14.2014.132
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di locazione. Contestazione della pigione
5 novembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.132
Lugano
5 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 25/2014 (rigetto provvisorio dell'opposizione) della
Giudicatura di pace di Agno promossa con istanza 28 gennaio 2014 da
CO
1
contro
RE
1
giudicando sul reclamo 21 giugno 2014 presentato da RE 1
contro la decisione emessa 10 giugno 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 agosto 2013 dall'Ufficio
esecuzione del Distretto di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l'incasso di fr. 1'000.–
oltre interessi del 6% dall'8 maggio 2013, indicando quale titolo di credito il
“contratto di locazione 8.4.2013”, nonché di fr. 18.90 (“credito
accessorio”) e di fr. 225.– (“risarcimento a titolo di mora sec. art. 106
CO”).
Fatti
B. Avendo
l'escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 28 gennaio
2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
circolo di Agno. Nel termine impartito, l'escusso si è opposto all'istanza con
osservazioni scritte del 17 marzo 2014.
C. Statuendo
con decisione 10 giugno 2014, il Giudice di pace ha accolto l'istanza e
rigettato l'opposizione in via provvisoria per fr. 1'000.– più interessi
del 5% dall'8 maggio 2013, fr. 18.90 (“credito accessorio”), fr. 45.–
(spese di notifica) e fr. 73.– (spese esecutive), ponendo a carico della
parte convenuta le spese processuali di fr. 150.–.
D. Contro
la sentenza appena citata il convenuto è insorto a questa Camera con un reclamo
del 21 giugno 2014, chiedendo di essere convocato per potersi difendere “da
questo incomprensibile ed esagerato importo”. Con osservazioni del 30 luglio 2014 l'istante ha chiesto di respingere il reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 giugno 2014 (data del timbro postale sulla busta di
trasmissione) contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 giugno (raccomandata
n. 98.00.690001.05195385), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il giudice di pace ha considerato che il contratto di locazione
prodotto dall'istante, debitamente firmato dal convenuto l'8 aprile 2013,
costituisce un valido titolo di rigetto dell'opposizione.
3.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce di essersi accordato telefonicamente con l'istante ch'egli
avrebbe pagato una pigione di fr. 1'400.– per quattro settimane (dal 30
marzo al 27 aprile 2013) e non di fr. 2'400.–. Il reclamante sottolinea di
aver affittato nello stesso stabile durante 4 mesi (dall'8 dicembre 2012 al 31
marzo 2013) un appartamento ammobiliato di 50 m2 con vista lago, vasca da bagno, cavo TV e grande terrazza per fr. 1'200.–
mensili, sicché non si spiega come un appartamento di soli 40 m2, senza vasca da bagno, senza cavo TV e rumoroso (“lift attaccato alla camera da
letto”) debba costare il doppio. Chiede di essere convocato per potersi
difendere “da questo incomprensibile ed esagerato importo”.
4.
In
virtù dell'art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l'escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
). La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all'esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.
Nella
fattispecie, il reclamante non contesta di aver firmato l'8 aprile 2013 il
contratto di locazione prodotto dall'istante (doc. 1 accluso all'istanza), da
cui si evince che per il periodo dal 30 marzo al 27 aprile 2013 (4 settimane)
egli si è impegnato a pagare un “prezzo d'affitto” di fr. 600.– per settimana.
Questo documento costituisce un valido riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 1
LEF) per fr. 2'400.– (4 x fr. 600.–), che giustifica il rigetto
provvisorio dell'opposizione limitatamente a fr. 1'000.– (oltre interessi
del 5% dall'8 maggio 2013), avendo l'escusso versato fr. 1'400.– all'escutente
il 16 aprile 2013 (doc. 2). Ciò non vale invece per gli altri importi di fr. 18.90
(“credito accessorio”), fr. 45.– (spese di notifica) e fr. 73.–
(spese esecutive) citati nella decisione impugnata, i quali non sono stati riconosciuti
dall'escusso. Sulle spese esecutive, del resto, decide l'ufficio d'esecuzione
con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della
CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio
2012).
6.
All'escusso
incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82
LEF).
Nel
caso specifico, il reclamante sostiene di essersi accordato telefonicamente con
l'istante su una pigione di fr. 1'400.– per quattro settimane. Non
specifica quando tale telefonata – negata dall'escutente – avrebbe avuto luogo.
Ad ogni modo, anche se fosse posteriore alla firma del contratto, il reclamante
non l'ha minimamente resa verosimile con l'unico mezzo di prova ammissibile nel
tipo di procedura in esame, ovvero documenti (sopra consid. 4). Infondato, il
reclamo va pertanto integralmente respinto, tranne sugli esigui importi citati
in precedenza.
7.
Visto
quanto precede, la richiesta di citazione formulata dal reclamante risulta
inutile, poiché egli non potrebbe comunque allegare fatti nuovi né produrre
nuovi mezzi di prova (sopra consid. 1.2).
8.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza quasi totale del reclamante
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'istante non
avendo formulato alcuna richiesta al riguardo. Circa i rimedi esperibili contro
la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 1'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è
riformato come segue:
“1. L'istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr.1'000.– oltre interessi del 5% dall'8 maggio 2013.”
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 200.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Agno.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).