14.2014.137
Rigetto definitivo dell’opposizione. Richiesta di sospensione dell’esecuzione fino alla conclusione delle procedure di revisione della sentenza invocata quale titolo di rigetto e di annullamento dell’
12 agosto 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.137
Lugano
12 agosto 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.374 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 14 maggio 2014 da:
CO 1
(patrocinata dall’PA 2)
contro
RE 1
(patrocinato dall’PA 1)
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. C), la CO 1, che sorge sulla particella n. __________ RFD di __________, ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 48'308.40 oltre interessi del 10% dal 13 febbraio 2007, di
fr. 9'930.– oltre interessi del 5% dal 19 febbraio 2014 e di fr. 4'941.85,
indicando quali titoli di credito le “sentenze del 29.03.2012 del Tribunale
distrettuale Moesa e del 26.07.2013 del Tribunale cantonale dei Grigioni”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 maggio 2014
l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, con osservazioni scritte
del 28 maggio 2014 l’escusso si è opposto all’istanza chiedendo in via
preliminare e cautelare la sospensione dell’esecuzione e della procedura in
corso, avendo egli nel frattempo inoltrato una domanda di revisione delle
sentenze sulle quali si fonda il rigetto definitivo della sua opposizione. Con
replica del 4 giugno 2014, l’istante ha confermato la sua domanda mentre la
parte convenuta vi si è nuovamente opposta con duplica del 13 giugno 2014.
C. Statuendo con decisione 18 giugno 2014, il
Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 450.– e un’indennità di fr. 1'260.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 1°
luglio 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con
decreto del 2 luglio 2014 il Presidente di questa Camera ha concesso al reclamo
l’effetto sospensivo, di cui l’istante ha chiesto la revoca il giorno
successivo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 1° luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 giugno 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, il
doc. CC accluso al reclamo e le allegazioni relative all’azione di annullamento
dell’esecuzione che l’escusso afferma di aver promosso dinanzi alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud (il doc. CC menziona però numeri di esecuzione
diversi di quella in esame in questa sede) sono pertanto inammissibili.
2.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che le decisioni prodotte
dall’istante costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione, siccome sono passate in giudicato, ricordando che la domanda
di revisione delle stesse inoltrata da RE 1, alla quale non risulta essere stato
concesso effetto sospensivo, non preclude l’efficacia e l’esecutività delle
decisioni impugnate (art. 331 CPC).
3.
Nel
reclamo RE 1 chiede nuovamente la sospensione dell’esecuzione fintanto che le
procedure attualmente pendenti, l’una davanti al Tribunale cantonale dei
Grigioni (domanda di revisione della sentenza del 26 luglio 2013) e l’altra
davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud (istanza di accertamento
di inesistenza del debito ex art. 85a LEF), non saranno concluse, perché in caso di accoglimento delle sue tesi, la
base su cui si fonda il credito posto in esecuzione verrebbe a mancare.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina
d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità
tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore
designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra
la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139
III 447 consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie, come ha giustamente rilevato il Pretore, le decisioni prodotte
dall’istante (sentenze del 29 marzo 2012 del Tribunale distrettuale della
Moesa, del 26 luglio 2013 del Tribunale cantonale dei Grigioni e del 19
febbraio 2014 del Tribunale federale), debitamente passate in giudicato, costituiscono
validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80
cpv. 1 LEF. Pur non contestandolo esplicitamente, RE 1 chiede comunque la
sospensione dell’esecuzione in attesa dell’esito delle cause da lui avviate in
altre sedi. Sennonché la legge non prevede la sospensione del procedimento
esecutivo per il solo fatto che l’escusso ha chiesto la revisione del titolo di
rigetto definitivo o l’annullamento giudiziario dell’esecuzione.
a) La
revisione è infatti un rimedio straordinario (art. 328 CPC), che come ha
giustamente evidenziato il primo giudice non preclude l’efficacia né
l’esecutività della decisione impugnata (art. 331 cpv. 1 CPC), a meno che il
giudice non ne differisca l’esecuzione (art.
331.
cpv. 2 CPC) concedendo l’effetto sospensivo, ciò che nel caso di specie
nemmeno il reclamante pretende sia avvenuto.
b) Anche
l’azione di annullamento dell’esecuzione (art. 85a LEF) non ne sospende
automaticamente il decorso. Certo, come rileva il reclamante, il giudice può
pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione se ritiene la domanda
molto verosimilmente fondata (art. 85a cpv. 2 LEF). Per tacere – però –
del fatto che nulla si sa in concreto sul fondamento della domanda formulata
dal reclamante, che è addirittura un’allegazione nuova improponibile in questa
sede (sopra consid. 1.2), ad ogni modo egli dimentica di citare l’altra
condizione prevista dalla norma, ovverosia che nell’esecuzione in via di
pignoramento la sospensione provvisoria può essere decretata solo prima della
realizzazione o prima della ripartizione, cioè dopo il pignoramento (FF 1991
III 51; tra tanti: Bodmer/Bangert,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 22 ad art. 85a
LEF). Essa è dunque esclusa allo stadio del rigetto dell’opposizione.
5.2
In
queste condizioni, il reclamo va respinto, l’escusso non essendosi, per il
resto, avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie ai sensi dell’art. 81
cpv. 1 LEF. Dovessero in futuro eventuali
decisioni giudiziarie o della comunione dei comproprietari rimettere in
discussione l’esistenza o l’importo del credito posto in esecuzione, al
reclamante rimarranno ad ogni modo i mezzi di protezione previsti dalla LEF
(art. 85, 85a e 86).
6.
Con
l’emanazione della decisione odierna, l’istanza di revoca dell’effetto
sospensivo formulata il 3 luglio 2014 dall’istante diventa senza oggetto.
7.
La
tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano indennità, non essendo il reclamo stato
intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 63'180.25, raggiunge agevolmente
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2.
La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 600.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
Non si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).