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Decisione

14.2014.120

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice quale domanda di motivazione scritta

11 giugno 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 marzo 2014 l’escutente

ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudicatura di pace del circolo della

Navegna. Con decisione emessa il 16 maggio 2014 senza motivazione scritta il giudice

di pace supplente ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione

interposta dalla parte convenuta e ponendo a suo carico le spese processuali di

fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

C. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera (CEF) con un “reclamo”

del 26 maggio 2014, in cui si è limitata a rinviare alla motivazione presentata

in prima sede con le sue osservazioni del 13 aprile 2014.

Considerandi

in diritto: 1. Facendo

uso della facoltà prevista all’art. 239 cpv. 1 CPC, nella fattispecie il giudice

di Pace supplente ha notificato la sua decisione senza motivazione scritta,

ricordando alle parti la possibilità di chiederne una entro 10 giorni dalla

comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che

l’omessa richiesta di motivazione sarebbe stata considerata rinuncia all’impugnazione

della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC) (dispositivo

n. 3 della sentenza impugnata).

2.

Nel

caso specifico, la convenuta non risulta aver chiesto al giudice la motivazione

scritta della sua decisione entro il termine di legge, ma ha da subito presentato

reclamo, entro il termine di 10 giorni indicatovi. Ora, un’impugnazione dei

soli dispositivi (non motivati) è impraticabile, ritenuto che soltanto la

decisione motivata è suscettibile di essere impugnata davanti all’autorità superiore

(Staehelin in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC). Pertanto, nel caso in cui una

parte introduce erroneamente – in particolare ove si sia fondato, come nel caso

in esame (dispositivo n. 4), su un’errata indicazione dei rimedi giuridici

nella decisione impugnata – prima ancora di richiedere la motivazione scritta

al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come

formale richiesta di motivazione scritta nel senso dell’art. 239 cpv. 2 primo

periodo CPC (sentenza della CEF 14.2011.167 del 27 ottobre 2011, con rimandi).

Di conseguenza, l’atto 26 maggio 2014 di RE 1 è irricevibile come reclamo ma va

ritrasmesso al giudice di pace supplente quale richiesta di motivazione.

3.

Onde

evitare il ripetersi di casi come quello in esame, il giudice di pace supplente

è invitato a modificare i suoi modelli di decisioni senza motivazione scritta,

togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici (dispositivo n. 4 nella

fattispecie). Tale indicazione deve figurare solo nella decisione motivata, d’altronde

non nel dispositivo ma in calce alla decisione (è un requisito di legge, non

una decisione del tribunale). Si ricorda inoltre che il termine d’impugnazione

delle sentenze di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni (combinati art. 251

lett. a, 309 lett. b n. 3 CPC e 321 cpv. 2 CPC) – non di 30 –, e che il reclamo

dev’essere indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

(art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei

reclami. A futura memoria, infine, si chiede alla Giudicatura di pace di

considerare d’ufficio i ricorsi diretti contro decisioni emanate senza motivazione

scritta quale richiesta di motivazione scritta.

4.

Viste

le particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare le spese

processuali. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'294.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo

è irricevibile. Lo scritto 26 maggio 2014 di RE 1 è ritrasmesso al giudice di

pace supplente del circolo della Navegna perché lo tratti quale formale

richiesta di motivazione scritta della decisione SO.2014.47 del 16 maggio 2014.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione

a:

–;

–Dipartimento

sanità e socialità, Ufficio del sostegno sociale, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).