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Decisione

14.2014.126

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Eccezione di nullità per falsità del riconoscimento di debito, vizio di volontà risultante da errore essenziale, dolo e timore

1 dicembre 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i contratti: cfr. DTF 123 IV 68 consid. 5c/cc con rimandi).

Per

quanto è dato di capire dalla motivazione del reclamo piuttosto scarna dal

profilo giuridico e scarsamente strutturata, il reclamante rimprovera all’avv.

A__________ di aver confezionato un documento “suppostizio”, ossia falso, omettendo

di sincerarsi della veridicità delle informazioni fornitegli da Y__________ E__________,

come avrebbe dovuto per legge (reclamo, pag. 10). Sennonché l’atto non è stato

redatto nella forma di un atto notarile, l’avv. A__________ essendo intervenuto

in veste ufficiale solo per autenticare la firma dell’escusso, sicché non risultava

avere alcun obbligo legale di verifica. Non è dunque verosimile che il

reclamante potesse attribuire all’atto una credibilità particolare (cfr. DTF

126 IV 68 consid. 2a), specie perché sapeva che il documento era stato

preparato secondo le indicazioni di Y__________ Er__________ e ammette di

essersi in realtà fidato di lui e non del notaio. Ad ogni modo, la questione

può rimanere indecisa in questa sede, poiché le pretese inesattezze contenute

nel titolo non sono state rese verosimili e non sono di rilievo per la sua

validità quale riconoscimento di debito.

a)In

effetti, l’affermazione secondo cui la società canadese E__________ menzionata

nel riconoscimento di debito – attraverso la quale sarebbero transitati i soldi

dell’escutente finiti nella R__________ S.r.l – non esisteva più al momento

della sottoscrizione dello stesso nel 2012 si fonda unicamente su dichiarazioni

di __________ H__________ (titolare economico di detta società) espresse

durante i suoi interrogatori davanti alle autorità di perseguimento penale

(doc. 17 e 18 acclusi alle osservazioni). Trattandosi queste di esternazioni di

un imputato che aveva tutto l’interesse a rimanere esterno alla vertenza

penale, devono essere valutate con estrema cautela. Né peraltro il reclamante ha prodotto altre prove documentali a sostegno

della propria affermazione. La circostanza appare comunque sia inconferente ai

fini della presente procedura, giacché l’escusso – firmando il relativo riconoscimento

di debito – si è obbligato a restituire i € 2'096'000.– all’escutente

e non alla E__________. Ed egli non spiega quale conseguenza potrebbe avere il

fatto che la società non dovesse più esistere al momento della firma dell’atto:

ciò in ogni caso non esclude che (prima) essa fosse ancora attiva – o perlomeno

che il suo conto bancario fosse ancora aperto – quando i soldi vi sono

transitati, tanto più che il testo del riconoscimento di debito non indica in

quale data è avvenuto l’“investimento del creditore tramite la società E__________”.

Non da ultimo nell’affermare di non conoscere la E__________ (reclamo, pag. 10), il reclamante dà atto di non aver dato peso a tale

informazione quando ha firmato il riconoscimento di debito. Non sostanziata da

indizi oggettivi e concreti, la critica cade dunque nel vuoto.

b) Il

reclamante pretende inoltre che la formulazione “a fronte di un prestito a

fronte di un investimento del creditore tramite la società E__________” contenuta

nel riconoscimento di debito è errata (ciò che dal punto di vista grammaticale

è sicuramente esatto), in quanto – a suo parere fondato sulle allegazioni di Y__________

E__________ – i fondi di CO 1 sarebbero stati trasferiti dalla E__________

sotto forma non di prestito bensì di investimento. In realtà, a parte tale

testimonianza, anch’essa inaffidabile siccome rilasciata dall’imputato

principale, tutto s’ignora sul modo in cui i fondi di CO 1 sono giunti alla R__________

S.r.l. L’unica certezza è che l’escusso si è impegnato con la dichiarazione del

23 novembre 2012 “a restituire” all’escutente € 2'096'000.–, poco importa

se a titolo di rimborso di un prestito o di un investimento, come giustamente

osservato dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 9). Che poi CO 1

abbia contestato di avere autorizzato gli investimenti effettuati dai fratelli

E__________ non significa ancora che abbia disconosciuto anche il fatto che i

suoi averi siano giunti alla R__________ S.r.l. Infondata quindi la censura di

nullità. Così com’è irricevibile l’eccezione di simulazione, il reclamante non

indicando quale sarebbe l’atto dissimulato, per ipotesi da lui approvato.

6.3 Da

Considerandi

ultimo, l’escusso si è opposto all’istanza di rigetto dell’opposizione

eccependo genericamente diversi vizi di volontà che invaliderebbero il

riconoscimento di debito (reclamo pag. 12).

a)Egli

afferma di essere stato indotto in errore essenziale dai fratelli E__________

(reclamo, pag. 10 in alto e pag. 11 ad 7), per cui non avrebbe assunto

consapevolmente l’impegno preso nei confronti di CO 1 (pag. 9 ad 7). Sennonché

il reclamante non spiega in cosa sia consistito il preteso errore, giacché non

indica nemmeno quale impegno egli avrebbe inteso e/o voluto invero assumere

quando ha firmato il riconoscimento di debito. Come, invece, lui stesso

asserisce al momento della stesura dell’atto di fronte al notaio le parti

presenti hanno “letto la bozza del riconoscimento di debito che l’avvocato

ci aveva appena consegnato. Nessuno di noi ha chiesto modifiche, precisazioni o

chiarimenti sul contenuto, rispettivamente nessuno di noi non ha avuto nulla da

eccepire […] Il PP mi chiede se mi fossi accorto che quanto scritto non

corrispondesse al vero. Rispondo di sì. Io non ho mai contratto un prestito con

la E__________. Non ho mai sentito parlare di questa società. L’ho firmato

perché sono un idiota” (doc. 28 accluso alla duplica, pag. 10). Non necessita

quindi di essere esaminato se l’atto che si pretende viziato non sia comunque

da considerare ratificato per decorrenza del termine di un anno di cui all’art.

31.

CO. Resiste di conseguenza alla critica l’accertamento del primo giudice,

secondo cui RE 1 era consapevole dell’impegno che stava assumendo quando ha

sottoscritto il riconoscimento di debito (sentenza impugnata, consid. 9). E

invocare la lesione (art. 21 CO) non è serio da parte di un uomo d’affari (cfr. doc.

21).

b) Quali

(altri) motivi per cui la sottoscrizione del riconoscimento di debito non

sarebbe valida l’escusso evoca ancora un “grave dolo”, la pressione psicologica

esercita su di lui dai fratelli E__________ e l’angustia connessa al fallimento

di R__________ S.r.l (reclamo pag. 10 in alto e in fondo, e pag. 12). Sennonché egli non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo

la quale queste censure non sono verosimili alla luce della deposizione dell’avv.

A__________ (doc. 28), in cui ha affermato che RE 1 ha firmato consapevolmente

il riconoscimento di debito senza esitazioni né costrizioni in un clima “sereno

e disteso” (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 8 e 9). Senza contare che lo

stesso reclamante ha dichiarato in occasione del proprio interrogatorio di non

essere stato sottoposto a pressioni o minacce da parte di Y__________ E__________

(sentenza, pag. 5 ad 8, con riferimento al doc. 21, pag. 7 riga 39). La censura

è pertanto irricevibile.

Vale

del resto la pena di ricordare che v’è dolo solo se l’errore in cui la vittima

è stata indotta ha influito in modo significativo sulla manifestazione della

sua volontà (DTF 129 III 326 consid. 6.3). Orbene, come si è visto, pare

inverosimile che l’escusso abbia fondato il proprio impegno sulle due

indicazioni (E__________ e prestito) che ora pretende errati. D’altronde, non

sono atte a invalidare una dichiarazione di volontà delle semplici pressioni,

se non sono tali da far seriamente supporre alla vittima che “la vita, la persona,

l’onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata

versino in pericolo grave e imminente” (cosiddetto timore ragionevole, art. 30

CO). D’altronde se il dolo o il timore ragionevole sono stati causati da terzi

– nella fattispecie da Y__________ e K__________ E__________ secondo quanto

afferma il reclamante –, la vittima può prevalersi di un errore del contratto solo

se l’altra parte abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo o la minaccia

(art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 2 CO). Nel caso specifico, l’insorgente non ha reso

verosimile che CO 1 sapesse o avesse dovuto conoscere il preteso inganno (o minaccia)

perpetrato nei suoi confronti. L’escutente si è infatti limitato a contestare

di avere autorizzato l’investimento. Oltre che irricevibili queste censure

appaiono dunque anche infondate. Ciò posto, ancora una volta non appare

necessario esaminare se l’atto che si pretende viziato non sia comunque da

considerare ratificato (sopra consid. 6.3/a).

6.4

In definitiva, il reclamante non ha dimostrato che

la sentenza impugnata poggi su accertamenti di fatto manifestamente errati né

che sia giuridicamente errata. Anzi, sottacendo di avere ammesso davanti al

Procuratore pubblico di essere debitore di CO 1, ancorché per una somma

(secondo lui di circa € 750'000.–) inferiore a quella menzionata

nel riconoscimento di debito (doc. 21 pag. 7 n. 7 segg.), egli risulta tutt’altro

che credibile. Il reclamo va di conseguenza respinto.

7.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'084'182.70,

supera di gran lunga la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico,

il quale rifonderà a CO 1 fr. 6'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ,;

– ,.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).