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Decisione

14.2014.132

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Contestazione della pigione

5 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l'escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 gennaio

2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

circolo di Agno. Nel termine impartito, l'escusso si è opposto all'istanza con

osservazioni scritte del 17 marzo 2014.

C. Statuendo

con decisione 10 giugno 2014, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e

rigettato l'opposizione in via provvisoria per fr. 1'000.– più interessi

del 5% dall'8 maggio 2013, fr. 18.90 (“credito accessorio”), fr. 45.–

(spese di notifica) e fr. 73.– (spese esecutive), ponendo a carico della

parte convenuta le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro

la sentenza appena citata il convenuto è insorto a questa Camera con un reclamo

del 21 giugno 2014, chiedendo di essere convocato per potersi difendere “da

questo incomprensibile ed esagerato importo”. Con osservazioni del 30 luglio 2014 l'istante ha chiesto di respingere il reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'op­­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 23 giugno 2014 (data del timbro postale sulla busta di

trasmissione) contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 giugno (raccomandata

n. 98.00.690001.05195385), in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il giudice di pace ha considerato che il contratto di locazione

prodotto dall'istante, debitamente firmato dal convenuto l'8 aprile 2013,

costituisce un valido titolo di rigetto dell'opposizione.

3.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce di essersi accordato telefonicamente con l'istante ch'egli

avrebbe pagato una pigione di fr. 1'400.– per quattro settimane (dal 30

marzo al 27 aprile 2013) e non di fr. 2'400.–. Il reclamante sottolinea di

aver affittato nello stesso stabile durante 4 mesi (dall'8 dicembre 2012 al 31

marzo 2013) un appartamento ammobiliato di 50 m2 con vista lago, vasca da bagno, cavo TV e grande terrazza per fr. 1'200.–

mensili, sicché non si spiega come un appartamento di soli 40 m2, senza vasca da bagno, senza cavo TV e rumoroso (“lift attaccato alla camera da

letto”) debba costare il doppio. Chiede di essere convocato per potersi

difendere “da questo incomprensibile ed esagerato importo”.

4.

In

virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esisten­­­za del

credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

Nella

fattispecie, il reclamante non contesta di aver firmato l'8 aprile 2013 il

contratto di locazione prodotto dall'istante (doc. 1 accluso all'istanza), da

cui si evince che per il periodo dal 30 marzo al 27 aprile 2013 (4 settimane)

egli si è impegnato a pagare un “prezzo d'affitto” di fr. 600.– per settimana.

Questo documento costituisce un valido riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1

LEF) per fr. 2'400.– (4 x fr. 600.–), che giustifica il rigetto

provvisorio dell'opposizione limitatamente a fr. 1'000.– (oltre interessi

del 5% dall'8 maggio 2013), avendo l'escusso versato fr. 1'400.– all'e­scutente

il 16 aprile 2013 (doc. 2). Ciò non vale invece per gli altri importi di fr. 18.90

(“credito accessorio”), fr. 45.– (spese di notifica) e fr. 73.–

(spese esecutive) citati nella decisione impugnata, i quali non sono stati riconosciuti

dall'escusso. Sulle spese esecutive, del resto, decide l'ufficio d'esecu­­zione

con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della

CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio

2012).

6.

All'escusso

incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82

LEF).

Nel

caso specifico, il reclamante sostiene di essersi accordato telefonicamente con

l'istante su una pigione di fr. 1'400.– per quattro settimane. Non

specifica quando tale telefonata – negata dall'escutente – avrebbe avuto luogo.

Ad ogni modo, anche se fosse posteriore alla firma del contratto, il reclamante

non l'ha minimamente resa verosimile con l'unico mezzo di prova ammissibile nel

tipo di procedura in esame, ovvero documenti (sopra consid. 4). Infondato, il

reclamo va pertanto integralmente respinto, tranne sugli esigui importi citati

in precedenza.

7.

Visto

quanto precede, la richiesta di citazione formulata dal reclamante risulta

inutile, poiché egli non potrebbe comunque allegare fatti nuovi né produrre

nuovi mezzi di prova (sopra consid. 1.2).

8.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza quasi totale del reclamante

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'istante non

avendo formulato alcuna richiesta al riguardo. Circa i rimedi esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è

riformato come segue:

“1. L'istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr.1'000.– oltre interessi del 5% dall'8 maggio 2013.”

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Agno.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).