14.2014.136
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Sospensione del pagamento di rate riconosciute per il fatto che l’escusso non avrebbe ricevuto le relative cedole di pagamento. Condono delle spese processuali
25 settembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.136
Lugano
25 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo delle Isole promossa con istanza 6 maggio
2014 da
CO 1
(c/o RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 giugno 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 16 giugno 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 gennaio 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno (doc. 4), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 3'201.36 oltre interessi al 6% dal 28 agosto 2012 e spese, indicando
quali titoli di credito le fatture dal 1° giugno 2012 al 18 settembre 2012 (di fr. 4396.70,
dedotti 6 acconti di fr. 250.– l’uno), un “credito accessorio” (di fr. 18.90),
una pretesa di risarcimento a titolo di mora giusta l’art. 106 CO (di fr. 518.–)
e altri costi “finora accumulati” (per fr. 17.76).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 maggio 2014 CO
1. ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo
delle Isole. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 28 maggio 2014. Replicando l’11 giugno 2014, l’istante
ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo
con decisione 16 giugno 2014, il Giudice di pace ha accolto (parzialmente) l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta
per fr. 3201.36 oltre interessi al 6% e le spese esecutive, ponendo a suo
carico gli oneri processuali di fr. 250.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26
giugno 2014, affermando di voler pagare fr. 200.– mensili da fine luglio 2014 a condizione di ricevere dall’escutente le polizze di versamento per raccomandata. Ha inoltre
chiesto il “patrocinio gratuito”. Il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 giugno,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto genericamente che i mezzi
di prova prodotti dalla parte istante costituiscono un riconoscimento di
debito, che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione.
3.
Nel reclamo RE 1 si duole di non avere ricevuto
dalla rappresentante dell’escutente, la RA 1, le polizze di versamento relative
alle rate pattuite e afferma che quando le avrà ricevute pagherà fr. 200.–
mensili a partire da fine luglio del 2014.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito
posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
Nella
fattispecie l’istante fonda la sua domanda su un accordo di rateazione del 22
febbraio 2013 firmato da RE 1 il 30 marzo 2013, in base al quale ella si è riconosciuta debitrice nei confronti di CO 1 di fr. 5'358.29,
impegnandosi a pagare tale somma in 21 rate di fr. 250.– mensili l’una,
oltre un saldo di fr. 108.29 entro il 26 gennaio 2015 (doc. 2 accluso all’istanza).
La convenzione prevede che in caso di ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento
di una rata l’intero saldo del credito diventa immediatamente esigibile. Ora,
neppure l’escussa pretende di aver pagato tutte le rate esigibili né contesta
il contenuto dei tre richiami allegati all’istanza. Essa si limita a sostenere
di non avere ricevuto cedole di versamento già precompilate. Sennonché la
convenzione di rateazione non vincola l’esigibilità delle rate alla ricezione
di bollettini di versamento. D’altronde, la reclamante non contesta di aver
ricevuto 8 cedole di versamento nell’ottobre del 2013 (v. replica dell’istante
dell’11 giugno 2014 allegata al reclamo) né pretende, per avventura, di non
aver potuto pagare le rate, anche senza dette cedole, con versamenti puntuali
sul conto postale o bancario della rappresentante dell’istante, di cui aveva
tutti gli estremi (v. bollettini annessi al reclamo e i richiami acclusi all’istanza),
oppure sul conto o allo sportello dell’UEF (cfr. art. 12 LEF). La
convenzione di rateazione costituisce così senza dubbio un riconoscimento di
debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF che giustificava il rigetto
provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. L’escussa non
sollevando altre eccezioni, il reclamo va respinto.
6.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Sennonché è noto alla Camera che la reclamante è già gravata da
diversi attestati di carenza di beni ed esecuzioni in corso per importi
rilevanti. In queste condizioni tanto vale concedere – eccezionalmente – il
condono della tassa di giustizia (art. 112 cpv. 1 CPC), il cui prelievo
rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso
supplementari. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo
stato notificato alla controparte. La domanda di assistenza giudiziaria diventa
così senza oggetto. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 3'201.36, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace delle Isole.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).