14.2014.123
Fallimento. Reclamo. Mancato versamento dell'anticipo. Stralcio. Nuova pronuncia del fallimento
4 agosto 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2014.123
Lugano
4 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul reclamo 11 giugno 2014 di
RE 1
contro
Considerandi
la decisione emessa il 5 giugno 2014 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa SO.2014.269 (fallimento) promossa
contro la reclamante dalla
CO 1
richiamata l’ordinanza 11 giugno 2014 con la quale all’insorgente
è stato assegnato un termine scadente il 27 giugno 2014 per versare alla cassa
del Tribunale d’appello la somma di fr. 150.– a titolo di anticipo in
garanzia delle spese processuali presumibili relative al citato reclamo (art.
48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC);
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di
modo che con ordinanza 7 luglio 2014 alla reclamante è stato assegnato un
(ultimo) termine suppletorio di dieci giorni dalla sua notificazione per la
prestazione del citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato
versamento del richiesto importo entro il termine assegnato la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito del
reclamo (art. 101 cpv. 3 CPC);
accertato che la reclamante ha lasciato decorrere
infruttuosamente anche quest’ultimo termine, motivo per cui il reclamo non può
essere preso in considerazione e va pertanto
stralciato dai ruoli;
ricordato che, al reclamo essendo stato concesso
effetto sospensivo parziale, il fallimento va nuovamente pronunciato;
ritenuto che gli oneri processuali relativi al
presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
Dispositivo
per questi motivi,
decide 1. Il
reclamo è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo.
Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da
mercoledì
6 agosto 2014 alle ore 10.00.
2. Le
spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 50.–,
sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione
a:
–
–
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).