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Decisione

14.2014.125

Fallimento senza preventiva esecuzione per sospensione dei pagamenti. Ripresa dei pagamenti dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile

23 luglio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti per cui l’istante era giunta a chiedere il fallimento. A controparte

il reclamo non è stato intimato, i suoi crediti essendo stati saldati. L’8

luglio 2014, la reclamante ha chiesto che la dichiarazione sottoscritta il 3

luglio 2014 dalla società __________, con cui s’impegna a corrispondere fr. 50'000.–

alla fallita in cambio di una quota del suo pacchetto azionario, sia versata

agli atti quale doc. F.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, a cui rinvia l’art. 194 cpv.

1.

LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 13 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 giugno 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge

(art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi

senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” – se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece

invochi fatti successivi – detti nova autentici o

in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve

inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste

regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.

194.

cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale federale 5A_711/2012

del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4,

con rimandi).

Nel

caso specifico, la reclamante produce con il ricorso un estratto 13 giugno 2014

dell’Ufficio esecuzione di Lugano (doc. C), diverse distinte relative a

pagamenti fatti allo stesso ufficio l’11 giugno 2014 o anteriormente (doc. D) e

uno scritto dell’11 giugno 2014 dell’istante con cui conferma che con i

pagamenti effettuati quello stesso giorno la reclamante “ha liquidato l’intero

scoperto richiesto con l’istanza” (doc. E). Questi documenti, nella misura in

cui concernono pagamenti effettuati l’11 giugno 2014, non consentono di

determinare se gli stessi sono avvenuti prima delle 10.00, ora in cui il fallimento

è stato aperto. La documentazione è ad ogni modo ricevibile, ma nel dubbio il

fallimento potrà essere annullato solo se la reclamante, oltre a dimostrare la

ripresa dei suoi pagamenti, avrà reso verosimile la propria solvibilità (v.

sotto consid. 4). Per contro il documento (contrassegnato con la lettera F)

prodotto solo l’8 luglio 2014 dopo la scadenza del termine di reclamo,

verificatasi il 22 giugno 2014 (v. sopra consid. 1), è irricevibile (cfr. DTF

139.

III 491 segg. e 136 III 294 seg. consid. 3.1).

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi

confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare

anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore

interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta

su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito

permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante

e se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso

quando il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze

del Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e

5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei

pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di

una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata

sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Nel

caso specifico la reclamante evidenzia di aver nel frattempo pagato tutti i

crediti vantati dall’istante nei suoi confronti, soddisfacendo così, a suo

parere, il primo presupposto per ottenere l’annullamento del fallimento

stabilito all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. In realtà, i motivi ostativi enumerati

– esaustivamente – all’art. 174 cpv. 2 LEF sono estranei all’ipotesi di un

fallimento senza preventiva esecuzione (v. sentenza del Tribunale federale 5A_711/2012

[citata sopra al consid. 2], consid. 5.2). In un caso come quello in esame, per

ottenere l’annullamento del fallimento il debitore deve dimostrare di non

essere stato in situazione di sospensione dei pagamenti al momento della

dichiarazione del fallimento o di avere ripreso a pagare i suoi debiti

incontestati ed esigibili prima della scadenza del termine di reclamo contro la

sentenza di fallimento.

3.3

Nella

fattispecie, la reclamante ha dimostrato di avere pagato nel 2014 tutti i

crediti vantati nei suoi confronti dall’istante (doc. E), per un importo

superiore a fr. 60'000.– (doc. D) e di non avere più debiti incontestati

ed esigibili, siccome le quattro esecuzioni ancora pendenti nei suoi confronti

(per un importo complessivo di poco più di fr. 44'000.–) sono tutte

sospese da opposizione da tempo (tanto che potrebbero essere perente o vicine

alla perenzione) e contro la reclamante non risultano esistere attestati di

carenza di beni (doc. C). Si può così considerare

dimostrata la ripresa dei suoi pagamenti, sicché la causa di fallimento dell’art.

190.

cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

4.

Come

già menzionato (sopra consid. 2), non potendosi escludere che la ripresa dei

pagamenti sia almeno in parte successiva alla dichiarazione del fallimento,

occorre inoltre verificare il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata (art. 174

cpv. 2 LEF).

4.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente, per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento è pertanto sufficiente che la solvibilità del

fallito sia più probabile della sua insolvibilità; a tal proposito non devono

essere poste delle esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la

possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori. Il debitore deve addurre i mezzi di prova idonei a rendere

verosimile la sua solvibilità, vale a dire lo stato nel quale il debitore dispone

di mezzi liquidi sufficienti ad estinguere i suoi debiti esigibili. Dal

debitore viene pretesa la produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio

di esecuzione (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_335/2014

del 23 giugno 2014, consid. 3.1). La ratio legis dell’art. 174

LEF è quella di evitare il fallimento quando l’azienda del debitore sembra capace

di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011 consid. 2, con rimandi).

4.2

Nel

caso in esame dall’estratto

esecutivo già menzionato (doc. C) si può ritenere che RE 1 dispone di

sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni o quanto meno che la sua

situazione finanziaria sta migliorando. Secondo giurisprudenza e dottrina, non

si possono comunque imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della

solvibilità (sopra consid. 4.1). Nel caso che ci occupa si può senz’altro affermare

che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che la sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni

portano a concludere che il presupposto della solvibilità è stato reso

sufficientemente verosimile, sicché il fallimento va annullato.

5.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a

carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il

reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1075), nei confronti di RE 1, è

annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a

carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

– ,;

– ;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).