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Decisione

14.2014.124

Fallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile

23 luglio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 7 maggio 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 26 maggio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 27 maggio 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico

della massa fallimentare.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato tutti

gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi

confronti. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, i suoi crediti

essendo stati saldati.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art. 194 cpv.

1.

LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 6 giugno 2014 contro la sentenza notificata a Traslocare.ch

SA il 27 maggio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge

(art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi

senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseu­donova o “unechte

Nova” –, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece

invochi fatti successivi – detti nova autentici o

in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve

inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste

regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione,

l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale

federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9

agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

Nel

caso specifico, la reclamante produce con il ricorso tutta una serie di

attestazioni rilasciate il 6 giugno 2014, ossia dopo la dichiarazione del

fallimento del 26 maggio 2014. Esse sono dunque ricevibili ma il fallimento

potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei

suoi pagamenti, avrà reso verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid.

4).

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi

confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare

anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore

interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta

su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito

permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante

e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso

quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze

del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e

5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei

pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di

una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata

sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Con il reclamo RE 1 ha prodotto numerose ricevute dell’Ufficio esecuzione di Lugano, tutte del 6 giugno 2014, relative

al pagamento a saldo di diverse esecuzioni, così come un estratto del citato

ufficio, di stessa data, da cui si evince che a suo carico non vi sono più

attestati di carenza di beni e che tutte le esecuzioni non sospese da opposizione,

in particolare quelle promosse dall’istante, sono state saldate. Ha così

dimostrato di avere ripreso i suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art.

190.

cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

4.

Come

già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva

alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito

della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della

decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

4.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente, per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del

fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono

essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la

possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere

verosimile la sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone

di mezzi liquidi sufficienti ad estinguere i suoi debiti esigibili. Dal debitore

viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di

esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_335/2014

del 23 giugno 2014, consid. 3.1). La ratio legis dell’art. 174

LEF è quella di evitare il fallimento quando l’azienda del debitore sembra capace

di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011 consid. 2, con rimandi).

4.2

Dall’estratto

esecutivo prodotto dalla reclamante si evince che le uniche esecuzioni ancora

pendenti nei suoi confronti sono sospese da opposizione, per cui i relativi

debiti non risultano ancora certi. Tutte le altre esecuzioni e gli attestati di

carenza di beni a suo carico sono stati estinti. Ciò porta a ritenere che la

reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni o

quanto meno che la sua situazione finanziaria è migliorata. Si può quindi

affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che

la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti

considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità è

stato reso sufficientemente verosimile, sicché il fallimento va annullato.

5.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a

carico della stessa. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo

non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 maggio 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. n. SO.2014.328), nei confronti di RE 1, , è

annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito,

è posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

– ;

– Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro di commercio del Distretto di Lugano,

Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).