14.2014.121
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Ritiro del reclamo. Stralcio
22 luglio 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2014.121
Lugano
22 luglio 2014/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa 16/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di
pace del Circolo di Breno promossa con istanza 7 aprile 2014 da:
CO 1,
CO 2,
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2014 presentato da
Considerandi
RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Giudice di pace;
preso
atto che con scritto 11 luglio 2014 RE 1 ha comunicato di ritirare il reclamo, il precetto esecutivo emesso contro di lei nell’esecuzione oggetto della lite essendo
stato annullato;
ritenuto che il ritiro di un reclamo, ovvero la
dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle
proprie richieste di giudizio, configura desistenza (cfr. sentenza del Tribunale
federale 4A_602 e 604/2012 dell’11 marzo 2013, consid. 5.2 e 5.3),
indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l’interessato a recedere
dalla lite;
ricordato
che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
considerato
che desistenza equivale a soccombenza, onde l’obbligo per chi ritira un reclamo
di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie
(art. 106 cpv. 1 CPC);
osservato
che nella fattispecie non v’è motivo di scostarsi da tale principio, ma l’ammontare
della tassa di giustizia va ridotto, la procedura di appello terminando senza decisione
di merito (art. 21 LTG);
appurato
che la controparte non ha diritto ad un’indennità, il reclamo non essendole stato
notificato per osservazioni;
rammentato
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso, di fr. 4'200.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2. Le
spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non
si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Breno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).