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Decisione

14.2014.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 febbraio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può

chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

che sono

parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80

cpv. 2 n. 2 LEF);

che l’istante ha fondato la sua richiesta sulla

decisione di tassazione e di relativo riparto dell’imposta cantonale (IC) 2010 a carico della reclamante per il periodo d’assoggettamento dal 1°

gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, entrambe emesse il 13 aprile 2012 e provviste

del timbro con cui il 5 novembre 2013 la competente autorità ha certificato “che

la presente tassazione è cresciuta in giudicato ed è stata regolarmente

intimata” (doc. F e G), sulla richiesta di conguaglio “imposta comunale 2010” di fr. 76.30 datata 30 aprile 2012 (doc. C), sul richiamo di pagamento del 31 luglio 2012

(doc. D) e sulla diffida del 30 settembre 2012 (doc. E);

che la

reclamante non pretende – né ha mai preteso – che la citata decisione amministrativa

non sia esecutiva (condizione introdotta e valida dal 1° gennaio 2011: Staehelin, Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 110 ad art. 80), fermo restando che in concreto

risulta addirittura passata in giudicato;

che

pertanto, trattandosi di una decisione di un’autorità amministrativa svizzera pacificamente esecutiva, il Giudice

di pace del circolo di Riviera non ha violato il diritto federale rigettando in

via definitiva e per l’importo

di fr. 76.30 oltre agli interessi, alla tassa di diffida e alle spese esecutive

(decisione impugnata, pag. 2 n. 1), l’opposizione sollevata al precetto esecutivo n. __________ del 2 agosto/28 ottobre 2013 dell’UEF di Riviera (doc. B) fatto spiccare per la somma capitale

complessiva di fr. 107.90 di cui: 1) imposta comunale 2010 (fr. 76.30 oltre

interessi al 2.5% dal 1° maggio 2013), 2) interessi aggiornati al 30 aprile

2013 (fr. 1.60) e 3) tassa di diffida 30 settembre 2012 (fr. 30.–);

che in

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF

se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o

di un’autorità amministrativa

svizzera, l’opposizione è rigettata

in via definitiva a meno che l’escusso

provi con documenti che dopo l’emana-zione

della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato

prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

Considerandi

che,

nella fattispecie, la reclamante non si avvale – e non si è avvalsa – di

nessuna delle menzionate eccezioni liberatorie, limitandosi a contestare le

modalità di calcolo della citata imposta a suo carico così come da lei esposto

in sede di duplica scritta datata 7 gennaio 2004 (reclamo, n. 3 e 4);

che, a

prescindere dall’accenno –

invero fuorviante – dello stesso Giudice di pace alle allegazioni avanzate in

quel contesto dalla procedente alfine di giustificarne l’infondatezza (decisione impugnata, pag. 1

verso il basso), giova rammentare che un argomento del genere sfugge con ogni

evidenza al potere di cognizione di questa Camera, chiamata solo a verificare

se il giudice del rigetto ha avuto corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò

che può senz’altro dirsi il

caso nella fattispecie, senza potersi invece pronunciare sulla sussistenza

materiale del credito come tale (Staehelin,

op. cit., n. 2 ad art. 81);

che, più

precisamente, in quanto attinenti a questioni di assoggettamento all’imposta immobiliare, di determinazione

delle basi di calcolo e dell’ammontare

fatturato alla reclamante (risposta scritta del 9 dicembre 2013 [doc. 1] e

duplica scritta del 7 gennaio 2014 [doc. 2]), le censure di quest’ultima andavano in sostanza e semmai

proposte nel contesto di un reclamo all’Ufficio circondariale di tassazione di __________ come peraltro

indicato nella decisione di tassazione e nel relativo riparto (doc. F e G),

rispettivamente al Municipio del CO 1 (doc. C e E),

che,

conseguentemente, l’interessata

non può nemmeno pretendere che sia ora la presente Camera a ovviare ad un suo

mancato agire avverso una decisione di imposizione debitamente passata in

giudicato tramite l’adozione di

non meglio specificate “sanzioni amministrative nei confronti dei

responsabili di simili inaudite decisioni” (reclamo, in basso ad lett. C),

che peraltro neppure rientrano nelle sue competenze;

che ne

discende pertanto l’inammissibilità

del reclamo, senza necessità di interpellare la controparte (art. 322 cpv. 1

CPC);

che gli

oneri processuali del presente giudizio dovrebbero essere posti a carico della

reclamante, quale parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1

CPC);

che, data

la particolarità del caso in esame e tenuto conto che la reclamante non è

patrocinata, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese;

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr.

76.30, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.–, contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso

termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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