14.2014.13
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4 febbraio 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
14.2014.13
Data decisione, Autorità:
04.02.2014, CEF
Titolo:
Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di tassazione e relativo riparto dopo reclamo, provvista di timbro che la dichiara passata in giudicato. Eccezioni sulle modalità di calcolo e assoggettamento sfuggono al potere di cognizione del giudice del rigetto
DECISIONE AMMINISTRATIVA
DECISIONE PASSATA IN GIUDICATO
RECLAMO
RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
TASSAZIONE
TITOLO DEL RIGETTO DEFINITIVO DELL'OPPOSIZIONE
art. 319 let. a CPC
art. 322 cpv. 1 CPC
art. 80 LEF
art. 80 cpv. 1 LEF
art. 80 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 81 LEF
art. 81 cpv. 1 LEF
Incarto n.
14.2014.13
Lugano
4 febbraio
2014
LS/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente della Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire
sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 21 novembre 2013 dal
CO 1
rappresentato dal Municipio, per il tramite dei RA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ del
2 agosto/28 ottobre 2013 dell’UEF di Riviera, domanda che il Giudice di
pace del circolo di Riviera ha accolto con decisione 9 gennaio 2014 (inc. __________);
decisione impugnata da RE 1 che con reclamo 20 gennaio
2014 chiede sia annullata con protesta di spese e ripetibili e che siano
parimenti adottate sanzioni amministrative;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che avverso
le sentenze di rigetto (definitivo) dell’opposizione – come nella fattispecie – è dato il rimedio giuridico
del reclamo (combinati art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC) da inoltrare entro
il termine di dieci giorni (combinati art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che,
inoltrato il 20 gennaio 2014 avverso la decisione 9 gennaio 2014 notificata il
medesimo giorno e recapitata il successivo 17 gennaio 2014 (“Tracciamento degli
invii” del 3 febbraio 2014; doc. A al reclamo pag. 2), il reclamo è tempestivo
e quindi, in sé, ammissibile;
che giusta
l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto (lett. a) sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che in
base all’art. 80 cpv. 1 LEF, se
Fatti
il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può
chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;
che sono
parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80
cpv. 2 n. 2 LEF);
che l’istante ha fondato la sua richiesta sulla decisione
di tassazione dopo reclamo e di relativo riparto dopo reclamo relative all’imposta cantonale (IC) 2009 a carico della reclamante per il periodo d’assoggettamento
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, entrambe emesse il 13 aprile 2012 e provviste
del timbro con cui il 5 novembre 2013 la competente autorità ha certificato “che
la presente tassazione è cresciuta in giudicato ed è stata regolarmente intimata”
(doc. F e G), sulla richiesta di conguaglio “imposta comunale 2009” di fr. 76.30 datata 30 aprile 2012 (doc. C), sul richiamo di pagamento del 31 luglio 2012
(doc. D) e sulla diffida del 30 settembre 2013 (doc. E);
che la
reclamante non pretende – né ha mai preteso – che la citata decisione amministrativa
non sia esecutiva (condizione introdotta e valida dal 1° gennaio 2011: Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 110 ad art. 80), fermo restando che in concreto
risulta addirittura passata in giudicato;
che
pertanto, trattandosi di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera pacificamente esecutiva, il Giudice
di pace del circolo di Riviera non ha violato il diritto federale rigettando in
via definitiva e per l’importo
di fr. 76.30 oltre agli interessi, alla tassa di diffida e alle spese esecutive
(decisione impugnata, pag. 2 n. 1), l’opposizione sollevata al precetto esecutivo n. __________ del 2 agosto/28 ottobre 2013 dell’UEF di Riviera (doc. B) fatto spiccare per la somma capitale
complessiva di fr. 109.15 di cui: 1) imposta comunale 2009 (fr. 76.30 oltre
interessi al 2.5% dal 1° maggio 2013), 2) interessi aggiornati al 30 aprile
2013 (fr. 2.85) e 3) tassa di diffida del 30 settembre 201[3] (fr. 30.–);
che in
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF
se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o
di un’autorità amministrativa
svizzera, l’opposizione è rigettata
in via definitiva a meno che l’escusso
provi con documenti che dopo l’emana-zione
della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato
prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;
Considerandi
che,
nella fattispecie, la reclamante non si avvale – e non si è avvalsa – di
nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, limitandosi a contestare le
modalità di calcolo della citata imposta a suo carico così come da lei esposto
in sede di duplica scritta datata 7 gennaio 2004 (reclamo, n. 3 e 4);
che, a
prescindere dall’accenno – invero
fuorviante – dello stesso Giudice di pace alle allegazioni avanzate in quel
contesto dalla procedente alfine di giustificarne l’infondatezza (decisione impugnata, pag. 1 verso il basso), giova
rammentare che un argomento del genere sfugge con ogni evidenza al potere di
cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare se il giudice del
rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF – ciò che può senz’altro dirsi il caso nella fattispecie –
senza potersi invece pronunciare sulla sussistenza materiale del credito come
tale (Staehelin, op. cit., n. 2 ad
art. 81);
che, più
precisamente, in quanto attinenti a questioni di assoggettamento all’imposta immobiliare, di determinazione
delle basi di calcolo e dell’ammontare
fatturato alla reclamante (risposta scritta del 9 dicembre 2013 [doc. 1] e
duplica scritta del 7 gennaio 2014 [doc. 2]), le censure di quest’ultima andavano in sostanza e semmai
proposte nel contesto di un ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello come peraltro indicato
nella decisione di tassazione dopo reclamo e nel relativo riparto dopo reclamo
(doc. F e G), rispettivamente con reclamo al Municipio del CO 1 (doc. C e E);
che,
conseguentemente, l’interessata
non può nemmeno pretendere che sia ora la presente Camera a ovviare ad un suo
mancato agire avverso una decisione di imposizione debitamente passata in
giudicato tramite l’adozione di
non meglio specificate “sanzioni amministrative nei confronti dei
responsabili di simili inaudite decisioni” (reclamo, in basso ad lett. C),
che peraltro neppure rientrano nelle sue competenze;
che ne
discende pertanto l’inammissibilità
del reclamo, senza necessità di interpellare la controparte (art. 322 cpv. 1
CPC);
che gli
oneri processuali del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico della
reclamante, quale parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1
CPC);
che, data
la particolarità del caso in esame e tenuto conto che la reclamante non è
patrocinata, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 76.30,
non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente decisione
è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso
termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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