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Decisione

14.2014.136

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Sospensione del pagamento di rate riconosciute per il fatto che l’escusso non avrebbe ricevuto le relative cedole di pagamento. Condono delle spese processuali

25 settembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 maggio 2014 CO

1. ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo

delle Isole. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 28 maggio 2014. Replicando l’11 giugno 2014, l’istante

ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo

con decisione 16 giugno 2014, il Giudice di pace ha accolto (parzialmente) l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta

per fr. 3201.36 oltre interessi al 6% e le spese esecutive, ponendo a suo

carico gli oneri processuali di fr. 250.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26

giugno 2014, affermando di voler pagare fr. 200.– mensili da fine luglio 2014 a condizione di ricevere dall’escutente le polizze di versamento per raccomandata. Ha inoltre

chiesto il “patrocinio gratuito”. Il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 giugno,

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto genericamente che i mezzi

di prova prodotti dalla parte istante costituiscono un riconoscimento di

debito, che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione.

3.

Nel reclamo RE 1 si duole di non avere ricevuto

dalla rappresentante dell’escutente, la RA 1, le polizze di versamento relative

alle rate pattuite e afferma che quando le avrà ricevute pagherà fr. 200.–

mensili a partire da fine luglio del 2014.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito

posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

Nella

fattispecie l’istante fonda la sua domanda su un accordo di rateazione del 22

febbraio 2013 firmato da RE 1 il 30 marzo 2013, in base al quale ella si è riconosciuta debitrice nei confronti di CO 1 di fr. 5'358.29,

impegnandosi a pagare tale somma in 21 rate di fr. 250.– mensili l’una,

oltre un saldo di fr. 108.29 entro il 26 gennaio 2015 (doc. 2 accluso all’istanza).

La convenzione prevede che in caso di ritardo superiore a 5 giorni nel pagamento

di una rata l’intero saldo del credito diventa immediatamente esigibile. Ora,

neppure l’escussa pretende di aver pagato tutte le rate esigibili né contesta

il contenuto dei tre richiami allegati all’istanza. Essa si limita a sostenere

di non avere ricevuto cedole di versamento già precompilate. Sennonché la

convenzione di rateazione non vincola l’esigibilità delle rate alla ricezione

di bollettini di versamento. D’altronde, la reclamante non contesta di aver

ricevuto 8 cedole di versamento nell’ottobre del 2013 (v. replica dell’istante

dell’11 giugno 2014 allegata al reclamo) né pretende, per avventura, di non

aver potuto pagare le rate, anche senza dette cedole, con versamenti puntuali

sul conto postale o bancario della rappresentante dell’istante, di cui aveva

tutti gli estremi (v. bollettini annessi al reclamo e i richiami acclusi all’istanza),

oppure sul conto o allo sportello dell’UEF (cfr. art. 12 LEF). La

convenzione di rateazione costituisce così senza dubbio un riconoscimento di

debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF che giustificava il rigetto

provvisorio dell’opposizione per l’importo posto in esecuzione. L’escussa non

sollevando altre eccezioni, il reclamo va respinto.

6.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Sennonché è noto alla Camera che la reclamante è già gravata da

diversi attestati di carenza di beni ed esecuzioni in corso per importi

rilevanti. In queste condizioni tanto vale concedere – eccezionalmente – il

condono della tassa di giustizia (art. 112 cpv. 1 CPC), il cui prelievo

rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso

supplementari. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo

stato notificato alla controparte. La domanda di assistenza giudiziaria diventa

così senza oggetto. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 3'201.36, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace delle Isole.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).