14.2014.125
Fallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile
23 luglio 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.125
Lugano
23 luglio 2014/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico nella causa SO.2014.1075
(fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 10 marzo 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 10 marzo 2014 la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per un
credito di fr. 98'784.05 per il mancato pagamento di contributi paritetici.
B. All’udienza
di discussione del 28 maggio 2014 la convenuta non è comparsa.
C. Statuendo
con decisione 10 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dall’11 giugno 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico
della massa fallimentare.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere pagato tutti
Fatti
i debiti per cui l’istante era giunta a chiedere il fallimento. A controparte
il reclamo non è stato intimato, i suoi crediti essendo stati saldati. L’8
luglio 2014, la reclamante ha chiesto che la dichiarazione sottoscritta il 3
luglio 2014 dalla società __________, con cui s’impegna a corrispondere fr. 50'000.–
alla fallita in cambio di una quota del suo pacchetto azionario, sia versata
agli atti quale doc. F.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art. 194 cpv.
1.
LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 13 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 giugno 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge
(art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi
senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” – se questi si sono verificati anteriormente alla
decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece
invochi fatti successivi – detti nova autentici o
in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve
inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194.
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012
del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4,
con rimandi).
Nel
caso specifico, la reclamante produce con il ricorso un estratto 13 giugno 2014
dell’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. C), diverse distinte relative a
pagamenti fatti allo stesso ufficio l’11 giugno 2014 o anteriormente (doc. D) e
uno scritto dell’11 giugno 2014 dell’istante con cui conferma che con i
pagamenti effettuati quello stesso giorno la reclamante “ha liquidato l’intero
scoperto richiesto con l’istanza” (doc. E). Questi documenti, nella misura in
cui concernono pagamenti effettuati l’11 giugno 2014, non consentono di
determinare se gli stessi sono avvenuti prima delle 10.00, ora in cui il fallimento
è stato aperto. La documentazione è ad ogni modo ricevibile, ma nel dubbio il
fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la
ripresa dei suoi pagamenti, avrà reso verosimile la propria solvibilità (v.
sotto consid. 4). Per contro il documento (contrassegnato con la lettera F)
prodotto solo l’8 luglio 2014 dopo la scadenza del termine di reclamo,
verificatasi il 22 giugno 2014 (v. sopra consid. 1), è irricevibile (cfr. DTF
139.
III 491 segg. e 136 III 294 seg. consid. 3.1).
3.
In
virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la
dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore
soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.
3.1
La
nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che
conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per
ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti
incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi
confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare
anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore
interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta
su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito
permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante
e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso
quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze
del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e
5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei
pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di
una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata
sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).
3.2
Nel
caso specifico la reclamante evidenzia di aver nel frattempo pagato tutti i
crediti vantati dall’istante nei suoi confronti, soddisfacendo così, a suo
parere, il primo presupposto per ottenere l’annullamento del fallimento
stabilito all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. In realtà, i motivi ostativi enumerati
– esaustivamente – all’art. 174 cpv. 2 LEF sono estranei all’ipotesi di un
fallimento senza preventiva esecuzione (v. sentenza del Tribunale federale 5A_711/2012
[citata sopra al consid. 2], consid. 5.2). In un caso come quello in esame, per
ottenere l’annullamento del fallimento il debitore deve dimostrare di non
essere stato in situazione di sospensione dei pagamenti al momento della
dichiarazione del fallimento o di avere ripreso a pagare i suoi debiti
incontestati ed esigibili prima della scadenza del termine di reclamo contro la
sentenza di fallimento.
3.3
Nella
fattispecie, la reclamante ha dimostrato di avere pagato nel 2014 tutti i
crediti vantati nei suoi confronti dall’istante (doc. E), per un importo
superiore a fr. 60'000.– (doc. D) e di non avere più debiti incontestati
ed esigibili, siccome le quattro esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti
(per un importo complessivo di poco più di fr. 44'000.–) sono tutte
sospese da opposizione da tempo (tanto che potrebbero essere perente o vicine
alla perenzione) e contro la reclamante non risultano esistere attestati di
carenza di beni (doc. C). Si può così considerare
dimostrata la ripresa dei suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art.
190.
cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.
4.
Come
già menzionato (sopra consid. 2), non potendosi escludere che la ripresa dei
pagamenti sia almeno in parte successiva alla dichiarazione del fallimento,
occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174
cpv. 2 LEF).
4.1
Un
fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla
conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle
allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente, per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del
fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono
essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la
possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a
priori. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere
verosimile la sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone
di mezzi liquidi sufficienti ad estinguere i suoi debiti esigibili. Dal
debitore viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio
di esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_335/2014
del 23 giugno 2014, consid. 3.1). La ratio legis dell’art. 174
LEF è quella di evitare il fallimento quando l’azienda del debitore sembra capace
di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011 consid. 2, con rimandi).
4.2
Nel
caso in esame dall’estratto
esecutivo già menzionato (doc. C) si può ritenere che RE 1 dispone di
sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni o quanto meno che la sua
situazione finanziaria sta migliorando. Secondo giurisprudenza e dottrina, non
si possono comunque imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della
solvibilità (sopra consid. 4.1). Nel caso che ci occupa si può senz’altro affermare
che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni
portano a concludere che il presupposto della solvibilità è stato reso
sufficientemente verosimile, sicché il fallimento va annullato.
5.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a
carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il
reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1075), nei confronti di RE 1, è
annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a
carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione
a:
– ,;
– ;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).