14.2014.120
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione senza motivazione scritta. Reclamo irricevibile, ritrasmesso al primo giudice quale domanda di motivazione scritta
11 giugno 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.120
Lugano
11 giugno 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.47 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo della Navegna promossa con istanza 27 marzo 2014 da:
CO 1
(rappr. dal RA 1)
contro
RE 1
giudicando sul “reclamo” del 26 maggio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2014 dal giudice di pace
supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Locarno, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'294.–,
indicando quale titolo di credito un “ordine di restituzione” del 20 settembre
2013 concernente prestazioni indebitamente percepite dal novembre 2012 al
giugno 2013.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 marzo 2014 l’escutente
ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudicatura di pace del circolo della
Navegna. Con decisione emessa il 16 maggio 2014 senza motivazione scritta il giudice
di pace supplente ha accolto l’istanza, rigettando in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta e ponendo a suo carico le spese processuali di
fr. 200.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
C. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera (CEF) con un “reclamo”
del 26 maggio 2014, in cui si è limitata a rinviare alla motivazione presentata
in prima sede con le sue osservazioni del 13 aprile 2014.
Considerandi
in diritto: 1. Facendo
uso della facoltà prevista all’art. 239 cpv. 1 CPC, nella fattispecie il giudice
di Pace supplente ha notificato la sua decisione senza motivazione scritta,
ricordando alle parti la possibilità di chiederne una entro 10 giorni dalla
comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto che
l’omessa richiesta di motivazione sarebbe stata considerata rinuncia all’impugnazione
della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC) (dispositivo
n. 3 della sentenza impugnata).
2.
Nel
caso specifico, la convenuta non risulta aver chiesto al giudice la motivazione
scritta della sua decisione entro il termine di legge, ma ha da subito presentato
reclamo, entro il termine di 10 giorni indicatovi. Ora, un’impugnazione dei
soli dispositivi (non motivati) è impraticabile, ritenuto che soltanto la
decisione motivata è suscettibile di essere impugnata davanti all’autorità superiore
(Staehelin in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC). Pertanto, nel caso in cui una
parte introduce erroneamente – in particolare ove si sia fondato, come nel caso
in esame (dispositivo n. 4), su un’errata indicazione dei rimedi giuridici
nella decisione impugnata – prima ancora di richiedere la motivazione scritta
al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come
formale richiesta di motivazione scritta nel senso dell’art. 239 cpv. 2 primo
periodo CPC (sentenza della CEF 14.2011.167 del 27 ottobre 2011, con rimandi).
Di conseguenza, l’atto 26 maggio 2014 di RE 1 è irricevibile come reclamo ma va
ritrasmesso al giudice di pace supplente quale richiesta di motivazione.
3.
Onde
evitare il ripetersi di casi come quello in esame, il giudice di pace supplente
è invitato a modificare i suoi modelli di decisioni senza motivazione scritta,
togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici (dispositivo n. 4 nella
fattispecie). Tale indicazione deve figurare solo nella decisione motivata, d’altronde
non nel dispositivo ma in calce alla decisione (è un requisito di legge, non
una decisione del tribunale). Si ricorda inoltre che il termine d’impugnazione
delle sentenze di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni (combinati art. 251
lett. a, 309 lett. b n. 3 CPC e 321 cpv. 2 CPC) – non di 30 –, e che il reclamo
dev’essere indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei
reclami. A futura memoria, infine, si chiede alla Giudicatura di pace di
considerare d’ufficio i ricorsi diretti contro decisioni emanate senza motivazione
scritta quale richiesta di motivazione scritta.
4.
Viste
le particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare le spese
processuali. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'294.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo
è irricevibile. Lo scritto 26 maggio 2014 di RE 1 è ritrasmesso al giudice di
pace supplente del circolo della Navegna perché lo tratti quale formale
richiesta di motivazione scritta della decisione SO.2014.47 del 16 maggio 2014.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione
a:
–;
–Dipartimento
sanità e socialità, Ufficio del sostegno sociale, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace della Navegna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).