14.2014.124
Fallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile
23 luglio 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.124
Lugano
23 luglio 2014/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.328 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 gennaio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 6 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 23 gennaio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento senza preventiva
esecuzione di RE 1 facendo valere un credito complessivo di fr. 9'866.25
per premi rimasti impagati, di cui fr. 7'191.75 risultano da tre attestati
di carenza di beni rilasciati in suo favore a fine 2013.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 7 maggio 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 26 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 27 maggio 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico
della massa fallimentare.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti
gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi
confronti. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, i suoi crediti
essendo stati saldati.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art. 194 cpv.
1.
LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2
CPC). Presentato il 6 giugno 2014 contro la sentenza notificata a Traslocare.ch
SA il 27 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge
(art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi
senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece
invochi fatti successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione,
l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale
federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9
agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso tutta una serie di
attestazioni rilasciate il 6 giugno 2014, ossia dopo la dichiarazione del
fallimento del 26 maggio 2014. Esse sono dunque ricevibili ma il fallimento
potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei
suoi pagamenti, avrà reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid.
4).
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze
del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei
pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di
una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata
sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Con il reclamo RE 1 ha prodotto numerose ricevute dell’Ufficio esecuzione di Lugano, tutte del 6 giugno 2014, relative
al pagamento a saldo di diverse esecuzioni, così come un estratto del citato
ufficio, di stessa data, da cui si evince che a suo carico non vi sono più
attestati di carenza di beni e che tutte le esecuzioni non sospese da opposizione,
in particolare quelle promosse dall’istante, sono state saldate. Ha così
dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art.
190.
cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.
4.
Come
già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva
alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito
della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della
decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).
4.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente, per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del
fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono
essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la
possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere
verosimile la sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone
di mezzi liquidi sufficienti ad estinguere i suoi debiti esigibili. Dal debitore
viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di
esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_335/2014
del 23 giugno 2014, consid. 3.1). La ratio legis dell’art. 174
LEF è quella di evitare il fallimento quando l’azienda del debitore sembra capace
di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011 consid. 2, con rimandi).
4.2
Dall’estratto
esecutivo prodotto dalla reclamante si evince che le uniche esecuzioni ancora
pendenti nei suoi confronti sono sospese da opposizione, per cui i relativi
debiti non risultano ancora certi. Tutte le altre esecuzioni e gli attestati di
carenza di beni a suo carico sono stati estinti. Ciò porta a ritenere che la
reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni o
quanto meno che la sua situazione finanziaria è migliorata. Si può quindi
affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che
la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua
situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti
considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è
stato reso sufficientemente verosimile, sicché il fallimento va annullato.
5.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a
carico della stessa. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo
non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 maggio 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2014.328), nei confronti di RE 1, , è
annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito,
è posta a carico di RE 1.
3. Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione
a:
– ;
–
– Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro di commercio del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).