affermazioni;
che
inoltre appare poco verosimile che la reclamante abbia trovato un subentrante per
l’appartamento che essa aveva in locazione dagli istanti all’inizio di maggio
2012 e che essa abbia poi ciononostante riconosciuto successivamente di dovere,
oltre agli affitti scaduti per i mesi di marzo e di aprile 2012, anche il
canone per la prima metà dello stesso mese di maggio;
che di
conseguenza nel caso concreto, ricordato il limitato potere di cognizione del
giudice del rigetto, l'escussa non ha reso verosimile l’eccezione sollevata, sulla
base di riscontri oggettivi che rendessero credibili le sue allegazioni,
rimanendo le stesse allo stadio di puro parlato non sopportato da riscontro
probatorio alcuno,
che ne consegue
pertanto la reiezione del reclamo;
che le
spese processuali e le indennità seguono la soccombenza
(art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1
CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 56 n. 2, 82 cpv. 1 e 2 LEF;
95, 105, 106, 145 cpv. 4, 251 lett. a, 309,
319 segg., 326 cpv. 1 e 2 CPC;
pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 180.- relative
alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO
1.
e a CO 2 fr. 50.- a titolo di indennità d’inconvenienza.
3.
Notificazione a:
- ;
- ;
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’141.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.–, contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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