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Decisione

14.2014.123

Fallimento. Reclamo. Mancato versamento dell'anticipo. Stralcio. Nuova pronuncia del fallimento

4 agosto 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

14.2014.123

Lugano

4 agosto 2014/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Baur

Martinelli

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

sul reclamo 11 giugno 2014 di

RE 1

contro

Considerandi

la decisione emessa il 5 giugno 2014 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2014.269 (fallimento) promossa

contro la reclamante dalla

CO 1

richiamata l’ordinanza 11 giugno 2014 con la quale all’insorgente

è stato assegnato un termine scadente il 27 giugno 2014 per versare alla cassa

del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in

garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art.

48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di

modo che con ordinanza 7 luglio 2014 alla reclamante è stato assegnato un

(ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la

prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato

versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del

reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);

accertato che la reclamante ha lasciato decorrere

infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui il reclamo non può

essere preso in considerazione e va pertanto

stralciato dai ruoli;

ricordato che, al reclamo essendo stato concesso

effetto sospensivo parziale, il fallimento va nuovamente pronunciato;

ritenuto che gli oneri processuali relativi al

presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

Dispositivo

per questi motivi,

decide 1. Il

reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da

mercoledì

6 agosto 2014 alle ore 10.00.

2. Le

spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–,

sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).