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Decisione

14.2014.135

Rigetto dell'opposizione. Rinvio dell'incarto al Vice Giudice di pace

30 luglio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2014 del convenuto, seppure nell’incarto 120-2014 che, a dispetto del diverso

numero di rubrica, concerne l‘identica istanza;

che pertanto la decisione

impugnata non solo è frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti

(mancato inoltro delle osservazioni), ma viola in modo palese il diritto di essere

sentito del reclamante e va quindi annullata;

che, di per sé, prima di

procedere in tal senso, il reclamo dovrebbe essere notificato alla controparte

per osservazioni, ma si prescinde dal procedere in tal modo perché, comunque

sia, l’esito del gravame non potrebbe cambiare, la decisione essendo viziata in

modo tale da dover comunque essere annullata;

che, inoltre, l’incarto n. 147-2014,

aperto erroneamente quando già era pendente un procedura con l’identico

oggetto, dev’essere stralciato dai ruoli, ritenuto che il procedimento

rubricato al n. 120-2014 continuerà il suo corso;

che, annullata la decisione

impugnata, l’incarto va di conseguenza ritornato al Vice Giudice di pace

affinché proceda a stralciarlo formalmente dai ruoli;

che, così stando le cose, pur non

essendo necessario entrare nel merito della decisione, va comunque rilevato che

la documentazione prodotta non è tale da costituire titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione, ma, al più di rigetto provvisorio, e ciò a

prescindere dalla fondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto;

che, stante

Considerandi

l’esito del gravame, le spese della procedura di reclamo sono poste a carico

dello Stato;

Per i quali motivi

pronuncia: 1. Il reclamo 24 giugno 2014

di RE 1 è parzialmente accolto. La decisione impugnata è annullata e l’incarto

è ritornato al Vice Giudice di pace affinché proceda a’sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano spese

processuali. Non si assegnano indennità.

3.

Notificazione (unitamente

al reclamo 24 giugno 2014 alla controparte) a:

-;

-.

Comunicazione alla Giudicatura di

pace di Bellinzona.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).