14.2014.133
Reclamo contro la decisione di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi. Accertamenti insufficienti della situazione finanziaria della fallita. Assunzione solo parziale della s
29 settembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.133
Lugano
29 settembre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa
SO.2014.2359 (sospensione del fallimento per mancanza di attivi) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 giugno 2014 da
Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, Lugano
nell’ambito
della procedura di fallimento di
CO 1
giudicando sul reclamo del 23 giugno 2014 presentato
da
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro la decisione emessa il 4 giugno 2014 dal
Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di RI 1, con decisione 7 maggio 2014 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha pronunciato il fallimento della società PI 1 a far tempo dall’8 maggio 2014 alle ore 10:00.
Fatti
B. Non
avendo rinvenuto attivi da inventariare e stimando il passivo in circa fr. 171'000.–,
con istanza 3 giugno 2014 l’Ufficio fallimenti (UF) del Distretto di Lugano ha
chiesto al Pretore di sospendere la procedura di fallimento per mancanza di
attivi.
C. Statuendo
con decisione 4 giugno 2014 il Pretore ha ordinato la sospensione della
procedura di fallimento, fatta salva la facoltà per i creditori di chiederne la
continuazione previa anticipazione delle spese. L’UF ha pubblicato tale
sentenza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) n. __________
del __________.
D. Con atto unico del 24 (recte: 23) giugno
2014 RI 1 si aggrava in via di reclamo contro la predetta decisione, chiedendone
l’annullamento e la retrocessione degli atti all’UF affinché proceda a ulteriori
accertamenti, e nello stesso tempo in via di ricorso (art. 17 LEF) contro la
richiesta dell’Ufficio al Pretore di sospendere il fallimento per mancanza di
attivo (v. il parallelo inc. 15.2014.67).
E. Con
ordinanza del 24 giugno 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo sia al reclamo che al ricorso e con sentenza odierna parallela ha
dichiarato irricevibile il ricorso contro l’operato dell’UF (inc. 15.2014.67).
Considerato
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo giusta l’art. 319 lett. a CPC alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 giugno 2014 contro la sentenza pubblicata sul FUSC n. __________
del __________, il reclamo è tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, ancorché al limite, il reclamo risulta ricevibile nella misura
in cui RE 1 rimprovera implicitamente al Pretore le stesse mancanze addebitate
all’UF in merito all’accertamento degli attivi della fallita.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che dalle verifiche di rito
effettuate dall’UF non sono stati rinvenuti attivi da potersi inventariare in
favore della massa, i passivi accertati essendo da parte loro stati stimati in
circa fr. 171'000.–. Il primo giudice ha d’altronde sottolineato che la
fallita ha cessato ogni attività a fine 2012 a seguito di atti vandalici perpetrati alla sua sede romanda, concludendo che nulla ostava a sospendere la
procedura di fallimento.
3. Nel
reclamo, l’insorgente sostiene che l’UF ha inoltrato al Pretore l’istanza di
sospensione del fallimento in questione senza aver proceduto agli opportuni e
necessari accertamenti sulla situazione finanziaria della società fallita. Secondo
Considerandi
il reclamante, l’organo dei fallimenti si è limitato a far interrogare l’ex
amministratore unico di PI 1, il quale ha prodotto soltanto i bilanci e il
conto economico relativi al 2012, ma non quelli degli ultimi anni. Il
reclamante è dunque del parere che l’accertamento della fattispecie sia
manifestamente insufficiente.
4.
Se
è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della
procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio
dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento (art. 230 cpv. 1
LEF). Qualora non condivida il parere dell’ufficio, il giudice può chiedere per
il suo tramite o direttamente al fallito informazioni supplementari oppure
ordinare la liquidazione sommaria o ordinaria (Vouilloz
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 230 LEF).
Sebbene la procedura abbia – come già ricordato – natura sommaria (art. 251
lett. a CPC), egli è infatti tenuto ad accertare i fatti d’ufficio (art. 255
lett. a CPC).
4.1
Nel
caso in rassegna, il reclamante reputa gli accertamenti effettuati dall’UF – e
per estensione dal giudice del fallimento – sulla situazione finanziaria della
società fallita manifestamente insufficienti, nella misura in cui si fondano
unicamente sulle dichiarazioni dell’amministratore della società e su bilanci
del 2012. A sua mente un bilancio e un rapporto di revisione aggiornati sono
atti indispensabili e minimi per poter appurare la reale situazione finanziaria
della fallita e la correttezza della sua gestione.
4.2
Quale
misura cautelare nel senso dell’art. 223 cpv. 2 LEF, l’ufficio dei fallimenti
deve prendere in custodia in particolare i libri di commercio del fallito. La
misura non serve solo alla conservazione dei diritti patrimoniali di lui ma
anche alla loro scoperta (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 6 ad art. 223 LEF), in particolare per
quanto riguarda eventuali pretese revocatorie (art. 285 segg. LEF e 27 cpv. 2
RUF) o risarcitorie contro gli organi della fallita (art. 757 o 678-679 CO; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 223).
La presa in custodia dei libri contabili contribuisce quindi a preparare la
proposta che l’ufficio dovrà sottoporre al giudice del fallimento sul seguito
da dare alla procedura fallimentare (art. 230-231 LEF e 39 RUF; Gilliéron, op. cit. loc. cit.). D’altronde,
la contabilità del fallito è un mezzo d’informazione per i creditori e gli
altri interessati, che in linea di massima hanno diritto di consultarla (Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 223).
4.3
Nel
caso specifico, pur conoscendone l’ubicazione l’UEF non ha acquisito agli atti
la contabilità della fallita successiva al 2012 e neppure il Pretore ne ha
chiesta l’edizione. Non va tuttavia sottaciuto che, nel sottolineare il fatto che la
fallita ha cessato ogni attività a fine 2012, il primo giudice ha verosimilmente
considerato che l’assenza di attivi, che già si evinceva dalla contabilità del 2012, in assenza di attività non poteva che essersi confermata nei mesi successivi. Sennonché, alla
luce del fatto (da appurare d’ufficio) che la società ha cambiato sede e
ragione sociale nel 2013 e l’amministratore unico ha rassegnato le dimissioni
solo nell’aprile del 2014, il Pretore avrebbe dovuto interrogarsi se dopo il 2012, in realtà, una certa attività essa non l’ha avuta, anche perché durante il suo interrogatorio l’ex
amministratore è stato alquanto evasivo, specie per quanto riguarda i conti
bancari della società (la conferma di __________ sull’inesistenza di relazioni intestate
alla fallita è avvenuta solo dopo l’emanazione della sentenza impugnata, v.
scritto 13 agosto 2014 nel fascicolo “inventario” dell’incarto dell’UF).
In
assenza di motivi oggettivi che potessero giustificare la rinuncia ad acquisire
agli atti l’intera documentazione contabile che normalmente l’ufficio deve
prendere in custodia, gli accertamenti del Pretore risultano manifestamente
insufficienti in merito a fatti pertinenti per il suo giudizio e per la
decisione dei creditori in merito ad un’eventuale anticipazione delle spese per
ottenere comunque la continuazione della procedura di liquidazione. La sentenza
impugnata si evince dunque nel risultato giuridicamente errata (sulle relazioni
tra accertamenti insufficienti di fatti rilevanti e violazione del diritto, v.
Stauber in: Kunz/Hoffmann-Nowotny/
Stauber (curatori), ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 5 ad
art. 320 CPC). Il reclamo va di conseguenza accolto, nel senso che la
decisione impugnata è annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo
giudizio, previa acquisizione della documentazione contabile ancora in mano
dell’organo di revisione.
5.
Tenuto
conto dell’errore in cui è incorso il primo giudice e del carattere unilaterale
della procedura (Lustenberger in: Basler
Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 230 LEF), per motivi
d’equità occorre rinunciare a prelevare la tassa di giustizia (art. 107 cpv. 2
CPC). Non si giustifica per contro di riconoscere ripetibili al reclamante,
siccome l’art. 107 cpv. 2 CPC consente di porre a carico dello Stato soltanto
le spese processuali (sulla definizione, cfr. art. 95 cpv. 2 CPC) e non le
spese ripetibili (decisione della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013,
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa
rinviata al Pretore per nuovo giudizio, previa acquisizione della
documentazione contabile ancora in mano dell’organo di revisione.
2. Non
si riscuotono oneri processuali e non si assegnano ripetibili.
3.Notificazione
all’avv..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, e all’Ufficio fallimenti di
Lugano, Via al Fiume 7, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).