14.2014.126
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Riconoscimento di debito. Eccezione di nullità per falsità del riconoscimento di debito, vizio di volontà risultante da errore essenziale, dolo e timore
1 dicembre 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.126
Lugano
1 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa SO.2014.258 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud promossa con
istanza 26 marzo 2014 da
CO 1,
(patrocinato dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1,
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 3 giugno 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il
23 novembre 2012, davanti al notaio avv. __________ A__________ RE 1 ha
sottoscritto un “riconoscimento di debito” (doc. A accluso all’istanza) in cui
si è dichiarato debitore nei confronti di CO 1 di € 2'096'000.– con
interessi del 2% dalla data della sottoscrizione, a motivo di “un prestito
ricevuto a fronte di un investimento del creditore tramite la società E__________,
__________”, impegnandosi nel contempo a restituire tale importo in cinque
rate: € 330'000.– entro il 31 dicembre 2012, € 300'000.– entro il 31
luglio 2013, € 583'000.– entro il 31 dicembre 2013, € 300'000.– entro
il 30 giugno 2014 e € 583'000.– entro il 31 dicembre 2013 [recte:
2014] con gli interessi accumulati.
B. Su
segnalazione 11 gennaio 2013 di __________, il Ministero pubblico ticinese ha
aperto un procedimento penale nei confronti di K__________ E__________ –
dipendente del predetto istituto bancario – e del fratello Y__________ E__________
per reati contro il patrimonio in relazione a presunte malversazioni commesse
nel 2006-2007 (per almeno fr. 3 mio.) a pregiudizio di CO 1, cliente di __________.
Dal 13 giugno 2013, anche RE 1 è indagato in questa procedura per complicità
nella truffa ai danni di CO 1 (doc. 21 accluso alle osservazioni). Dal
procedimento, infatti, sarebbe emerso che il denaro malversato sarebbe transitato
sui conti di diverse società, come la società svizzera P__________ SA e quella
canadese E__________ (società, quest’ultima, riconducibile a __________ H__________,
anche lui imputato nel procedimento) e poi confluito nella società americana T__________.
Il denaro investito sarebbe in seguito in parte andato perso e in parte
recuperato dagli imputati, che l’avrebbero reinvestito, per tramite della P__________
SA e della società inglese S__________ Ltd., nella società R__________ S.r.l,
riconducibile a RE 1, poi fallita il 31 marzo 2011.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. C accluso all’istanza), CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 368'352.– oltre interessi del 5% dal 31
luglio 2013 e di fr. 715'830.70 oltre interessi del 5% dal 31 dicembre
2013, indicando quale titolo di credito il “riconoscimento di debito
23.11.2012; rate del 31.07.2013 e 31.12.2013 – (pari a Euro 300'000 + Euro 583'000
al corso di CHF 1.22784 il 28.01.2014)”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 marzo 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 28 aprile 2014, cui sono seguite la replica del 6
maggio di parte istante e la duplica del 21 maggio di parte convenuta, in cui
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie pretese.
E. Statuendo
con decisione del 3 giugno 2014, il Pretore aggiunto ha accolto parzialmente l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta
limitatamente a fr. 368'352.– oltre interessi del 5% dal 1° agosto 2013 e
a fr. 715'830.70 oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 2'413.– e un’indennità di fr. 6'500.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13
giugno 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 14 luglio 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 giugno 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore del
reclamante il 5 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). In questa sede, il
reclamante fa riferimento per la prima volta alle proprie dichiarazioni e a
quelle dell’”acquirente degli immobili di Viganello” contenute in due
verbali del 5 e 6 maggio 2014, non agli atti (reclamo pag. 3): nuove, queste allegazioni
sono inammissibili.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rigettato l’opposizione in via
provvisoria dopo aver considerato che il “riconoscimento di debito” del 23
novembre 2012 (doc. A accluso all’istanza) costituisce un valido riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 LEF. Il Pretore aggiunto ha peraltro respinto
tutte le contestazioni sollevate dall’escusso, segnatamente le eccezioni di
falsità e nullità di tale documento, sottolineando come emergesse – dagli atti
– che l’escusso, al momento in cui ha firmato il riconoscimento di debito,
fosse consapevole dell’impegno che si stava assumendo nei confronti del procedente
e fosse libero da ogni apparente costrizione.
3. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al Pretore aggiunto anzitutto di non aver esaminato con
la dovuta attenzione i documenti prodotti, da cui risulterebbe chiaramente ch’egli
“è stato indotto in errore essenziale con dolo e pressioni dai fratelli E__________”
al momento della sottoscrizione del “riconoscimento di debito” (reclamo,
pag. 10 in alto e pure pag. 3 ad 2): sostiene quindi di non avere firmato tale
dichiarazione liberamente né di essersi assunto consapevolmente un impegno nei
confronti dell’escutente. Il reclamante sostiene, inoltre, che il contenuto del
documento in questione è falso, nel senso dell’art. 251 CP, poiché a suo parere
ciò che vi è menzionato differisce dalla realtà dei fatti per quanto attiene al
motivo del proprio impegno (reclamo, pagg. 5-7 e 10). Per lui il riconoscimento
di debito è “simulato” ai propri danni e “siccome è contrario alle
leggi è nullo ai sensi dell’art. 20 CO” (reclamo, pag. 9).
4. Nelle
osservazioni al reclamo CO 1 ribadisce la validità della dichiarazione
sottoscritta dall’escusso. In particolar modo, il procedente afferma che l’escusso
non ha né contestato di aver firmato personalmente il riconoscimento davanti al
notaio (che ne ha peraltro autenticato la firma) né “ha mai negato di essere
entrato in possesso di denaro tramite Y__________ e/o K__________ E__________
ed ha pure ammesso, nei suoi interrogatori (mesi dopo aver sottoscritto il
riconoscimento di debito) di ritenersi debitore di CO 1” (osservazioni,
pag. 6).
5. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti
di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF
136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del
diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83
cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi; sentenza del Tribunale
federale 5A_303/2013, consid. 4.1).
5.2 Nella
fattispecie, non è contestato – ed è anche pacifico – che il “riconoscimento di
debito” è stato personalmente sottoscritto dal reclamante, il quale si è
dichiarato debitore di una somma ben determinata specificatamente nei confronti
dell’escutente. Come ritenuto in sede pretorile, quindi, tale atto costituisce,
in via di principio, un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1
LEF (almeno) per l’importo posto in esecuzione.
6. All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82
LEF).
6.1 Nel
caso specifico, il convenuto ripropone l’eccezione di nullità (art. 20 CO) e di
simulazione del riconoscimento di debito, tacciato di falso in documenti, e invoca
pure alla rinfusa diversi vizi della volontà (lesione, errore essenziale, grave
dolo, sproporzione). Come visto, spettava a lui rendere verosimili tali
eccezioni e in questa sede gli incombe dimostrare che l’apprezzamento divergente
del Pretore aggiunto si fonda su accertamenti manifestamente errati dei fatti rilevanti.
6.2 Per
quanto concerne anzitutto la nullità dell’atto da lui sottoscritto, il
reclamante sostiene che si tratta di un documento falso nel senso dell’art. 251
CP, poiché secondo lui il suo contenuto differisce dalla realtà dei fatti
(tecnicamente si parla di “falso ideologico”). Per essere un “documento” nel
senso del precitato art. 251 cpv. 1 CP, invero, il riconoscimento di debito dev’essere
uno “scritto destinato e atto a provare un fatto di portata giuridica” (art.
110 cpv. 4 CP). Vi può essere falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo,
il documento gode di una particolare credibilità per il destinatario, cioè
quando esso è dotato di un valore probante accresciuto per legge (come gli art.
958 segg. CO), secondo gli usi commerciali o in funzione della persona che lo
ha redatto, quando questi ha nei confronti del destinatario una posizione
analoga a quella di un garante con obblighi di verifica, come, per esempio, un
funzionario, un notaio, un medico o un architetto (DTF 132 IV 15 consid. 8.1,
138 IV 135 consid. 2.1.1). Nella fattispecie, appare però dubbio che il riconoscimento
di debito sia destinato e abbia quale scopo la prova dei fatti che riporta (per
Fatti
i contratti: cfr. DTF 123 IV 68 consid. 5c/cc con rimandi).
Per
quanto è dato di capire dalla motivazione del reclamo piuttosto scarna dal
profilo giuridico e scarsamente strutturata, il reclamante rimprovera all’avv.
A__________ di aver confezionato un documento “suppostizio”, ossia falso, omettendo
di sincerarsi della veridicità delle informazioni fornitegli da Y__________ E__________,
come avrebbe dovuto per legge (reclamo, pag. 10). Sennonché l’atto non è stato
redatto nella forma di un atto notarile, l’avv. A__________ essendo intervenuto
in veste ufficiale solo per autenticare la firma dell’escusso, sicché non risultava
avere alcun obbligo legale di verifica. Non è dunque verosimile che il
reclamante potesse attribuire all’atto una credibilità particolare (cfr. DTF
126 IV 68 consid. 2a), specie perché sapeva che il documento era stato
preparato secondo le indicazioni di Y__________ Er__________ e ammette di
essersi in realtà fidato di lui e non del notaio. Ad ogni modo, la questione
può rimanere indecisa in questa sede, poiché le pretese inesattezze contenute
nel titolo non sono state rese verosimili e non sono di rilievo per la sua
validità quale riconoscimento di debito.
a)In
effetti, l’affermazione secondo cui la società canadese E__________ menzionata
nel riconoscimento di debito – attraverso la quale sarebbero transitati i soldi
dell’escutente finiti nella R__________ S.r.l – non esisteva più al momento
della sottoscrizione dello stesso nel 2012 si fonda unicamente su dichiarazioni
di __________ H__________ (titolare economico di detta società) espresse
durante i suoi interrogatori davanti alle autorità di perseguimento penale
(doc. 17 e 18 acclusi alle osservazioni). Trattandosi queste di esternazioni di
un imputato che aveva tutto l’interesse a rimanere esterno alla vertenza
penale, devono essere valutate con estrema cautela. Né peraltro il reclamante ha prodotto altre prove documentali a sostegno
della propria affermazione. La circostanza appare comunque sia inconferente ai
fini della presente procedura, giacché l’escusso – firmando il relativo riconoscimento
di debito – si è obbligato a restituire i € 2'096'000.– all’escutente
e non alla E__________. Ed egli non spiega quale conseguenza potrebbe avere il
fatto che la società non dovesse più esistere al momento della firma dell’atto:
ciò in ogni caso non esclude che (prima) essa fosse ancora attiva – o perlomeno
che il suo conto bancario fosse ancora aperto – quando i soldi vi sono
transitati, tanto più che il testo del riconoscimento di debito non indica in
quale data è avvenuto l’“investimento del creditore tramite la società E__________”.
Non da ultimo nell’affermare di non conoscere la E__________ (reclamo, pag. 10), il reclamante dà atto di non aver dato peso a tale
informazione quando ha firmato il riconoscimento di debito. Non sostanziata da
indizi oggettivi e concreti, la critica cade dunque nel vuoto.
b) Il
reclamante pretende inoltre che la formulazione “a fronte di un prestito a
fronte di un investimento del creditore tramite la società E__________” contenuta
nel riconoscimento di debito è errata (ciò che dal punto di vista grammaticale
è sicuramente esatto), in quanto – a suo parere fondato sulle allegazioni di Y__________
E__________ – i fondi di CO 1 sarebbero stati trasferiti dalla E__________
sotto forma non di prestito bensì di investimento. In realtà, a parte tale
testimonianza, anch’essa inaffidabile siccome rilasciata dall’imputato
principale, tutto s’ignora sul modo in cui i fondi di CO 1 sono giunti alla R__________
S.r.l. L’unica certezza è che l’escusso si è impegnato con la dichiarazione del
23 novembre 2012 “a restituire” all’escutente € 2'096'000.–, poco importa
se a titolo di rimborso di un prestito o di un investimento, come giustamente
osservato dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 9). Che poi CO 1
abbia contestato di avere autorizzato gli investimenti effettuati dai fratelli
E__________ non significa ancora che abbia disconosciuto anche il fatto che i
suoi averi siano giunti alla R__________ S.r.l. Infondata quindi la censura di
nullità. Così com’è irricevibile l’eccezione di simulazione, il reclamante non
indicando quale sarebbe l’atto dissimulato, per ipotesi da lui approvato.
6.3 Da
Considerandi
ultimo, l’escusso si è opposto all’istanza di rigetto dell’opposizione
eccependo genericamente diversi vizi di volontà che invaliderebbero il
riconoscimento di debito (reclamo pag. 12).
a)Egli
afferma di essere stato indotto in errore essenziale dai fratelli E__________
(reclamo, pag. 10 in alto e pag. 11 ad 7), per cui non avrebbe assunto
consapevolmente l’impegno preso nei confronti di CO 1 (pag. 9 ad 7). Sennonché
il reclamante non spiega in cosa sia consistito il preteso errore, giacché non
indica nemmeno quale impegno egli avrebbe inteso e/o voluto invero assumere
quando ha firmato il riconoscimento di debito. Come, invece, lui stesso
asserisce al momento della stesura dell’atto di fronte al notaio le parti
presenti hanno “letto la bozza del riconoscimento di debito che l’avvocato
ci aveva appena consegnato. Nessuno di noi ha chiesto modifiche, precisazioni o
chiarimenti sul contenuto, rispettivamente nessuno di noi non ha avuto nulla da
eccepire […] Il PP mi chiede se mi fossi accorto che quanto scritto non
corrispondesse al vero. Rispondo di sì. Io non ho mai contratto un prestito con
la E__________. Non ho mai sentito parlare di questa società. L’ho firmato
perché sono un idiota” (doc. 28 accluso alla duplica, pag. 10). Non necessita
quindi di essere esaminato se l’atto che si pretende viziato non sia comunque
da considerare ratificato per decorrenza del termine di un anno di cui all’art.
31.
CO. Resiste di conseguenza alla critica l’accertamento del primo giudice,
secondo cui RE 1 era consapevole dell’impegno che stava assumendo quando ha
sottoscritto il riconoscimento di debito (sentenza impugnata, consid. 9). E
invocare la lesione (art. 21 CO) non è serio da parte di un uomo d’affari (cfr. doc.
21).
b) Quali
(altri) motivi per cui la sottoscrizione del riconoscimento di debito non
sarebbe valida l’escusso evoca ancora un “grave dolo”, la pressione psicologica
esercita su di lui dai fratelli E__________ e l’angustia connessa al fallimento
di R__________ S.r.l (reclamo pag. 10 in alto e in fondo, e pag. 12). Sennonché egli non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo
la quale queste censure non sono verosimili alla luce della deposizione dell’avv.
A__________ (doc. 28), in cui ha affermato che RE 1 ha firmato consapevolmente
il riconoscimento di debito senza esitazioni né costrizioni in un clima “sereno
e disteso” (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 8 e 9). Senza contare che lo
stesso reclamante ha dichiarato in occasione del proprio interrogatorio di non
essere stato sottoposto a pressioni o minacce da parte di Y__________ E__________
(sentenza, pag. 5 ad 8, con riferimento al doc. 21, pag. 7 riga 39). La censura
è pertanto irricevibile.
Vale
del resto la pena di ricordare che v’è dolo solo se l’errore in cui la vittima
è stata indotta ha influito in modo significativo sulla manifestazione della
sua volontà (DTF 129 III 326 consid. 6.3). Orbene, come si è visto, pare
inverosimile che l’escusso abbia fondato il proprio impegno sulle due
indicazioni (E__________ e prestito) che ora pretende errati. D’altronde, non
sono atte a invalidare una dichiarazione di volontà delle semplici pressioni,
se non sono tali da far seriamente supporre alla vittima che “la vita, la persona,
l’onore o le sostanze proprie o quelle di una persona a lei intimamente legata
versino in pericolo grave e imminente” (cosiddetto timore ragionevole, art. 30
CO). D’altronde se il dolo o il timore ragionevole sono stati causati da terzi
– nella fattispecie da Y__________ e K__________ E__________ secondo quanto
afferma il reclamante –, la vittima può prevalersi di un errore del contratto solo
se l’altra parte abbia conosciuto o dovuto conoscere il dolo o la minaccia
(art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 2 CO). Nel caso specifico, l’insorgente non ha reso
verosimile che CO 1 sapesse o avesse dovuto conoscere il preteso inganno (o minaccia)
perpetrato nei suoi confronti. L’escutente si è infatti limitato a contestare
di avere autorizzato l’investimento. Oltre che irricevibili queste censure
appaiono dunque anche infondate. Ciò posto, ancora una volta non appare
necessario esaminare se l’atto che si pretende viziato non sia comunque da
considerare ratificato (sopra consid. 6.3/a).
6.4
In definitiva, il reclamante non ha dimostrato che
la sentenza impugnata poggi su accertamenti di fatto manifestamente errati né
che sia giuridicamente errata. Anzi, sottacendo di avere ammesso davanti al
Procuratore pubblico di essere debitore di CO 1, ancorché per una somma
(secondo lui di circa € 750'000.–) inferiore a quella menzionata
nel riconoscimento di debito (doc. 21 pag. 7 n. 7 segg.), egli risulta tutt’altro
che credibile. Il reclamo va di conseguenza respinto.
7.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'084'182.70,
supera di gran lunga la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico,
il quale rifonderà a CO 1 fr. 6'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione
a:
– ,;
– ,.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).