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Decisione

14.2014.141

Contestazione della graduatoria in materia di fallimento. Competenza materiale. Valore litigioso. Salario in caso di impedimento al lavoro. Onere della prova

17 novembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza del 3 febbraio 2014 la società RE 1, creditrice della __________ SA e

anch'essa ammessa nella suddetta graduatoria, ha convenuto in giudizio CO 1 con

un'azio­­­ne di contestazione della graduatoria nel senso dell'art. 250 cpv. 2

LEF presso la Pretura del Distretto di Lugano, opponendosi all'ammissione del

credito insinuato dal convenuto, il quale non ha presentato osservazioni nel

termine assegnatogli dal Pretore. Al dibattimento tenutosi il 13 maggio 2014, CO

1 non si è presentato, mentre l'istante ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione 30 maggio 2014, il Pretore ha respinto la

petizione e posto a carico dell'attrice le spese processuali di fr. 500.–,

prescindendo dall'assegnare ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “appello/reclamo” del 2 luglio 2014 per ottenerne

in via principale la riforma e l'accoglimento della petizione, in via

subordinata l'annullamento della decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore

per nuovo giudizio e in via ancor più subordinata la modifica del dispositivo

relativo alla tassa di giustizia. Regolarmente invitato ad esprimersi sul

reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione della

graduatoria (art. 250 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro

cui è dato il rimedio dell'appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso

secondo l'ul­­tima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.–

(art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). I medesimi

principi sono validi anche in materia di fallimento bancario (art. 37 cpv. 2

LBCR, RS 952.0). Per le decisioni inappellabili e finali di prima istanza è

dato invece il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC), sempre alla CEF

(art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Nel

caso di specie, il Pretore ha attribuito alla causa un valore litigioso di fr. 27'941.70.

In realtà, e come osservato dalla stessa reclamante, trattandosi di un'azione

di contestazione di graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all'importo

nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall'amministrazione

del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2

con rinvii). Ciò detto, il credito insinuato da CO 1 essendo di fr. 27'941.70

e il dividendo ipotizzato per la terza classe del 2.19%, il valore litigioso

ammonta a fr. 611.90, di modo che il ricorso in esame è ammissibile solo

quale reclamo nel senso dell'art. 319 lett. a CPC.

1.2

Avendo

la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a

contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). Presentato il 2 luglio 2014 contro la sentenza

notificata al patrocinatore di RE 1 il 2 giugno, in concreto il reclamo è

tempestivo.

1.3

La legittimazione della reclamante deriva dalla sua qualità di attrice

nella procedura di prima istanza (art. 250 cpv. 2 LEF).

1.4

A norma dell'art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra nel merito di un'azio­­ne

o istanza se sono dati i presupposti processuali, ciò che verifica d'ufficio

(art. 60 CPC).

a) Fra

questi rientra la competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2

lett. b CPC), disciplinata dal diritto cantonale (art. 4 CPC), che va esaminata

d'ufficio in ogni stadio della causa, e ciò anche in seconda istanza (DTF 140

III 274, consid. 2.2 con rinvio). Di

principio la competenza per materia è di natura imperativa e la mancanza di

tale presupposto comporta l'irricevibilità dell'istanza (Müller in: Brunner/Gasser/Schwander

(curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 38 ad art. 59 CPC). Una decisione emanata nonostante

la mancanza di un presupposto processuale è, di regola, nulla (Gehri in: Basler Kommentar,

Schweizerische ZPO, 2012, n. 12 ad art. 60 CPC). In particolare, una decisione

di un'autorità giudiziaria inferiore dev'essere annullata se questa non era

materialmente competente a statuire nel merito (Sterchi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 11 ad art.

318.

CPC).

b) Nel

caso concreto, il valore litigioso, come visto (sopra consid. 1.1), è di fr. 611.90.

La causa rientrava pertanto nella competenza (fino a fr. 5'000.–) del

giudice di pace (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), sicché il Pretore non avrebbe

dovuto entrare nel merito dell'azione, ma dichiararsi materialmente incompetente

(Pahud in: Brunner/Gasser/ Schwan­der (ed.), op. cit., n. 15 ad art. 220 CPC). Sulla base delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata dovrebbe

essere dichiarata d'ufficio nulla da questa Camera, indipendentemente dal fatto

che non vi sia stata alcuna contestazione delle parti. Nel caso specifico,

tuttavia, ciò trascenderebbe in un inutile esercizio di giurisdizione, dato che

la causa rientra nella competenza della Camera (sopra consid. 1 i.f.) ed

è matura per il giudizio (cfr. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), l'esito del

reclamo è chiaro e la reclamante, benché abbia evidenziato il problema di

competenza, non chiede il rinvio della causa al giudice di pace, mentre, come

si vedrà, gli interessi del convenuto non sono pregiudicati dall'odierna

decisione. Tanto vale in queste circostanze, per economia di giudizio, entrare

senza indugio nel merito del reclamo.

1.5

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di

spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC).

Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'appli­cazione

errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha accertato che l'attività della __________ SA

è cessata il 7 gennaio 2009 con l'apposizione dei sigilli da parte dell'autorità

inquirente, senza perciò porre fine alla relazione contrattuale con il

convenuto. Preso atto che la disdetta del contratto di lavoro gli è stata

significata per il 31 luglio 2009, il primo giudice ha considerato che CO 1 ha

mantenuto il diritto di percepire il salario dal 1°gennaio al 31 luglio 2009, a prescindere dal fatto ch'egli abbia o no offerto la propria prestazione lavorativa dopo la

cessazione dell'attività del suo datore di lavoro, in quanto questi non sarebbe

in ogni caso stato nella condizione di accettarla. D'al­tronde, ha rilevato il

Pretore, RE 1 non ha allegato né tantomeno dimostrato che il convenuto ha

conseguito un risparmio a causa dell'impedimento al lavoro, né che ha

effettivamente lavorato per altri datori di lavoro oppure omesso

intenzionalmente di farlo durante il periodo in questione. Donde la reiezione

della petizione.

3.

Nel

reclamo RE 1 contesta anzitutto l'importo stabilito dal Pretore per la tassa di

giustizia, ritenendo che la stessa, se dovuta, non dovrebbe comunque superare fr. 300.–,

il valore litigioso essendo solo di fr. 813.– (recte fr. 611.90,

il dividendo presumibile ammontando al 2.19% e non al 2.91%, doc. C accluso

alla petizione, pag. 5 ad 7). Nel

merito, la reclamante critica la valutazione del primo giudice secondo cui il

datore di lavoro non avrebbe in ogni caso accettato la prestazione

di lavoro offerta, facendo valere che al proposito nulla è dato di sapere, il

convenuto essendo rimasto silente. Stanti i principi attitatorio e dispositivo

– essa sostiene – il Pretore avrebbe dovuto ritenere accertati i fatti da lei

addotti, nella misura in cui non sono stati contestati dalla controparte. Ad

ogni modo, la reclamante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto appurare i fatti

d'ufficio conformemente al principio inquisitorio sociale applicabile nelle

procedure di diritto del lavoro (art. 247 cpv. 2 lett. b. n. 2 CPC) ed emanare

in proposito un'ordinanza sulle prove. RE 1 postula dunque, in via principale, la riforma e l'accoglimento della petizione, in via subordinata l'annullamento

della decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio e in via

ancor più subordinata la modifica del dispositivo relativo alla tassa di giustizia.

4.

Ciò

posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui la reclamante

rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto alla procedura prevista dal

diritto del lavoro. Infatti, la contestazione della graduatoria, anche quando –

come nella presente fattispecie – concerne pretese fondate sul diritto del

lavoro dev'essere trattata come una causa di diritto esecutivo e non di diritto

del lavoro, perché ha quale oggetto principale l'appuramento della graduatoria

e non l'accertamento dell'esistenza del credito contestato, questione sulla

quale il giudice statuisce in via solo pregiudiziale e senza effetto vincolante

per il fallito, che non è parte della procedura (cfr. DTF 135 III 470,

consid. 1.2). Al riguardo la sentenza del Tribunale federale citata dalla

reclamante (DTF 131 III 455 consid. 3) pone lo stesso principio per le azioni

in cui è litigioso il grado della pretesa contestata. La censura va pertanto

respinta e la stessa sorte spetta alle critiche connesse alla mancata

osservazione del principio inquisitorio sociale.

5.

Essendo

il convenuto rimasto silente, la reclamante allega che i fatti da lei addotti

non vanno provati. Ne deduce che quanto da lei esposto in sede di petizione sul

presunto comportamento di CO 1 durante il periodo di mora della __________ SA

ai sensi dell'art. 324 CO dev'essere considerato ammesso.

5.1

Nei procedimenti retti dal principio

attitatorio sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente

rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è controverso se è stato debitamente

allegato e specificato da chi l'invoca e contestato in causa dalla controparte

in modo particolareggiato (Trezzini in:

Cocchi/Trezzini/Ber­na­sconi, Com­men­tario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg.). Il giudice non deve però considerare nella sua decisione le

allegazioni che sono sì rimaste incontestate, ma risultano chiaramente errate (Leu­en­berger

in: Sutter-Somm/Ha­senböhler/Leuenberger [curatori], Kom­mentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 19 ad art. 222 CPC).

5.2

Nel

caso di specie, in prima istanza RE 1 non ha allegato che il convenuto avesse

conseguito un risparmio a causa dell'impedi­­mento al lavoro, né che avesse

effettivamente lavorato per altri datori di lavoro oppure omesso intenzionalmente

di farlo durante il periodo di disdetta, ma si è limitata a rilevare che nulla

si sapeva in proposito. Non debitamente allegato, l'ipotetico guadagno

conseguito dal convenuto non può dirsi non contestato. Oltretutto, la reclamante

ha formulato tale considerazione sotto l'angolo dell'art. 337c cpv. 2 CO

nel quadro della sua tesi secondo cui la cessazione dell'attività di __________

SA equivalesse a una disdetta immediata del contratto di lavoro (petizione ad

n. 16). Avendone giustamente dimostrato l'infondatezza (sentenza impugnata,

pag. 3 verso il basso), il Pretore non era tenuto ad esaminare d'ufficio se il

dubbio evocato dall'attrice avesse una qualunque valenza sotto il profilo dell'applicazione

dell'art. 324 cpv. 2 CO. E l'allegazione – se così si può qualificare – è

inammissibile in questa sede (art. 326 CPC). In queste circostanze non risulta

che il Pretore abbia accertato i fatti in modo manifestamente errato. Perciò

già per questo motivo la sua sentenza merita conferma anche nel merito.

5.3

Ad

ogni buon conto, trattandosi di fatti negativi – assenza di un guadagno reale o

ipotetico – sarebbe spettato alla reclamante fornire almeno indizi in merito.

Anzi, l'onere della prova incombendo al datore di lavoro (cfr. art. 324

cpv. 2 CO; DTF 96 II 57, consid. 3; Port­mann

in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 13 ad

art. 324 CO; Rehbinder/Stöckli,

Berner Kommentar zum schwei­zerischen Privatrecht, vol. VI, 2010, n. 25 ad art.

324.

CO) e il diritto sostanziale del lavoro applicandosi anche nella procedura

di contestazione della graduatoria, ben poteva il primo giudice considerare che

l'attrice non aveva portato una prova che le spettava recare. Al riguardo, del

resto, nulla negli atti indica che gli organi della fallita, chiamati dai liquidatori

a determinarsi sulle insinuazioni (art. 244 LEF per il rinvio dell'art. 34 cpv.

2.

LB), abbiano contestato il credito insinuato da CO 1. In particolare l'estratto

della graduatoria (doc. C) prodotto dall'attrice non accenna a niente di

simile. Anche sotto questo profilo, il reclamo andrebbe

pertanto respinto.

6.

Per

quanto concerne la tassa di giustizia stabilita dal Pretore in fr. 500.–, RE

1.

chiede che venga ridotta a fr. 100.–, osservando come la stessa avrebbe

dovuto oscillare tra fr. 50.– e fr. 300.–, il valore litigioso della

causa essendo di fr. 813.– (recte: fr. 611.90). Il riferimento

all'art. 6 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) si rivela corretto, la

causa rientrando nella competenza del giudice di pace (sopra consid. 1.4/b).

Tenuto conto del valore litigioso, della complessità media-alta della causa e

del dispendio lavorativo (un'udien­­za e una sentenza di 5 pagine), si

giustifica di moderare la tassa di giustizia di prima sede riducendola a fr. 200.–.

Su questo punto il reclamo merita pertanto parziale accoglimento, ritenuto che

sulle modalità di computazione del maggior anticipo (restituzione, bonifico,

compensazione, ecc.) deciderà la Pretura.

7.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, il convenuto non avendo presentato

osservazioni. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 611.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

2.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–,

già anticipate dalla parte attrice in ragione di fr. 500.–, rimangono a

suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico. Non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).