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Decisione

14.2014.128

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione emessa senza motivazione scritta. Reclamo trasmesso al primo giudice quale richiesta di motivazione scritta

26 giugno 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 maggio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Giudice di pace, che con

decisione 12 giugno 2014 ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 30.– a favore

dell’istante.

C. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo per

spese e ripetibili” del 14 giugno 2014.

Considerandi

in diritto: 1. Ancorché

il Giudice di pace non si sia riferito esplicitamente alla facoltà prevista

dall’art. 239 cpv. 1 CPC di notificare le sue decisioni senza motivazione

scritta né abbia ricordato alle parti la possibilità di chiederne una entro 10

giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC),

sta di fatto che la decisione impugnata non è motivata, è fondata sul modello “

17.

– Proc. sommaria – Decisione non motivata rigetto definitivo” (dicitura in

fondo alla pagina) e non menziona i rimedi giuridici. È quindi da considerare

una decisione senza motivazione scritta nel senso dell’art. 239 CPC.

2.

Ora,

un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è impraticabile, ritenuto

che soltanto la decisione motivata è suscettibile di essere impugnata davanti

all’autorità superiore (Staehelin in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC). Pertanto, nel caso in cui una parte,

come nella fattispecie, introduce erroneamente un reclamo prima ancora di

richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione,

il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta nel

senso dell’art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (sentenza della CEF 14.2011.167

del 27 ottobre 2011, con rimandi). Di conseguenza, l’atto 14 giugno 2014 di RE

1.

è irricevibile come reclamo, ma va trasmesso al Giudice di pace quale richiesta

di motivazione.

3.

Viste

le particolarità della fattispecie si prescinde dal prelevare le spese

processuali. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 4'285.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo

è irricevibile.

2. Lo

scritto 14 giugno 2014 di RE 1 è trasmesso al Giudice di pace delle Isole perché

lo tratti quale formale richiesta di motivazione scritta della decisione __________

del 12 giugno 2014.

3. Non

si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).