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Decisione

14.2014.12

Ferie esecutive. Nuovi mezzi di prova nella procedura di reclamo. Dichiarazione di riconoscimento di debito. Eccezioni

16 marzo 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

4.1 pag. 481);

che nella

dichiarazione del 14 maggio 2012 l’escussa si è

impegnata a corrispondere nei giorni seguenti al locatore signor CO 1 l’importo

complessivo di fr. 3'491.80 per le pigioni scadute da inizio marzo a metà

maggio 2012 e per il conguaglio Neo Vac 2011;

che

questa dichiarazione vale quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF, nel

doc. B RE 1 essendosi riconosciuta, con una dichiarazione di volontà chiara,

esplicita, non equivoca e non discutibile, debitrice per siffatto importo;

che per

questo motivo l’opposizione va pertanto respinta come deciso dal primo giudice

per fr. 1'141.80, importo corrispondente a quanto riconosciuto da RE 1 nel doc.

B, a cui vanno dedotti i versamenti effettuati dall’escussa

di fr. 1'350.- il 7 giugno 2012, fr. 500.- il 13 settembre 2012 e fr. 500.- il

20 novembre 2012;

che per

l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente

delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito;

che all’escusso

incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in

giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii);

che secondo

la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi

(cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/

Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Staehelin, op. cit., n. 87

s. ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p.

350, con rif.);

che RE 1 si è opposta all’istanza di rigetto eccependo di nulla

dovere agli istanti, avendo trovato un inquilino subentrante per inizio maggio

2012;

che la

debitrice non ha prodotto alcun documento a sostegno delle sue affermazioni;

che

inoltre appare poco verosimile che la reclamante abbia trovato un subentrante per

l’appartamento che essa aveva in locazione dagli istanti all’inizio di maggio

2012 e che essa abbia poi ciononostante riconosciuto successivamente di dovere,

oltre agli affitti scaduti per i mesi di marzo e di aprile 2012, anche il

canone per la prima metà dello stesso mese di maggio;

che di

conseguenza nel caso concreto, ricordato il limitato potere di cognizione del

giudice del rigetto, l'escussa non ha reso verosimile l’eccezione sollevata, sulla

base di riscontri oggettivi che rendessero credibili le sue allegazioni,

rimanendo le stesse allo stadio di puro parlato non sopportato da riscontro

probatorio alcuno,

che ne consegue

pertanto la reiezione del reclamo;

che le

spese processuali e le indennità seguono la soccombenza

(art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1

CPC);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 56 n. 2, 82 cpv. 1 e 2 LEF;

95, 105, 106, 145 cpv. 4, 251 lett. a, 309,

319 segg., 326 cpv. 1 e 2 CPC;

pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 180.- relative

alla procedura di reclamo, sono poste a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO

1.

e a CO 2 fr. 50.- a titolo di indennità d’inconvenienza.

3.

Notificazione a:

- ;

- ;

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’141.80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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