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Decisione

14.2014.137

Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione fino alla conclusione delle procedure di revisione della sentenza invocata quale titolo di rigetto e di annullamento dell’

12 agosto 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 maggio 2014

l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore aggiunto della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, con osservazioni scritte

del 28 maggio 2014 l’escusso si è opposto all’istanza chiedendo in via

preliminare e cautelare la sospensione dell’esecuzione e della procedura in

corso, avendo egli nel frattempo inoltrato una domanda di revisione delle

sentenze sulle quali si fonda il rigetto definitivo della sua opposizione. Con

replica del 4 giugno 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la

parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica del 13 giugno 2014.

C. Statuendo con decisione 18 giugno 2014, il

Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 1'260.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1°

luglio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con

decreto del 2 luglio 2014 il Presidente di questa Camera ha concesso al reclamo

l’effetto sospensivo, di cui l’istante ha chiesto la revoca il giorno

successivo.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 1° luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 giugno 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, il

doc. CC accluso al reclamo e le allegazioni relative all’azione di annullamento

dell’esecuzione che l’escusso afferma di aver promosso dinanzi alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud (il doc. CC menziona però numeri di esecuzione

diversi di quella in esame in questa sede) sono pertanto inammissibili.

2.

Nella

sentenza impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che le decisioni prodotte

dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione, siccome sono passate in giudicato, ricordando che la domanda

di revisione delle stesse inoltrata da RE 1, alla quale non risulta essere stato

concesso effetto sospensivo, non preclude l’efficacia e l’esecutività delle

decisioni impugnate (art. 331 CPC).

3.

Nel

reclamo RE 1 chiede nuovamente la sospensione dell’esecuzione fintanto che le

procedure attualmente pendenti, l’una davanti al Tribunale cantonale dei

Grigioni (domanda di revisione della sentenza del 26 luglio 2013) e l’altra

davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud (istanza di accertamento

di inesistenza del debito ex art. 85a LEF), non saranno concluse, perché in caso di accoglimento delle sue tesi, la

base su cui si fonda il credito posto in esecuzione verrebbe a mancare.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina

d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità

tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore

designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra

la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139

III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie, come ha giustamente rilevato il Pretore, le decisioni prodotte

dall’istante (sentenze del 29 marzo 2012 del Tribunale distrettuale della

Moesa, del 26 luglio 2013 del Tribunale cantonale dei Grigioni e del 19

febbraio 2014 del Tribunale federale), debitamente passate in giudicato, costituiscono

validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80

cpv. 1 LEF. Pur non contestandolo esplicitamente, RE 1 chiede comunque la

sospensione dell’esecuzione in attesa dell’esito delle cause da lui avviate in

altre sedi. Sennonché la legge non prevede la sospensione del procedimento

esecutivo per il solo fatto che l’escusso ha chiesto la revisione del titolo di

rigetto definitivo o l’annullamento giudiziario dell’esecuzione.

a) La

revisione è infatti un rimedio straordinario (art. 328 CPC), che come ha

giustamente evidenziato il primo giudice non preclude l’efficacia né

l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il

giudice non ne differisca l’esecuzione (art.

331.

cpv. 2 CPC) concedendo l’effetto sospensivo, ciò che nel caso di specie

nemmeno il reclamante pretende sia avvenuto.

b) Anche

l’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) non ne sospende

automaticamente il decorso. Certo, come rileva il reclamante, il giudice può

pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione se ritiene la domanda

molto verosimilmente fondata (art. 85a cpv. 2 LEF). Per tacere – però –

del fatto che nulla si sa in concreto sul fondamento della domanda formulata

dal reclamante, che è addirittura un’allegazione nuova improponibile in questa

sede (sopra consid. 1.2), ad ogni modo egli dimentica di citare l’altra

condizione prevista dalla norma, ovverosia che nell’esecuzione in via di

pignoramento la sospensione provvisoria può essere decretata solo prima della

realizzazione o prima della ripartizione, cioè dopo il pignoramento (FF 1991

III 51; tra tanti: Bodmer/Bangert,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 85a

LEF). Essa è dunque esclusa allo stadio del rigetto dell’opposizione.

5.2

In

queste condizioni, il reclamo va respinto, l’escusso non essendosi, per il

resto, avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie ai sensi dell’art. 81

cpv. 1 LEF. Dovessero in futuro eventuali

decisioni giudiziarie o della comunione dei comproprietari rimettere in

discussione l’esistenza o l’importo del credito posto in esecuzione, al

reclamante rimarranno ad ogni modo i mezzi di protezione previsti dalla LEF

(art. 85, 85a e 86).

6.

Con

l’emanazione della decisione odierna, l’istanza di revoca dell’effetto

sospensivo formulata il 3 luglio 2014 dall’istante diventa senza oggetto.

7.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano indennità, non essendo il reclamo stato

intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 63'180.25, raggiunge agevolmente

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).