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Decisione

14.2014.130

Fallimento. Pagamento dell'esecuzione che ha portato al fallimento dopo la sua dichiarazione. Solvibilità

4 agosto 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 17 giugno 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 18 giugno 2014 il Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione e di essere solvibile. A controparte il reclamo non

è stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 20 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi e le relative prove – i cosiddetti nova autentici o in senso

proprio (in tedesco “echte Nova”) in contrapposizione agli pseudonova

o “un­echte Nova” menzionati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF – non

vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente

e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua

solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame,

giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste delle esigenze troppo severe, in modo

particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente

non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di

liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale

5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illi­quidi-tà dev’essere

oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla

scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi di

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto bancario del 12 giungo 2014 riguardante il versamento di fr. 4'031.–all’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio in relazione all’esecuzione in oggetto n. __________ e

una ricevuta del 18 giugno dello stesso ufficio relativa al versamento di fr. 23.–

a saldo della predetta esecuzione promossa dall’istante (doc. 8). Ritenuto che

non solo il debito, ma pure gli interessi e le spese devono essere estinti, il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta essere stato adempiuto solo

dopo il pagamento dell’importo di fr. 23.–, effettuato, secondo l’informazione

ottenuta dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, il 18 giugno 2014 alle ore 15.35, ovvero dopo la pronuncia del fallimento (alle ore 14:00).

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento completo della somma posta in esecuzione è avvenuto

soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo prodotto

dalla reclamante si evince che nei suoi confronti sono pendenti 43 procedure

esecutive per un importo complessivo di fr. 673'289.52.

a) Ora,

determinante è che per quanto riguarda il mancato pagamento di oneri sociali dovuti

all’istante, nell’anno in corso, oltre che nella procedura in esame, in

ulteriori quattro procedure è già stata emessa la comminatoria di fallimento

mentre nel 2013 e nel 2014 è stata presentata in altre 16 esecuzioni la domanda

di proseguire l’esecuzione. Dall’estratto emerge poi che nell’anno in corso in

altri sei procedimenti è stata presentata la domanda di proseguire l’esecuzione

per il mancato pagamento di tasse sia cantonali che federali. Sempre quest’anno

sono d’altronde state emesse tre comminatorie di fallimento in altre

esecuzioni. Ciò lascia intuire che le difficoltà di pagamento della reclamante

non sono solo di natura transitoria rispettivamente che non si tratta di una

mancanza di liquidità passeggera (v. sopra consid. 2.1). Tutto ciò porta a

concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta

sostanzialmente migliorando e che essa non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali.

b) Allo

scopo di rendere verosimile la sua solvibilità la reclamante ha spiegato che la

sua costituzione è avvenuta il 30 agosto 2012 nell’ambito di un’operazione di

risanamento dell’azienda della famiglia __________, la __________ SA – di cui

il defunto __________ era il titolare –, la quale gestiva numerosi esercizi

pubblici. Nel corso degli anni la società ha accumulato debiti per un importo

elevato, a fronte dei quali erano però stati acquisiti valori immobiliari

importanti, per cui gli eredi di __________ hanno deciso, con una convenzione

del 17 agosto 2012, di risanare la situazione patrimoniale della __________ SA

mediante la vendita degli immobili. A questo scopo sono state costituite due

società – una dai quattro figli avuti da __________ da un precedente matrimonio

e l’altra, appunto la RE 1, dalla sua convivente __________ e dai tre figli

comuni –, che si sono entrambe impegnate a pagarne i debiti. La reclamante ha

asserito di avere ripreso la gestione del __________ e di avere, sin dalla

propria costituzione, proceduto a pagare le rate del debito assunto dalla __________

SA, estinguendo già nella metà del primo esercizio debiti per fr. 348'516.–

(cfr. bilancio al 31.12.2012, doc. 4).

Malgrado

gli elevati incassi degli esercizi pubblici (circa fr. 370'000.– mensili,

doc. 5), essa riferisce di non essere purtroppo riuscita a far fronte alla

gestione corrente (circa il 30% dell’incassato è destinato al pagamento dei

fornitori e circa fr. 40'000.–/50'000.– al pagamento delle rate del debito

della __________ SA), lasciando scoperte altre fatture, per lo più nei

confronti della CO 1 (AVS e Cassa pensione). La reclamante ha poi puntualizzato

che, malgrado la situazione debitoria accumulatasi, nel corso del 2013 ha effettuato pagamenti all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per complessivi fr. 217'000.–

(doc. 7B). Secondo RE 1 l’imminente vendita dello stabile __________ genererà

un ricavo netto di circa 2 milioni di franchi, da cui, dopo l’estinzione

integrale dei debiti della __________ SA (circa fr. 600'000.–), risulterà

per lei un importo netto di fr. 700'000.–, da utilizzare per estinguere i

propri debiti (doc. 3 e 6). Una volta pagati integralmente i debiti della __________

SA essa evidenzia che potrà far fronte agli oneri correnti con maggiore facilità.

c) Orbene,

la reclamante ammette che i debiti posti in esecuzione nei suoi confronti

superano fr. 670'000.– e che i suoi incassi, pur consistenti, non le

consentono di far fronte alla gestione corrente. Del resto, ha accumulato

contributi sociali e imposte per oltre fr. 600'000.– in appena due anni,

ciò che, tenuto conto anche degli impegni assunti per il rimborso rateale della

metà dei debiti di complessivi fr. 377'000.– menzionati al punto 9 a-c

della convenzione del 17 agosto 2012, non testimonia a favore della redditività

dell’attività della reclamante, per tacere del carattere incompleto (tranne per

quanto riguarda il 2012) e soggettivo (in quanto priva di riscontri oggettivi o

di conferma dall’organo di revisione) della documentazione contabile fornita

dalla reclamante, inidonea a rendere verosimili i fatti allegati (sopra consid.

2.

). Ad ogni modo la stessa reclamante ammette, almeno implicitamente, che

solo l’incasso di fr. 700'000.– dalla vendita dello stabile __________

potrebbe ristabilirne la solvibilità. Sennonché in merito a tale operazione

essa non ha fornito alcun indizio oggettivo e concreto, né sugli importi citati

né sui tempi di realizzazione, e nemmeno sulla destinazione del prezzo di

vendita, la convenzione del 17 agosto 2012 autorizzando la vendita degli immobili

della comunione ereditaria per pagare i debiti di __________ SA ma non quelli

della reclamante.

d) Si

può quindi affermare che in base agli atti l’incapacità di pagamento della

reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto

della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto,

per cui il fallimento di RE 1 non può essere annullato.

3.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento va nuovamente

pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il

reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto.

Di

conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, , a far tempo da

mercoledÌ

6 agosto 2014 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione

a:

–;

–;

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).