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Decisione

14.2014.121

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ritiro del reclamo. Stralcio

22 luglio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2014.121

Lugano

22 luglio 2014/jm

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Baur

Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

nella causa 16/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di

pace del Circolo di Breno promossa con istanza 7 aprile 2014 da:

CO 1,

CO 2,

contro

RE 1,

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2014 presentato da

Considerandi

RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Giudice di pace;

preso

atto che con scritto 11 luglio 2014 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo, il precetto esecutivo emesso contro di lei nell’esecuzione oggetto della lite essendo

stato annullato;

ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la

dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle

proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale

federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3),

indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere

dalla lite;

ricordato

che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

considerato

che desistenza equivale a soccombenza, onde l’obbligo per chi ritira un reclamo

di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie

(art. 106 cpv. 1 CPC);

osservato

che nella fattispecie non v’è motivo di scostarsi da tale principio, ma l’am­montare

della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione

di merito (art. 21 LTG);

appurato

che la controparte non ha diritto ad un’indennità, il reclamo non essendole stato

notificato per osservazioni;

rammentato

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso, di fr. 4'200.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2. Le

spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non

si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).