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Decisione

14.2014.134

Reclamo contro fallimento. Solvibilitâ resa verosimile

22 luglio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 26 maggio 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 12 giugno 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00 e posto le spese processuali di fr. 80.– a

carico della massa fallimentare.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato,

il suo credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 18 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso giorno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o

2) l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore, oppure

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

2.1

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”),

solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli

valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di

tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi

di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità.

La

solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di

credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le

esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono

però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa

appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la

produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, §

36.

n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 13 giugno 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 841.30

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo del reclamante al 24 giugno 2014 si evince che tutte le 20 procedure pendenti nei suoi confronti sono state

estinte, salvo una per un importo modesto, che si trova allo stadio di

opposizione, per cui il relativo credito non può an­cora ritenersi certo. Dal

predetto estratto si evince inoltre che a carico del reclamante non risultano

attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che egli dispone di

sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni e che la sua situazione

finanziaria non sta peggiorando. Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e

dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di

evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere

economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente risulta solo passeggera

(v. sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento

del convenuto appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui

la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta

favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il

presupposto della solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento

di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

sono pure a carico del reclamante. Alla controparte non si assegnano

ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 giugno 2014 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2014.328) nei confronti di RE

1, , è annullata.

2. La tassa

di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta

a carico di RE 1.

3. Le spese

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito,

sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

– ,

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).