14.2014.141
Contestazione della graduatoria in materia di fallimento. Competenza materiale. Valore litigioso. Salario in caso di impedimento al lavoro. Onere della prova
17 novembre 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.141
Lugano
17 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente,
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SE.2014.51 (contestazione di
graduatoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con
istanza 3 febbraio 2014 da
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1)
contro
CO
1
giudicando sul reclamo del 2 luglio 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione 6 febbraio 2012, l'Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA), ha dichiarato il fallimento della società __________
SA, __________, designando quali liquidatori gli avvocati __________ e __________,
__________. Il 13 gennaio 2014 è stata depositata la graduatoria, nella quale
il credito per pretese salariali di fr. 27'941.70 lordi insinuato da CO 1,
ex dipendente della società fallita, è stato integralmente ammesso in terza classe
(doc. C).
Fatti
B. Con
istanza del 3 febbraio 2014 la società RE 1, creditrice della __________ SA e
anch'essa ammessa nella suddetta graduatoria, ha convenuto in giudizio CO 1 con
un'azione di contestazione della graduatoria nel senso dell'art. 250 cpv. 2
LEF presso la Pretura del Distretto di Lugano, opponendosi all'ammissione del
credito insinuato dal convenuto, il quale non ha presentato osservazioni nel
termine assegnatogli dal Pretore. Al dibattimento tenutosi il 13 maggio 2014, CO
1 non si è presentato, mentre l'istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 30 maggio 2014, il Pretore ha respinto la
petizione e posto a carico dell'attrice le spese processuali di fr. 500.–,
prescindendo dall'assegnare ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un “appello/reclamo” del 2 luglio 2014 per ottenerne
in via principale la riforma e l'accoglimento della petizione, in via
subordinata l'annullamento della decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore
per nuovo giudizio e in via ancor più subordinata la modifica del dispositivo
relativo alla tassa di giustizia. Regolarmente invitato ad esprimersi sul
reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di contestazione della
graduatoria (art. 250 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro
cui è dato il rimedio dell'appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.–
(art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). I medesimi
principi sono validi anche in materia di fallimento bancario (art. 37 cpv. 2
LBCR, RS 952.0). Per le decisioni inappellabili e finali di prima istanza è
dato invece il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC), sempre alla CEF
(art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Nel
caso di specie, il Pretore ha attribuito alla causa un valore litigioso di fr. 27'941.70.
In realtà, e come osservato dalla stessa reclamante, trattandosi di un'azione
di contestazione di graduatoria, il valore litigioso non corrisponde all'importo
nominale del credito contestato, bensì al dividendo stimato dall'amministrazione
del fallimento o dai liquidatori per quella pretesa (DTF 140 III 67 consid. 3.2
con rinvii). Ciò detto, il credito insinuato da CO 1 essendo di fr. 27'941.70
e il dividendo ipotizzato per la terza classe del 2.19%, il valore litigioso
ammonta a fr. 611.90, di modo che il ricorso in esame è ammissibile solo
quale reclamo nel senso dell'art. 319 lett. a CPC.
1.2
Avendo
la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 6 e 251 CPC a
contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). Presentato il 2 luglio 2014 contro la sentenza
notificata al patrocinatore di RE 1 il 2 giugno, in concreto il reclamo è
tempestivo.
1.3
La legittimazione della reclamante deriva dalla sua qualità di attrice
nella procedura di prima istanza (art. 250 cpv. 2 LEF).
1.4
A norma dell'art. 59 cpv. 1 CPC il giudice entra nel merito di un'azione
o istanza se sono dati i presupposti processuali, ciò che verifica d'ufficio
(art. 60 CPC).
a) Fra
questi rientra la competenza per materia del giudice adito (art. 59 cpv. 2
lett. b CPC), disciplinata dal diritto cantonale (art. 4 CPC), che va esaminata
d'ufficio in ogni stadio della causa, e ciò anche in seconda istanza (DTF 140
III 274, consid. 2.2 con rinvio). Di
principio la competenza per materia è di natura imperativa e la mancanza di
tale presupposto comporta l'irricevibilità dell'istanza (Müller in: Brunner/Gasser/Schwander
(curatori), Schweizerische ZPO, Kommentar, 2011, n. 38 ad art. 59 CPC). Una decisione emanata nonostante
la mancanza di un presupposto processuale è, di regola, nulla (Gehri in: Basler Kommentar,
Schweizerische ZPO, 2012, n. 12 ad art. 60 CPC). In particolare, una decisione
di un'autorità giudiziaria inferiore dev'essere annullata se questa non era
materialmente competente a statuire nel merito (Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, 2012, n. 11 ad art.
318.
CPC).
b) Nel
caso concreto, il valore litigioso, come visto (sopra consid. 1.1), è di fr. 611.90.
La causa rientrava pertanto nella competenza (fino a fr. 5'000.–) del
giudice di pace (art. 31 cpv. 1 lett. c LOG), sicché il Pretore non avrebbe
dovuto entrare nel merito dell'azione, ma dichiararsi materialmente incompetente
(Pahud in: Brunner/Gasser/ Schwander (ed.), op. cit., n. 15 ad art. 220 CPC). Sulla base delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata dovrebbe
essere dichiarata d'ufficio nulla da questa Camera, indipendentemente dal fatto
che non vi sia stata alcuna contestazione delle parti. Nel caso specifico,
tuttavia, ciò trascenderebbe in un inutile esercizio di giurisdizione, dato che
la causa rientra nella competenza della Camera (sopra consid. 1 i.f.) ed
è matura per il giudizio (cfr. art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), l'esito del
reclamo è chiaro e la reclamante, benché abbia evidenziato il problema di
competenza, non chiede il rinvio della causa al giudice di pace, mentre, come
si vedrà, gli interessi del convenuto non sono pregiudicati dall'odierna
decisione. Tanto vale in queste circostanze, per economia di giudizio, entrare
senza indugio nel merito del reclamo.
1.5
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di
spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC).
Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione
errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha accertato che l'attività della __________ SA
è cessata il 7 gennaio 2009 con l'apposizione dei sigilli da parte dell'autorità
inquirente, senza perciò porre fine alla relazione contrattuale con il
convenuto. Preso atto che la disdetta del contratto di lavoro gli è stata
significata per il 31 luglio 2009, il primo giudice ha considerato che CO 1 ha
mantenuto il diritto di percepire il salario dal 1°gennaio al 31 luglio 2009, a prescindere dal fatto ch'egli abbia o no offerto la propria prestazione lavorativa dopo la
cessazione dell'attività del suo datore di lavoro, in quanto questi non sarebbe
in ogni caso stato nella condizione di accettarla. D'altronde, ha rilevato il
Pretore, RE 1 non ha allegato né tantomeno dimostrato che il convenuto ha
conseguito un risparmio a causa dell'impedimento al lavoro, né che ha
effettivamente lavorato per altri datori di lavoro oppure omesso
intenzionalmente di farlo durante il periodo in questione. Donde la reiezione
della petizione.
3.
Nel
reclamo RE 1 contesta anzitutto l'importo stabilito dal Pretore per la tassa di
giustizia, ritenendo che la stessa, se dovuta, non dovrebbe comunque superare fr. 300.–,
il valore litigioso essendo solo di fr. 813.– (recte fr. 611.90,
il dividendo presumibile ammontando al 2.19% e non al 2.91%, doc. C accluso
alla petizione, pag. 5 ad 7). Nel
merito, la reclamante critica la valutazione del primo giudice secondo cui il
datore di lavoro non avrebbe in ogni caso accettato la prestazione
di lavoro offerta, facendo valere che al proposito nulla è dato di sapere, il
convenuto essendo rimasto silente. Stanti i principi attitatorio e dispositivo
– essa sostiene – il Pretore avrebbe dovuto ritenere accertati i fatti da lei
addotti, nella misura in cui non sono stati contestati dalla controparte. Ad
ogni modo, la reclamante ritiene che il Pretore avrebbe dovuto appurare i fatti
d'ufficio conformemente al principio inquisitorio sociale applicabile nelle
procedure di diritto del lavoro (art. 247 cpv. 2 lett. b. n. 2 CPC) ed emanare
in proposito un'ordinanza sulle prove. RE 1 postula dunque, in via principale, la riforma e l'accoglimento della petizione, in via subordinata l'annullamento
della decisione e il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio e in via
ancor più subordinata la modifica del dispositivo relativo alla tassa di giustizia.
4.
Ciò
posto, va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui la reclamante
rimprovera al primo giudice di non essersi attenuto alla procedura prevista dal
diritto del lavoro. Infatti, la contestazione della graduatoria, anche quando –
come nella presente fattispecie – concerne pretese fondate sul diritto del
lavoro dev'essere trattata come una causa di diritto esecutivo e non di diritto
del lavoro, perché ha quale oggetto principale l'appuramento della graduatoria
e non l'accertamento dell'esistenza del credito contestato, questione sulla
quale il giudice statuisce in via solo pregiudiziale e senza effetto vincolante
per il fallito, che non è parte della procedura (cfr. DTF 135 III 470,
consid. 1.2). Al riguardo la sentenza del Tribunale federale citata dalla
reclamante (DTF 131 III 455 consid. 3) pone lo stesso principio per le azioni
in cui è litigioso il grado della pretesa contestata. La censura va pertanto
respinta e la stessa sorte spetta alle critiche connesse alla mancata
osservazione del principio inquisitorio sociale.
5.
Essendo
il convenuto rimasto silente, la reclamante allega che i fatti da lei addotti
non vanno provati. Ne deduce che quanto da lei esposto in sede di petizione sul
presunto comportamento di CO 1 durante il periodo di mora della __________ SA
ai sensi dell'art. 324 CO dev'essere considerato ammesso.
5.1
Nei procedimenti retti dal principio
attitatorio sono oggetto di prova i fatti controversi, se giuridicamente
rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è controverso se è stato debitamente
allegato e specificato da chi l'invoca e contestato in causa dalla controparte
in modo particolareggiato (Trezzini in:
Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg.). Il giudice non deve però considerare nella sua decisione le
allegazioni che sono sì rimaste incontestate, ma risultano chiaramente errate (Leuenberger
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 19 ad art. 222 CPC).
5.2
Nel
caso di specie, in prima istanza RE 1 non ha allegato che il convenuto avesse
conseguito un risparmio a causa dell'impedimento al lavoro, né che avesse
effettivamente lavorato per altri datori di lavoro oppure omesso intenzionalmente
di farlo durante il periodo di disdetta, ma si è limitata a rilevare che nulla
si sapeva in proposito. Non debitamente allegato, l'ipotetico guadagno
conseguito dal convenuto non può dirsi non contestato. Oltretutto, la reclamante
ha formulato tale considerazione sotto l'angolo dell'art. 337c cpv. 2 CO
nel quadro della sua tesi secondo cui la cessazione dell'attività di __________
SA equivalesse a una disdetta immediata del contratto di lavoro (petizione ad
n. 16). Avendone giustamente dimostrato l'infondatezza (sentenza impugnata,
pag. 3 verso il basso), il Pretore non era tenuto ad esaminare d'ufficio se il
dubbio evocato dall'attrice avesse una qualunque valenza sotto il profilo dell'applicazione
dell'art. 324 cpv. 2 CO. E l'allegazione – se così si può qualificare – è
inammissibile in questa sede (art. 326 CPC). In queste circostanze non risulta
che il Pretore abbia accertato i fatti in modo manifestamente errato. Perciò
già per questo motivo la sua sentenza merita conferma anche nel merito.
5.3
Ad
ogni buon conto, trattandosi di fatti negativi – assenza di un guadagno reale o
ipotetico – sarebbe spettato alla reclamante fornire almeno indizi in merito.
Anzi, l'onere della prova incombendo al datore di lavoro (cfr. art. 324
cpv. 2 CO; DTF 96 II 57, consid. 3; Portmann
in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4a ed. 2007, n. 13 ad
art. 324 CO; Rehbinder/Stöckli,
Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, vol. VI, 2010, n. 25 ad art.
324.
CO) e il diritto sostanziale del lavoro applicandosi anche nella procedura
di contestazione della graduatoria, ben poteva il primo giudice considerare che
l'attrice non aveva portato una prova che le spettava recare. Al riguardo, del
resto, nulla negli atti indica che gli organi della fallita, chiamati dai liquidatori
a determinarsi sulle insinuazioni (art. 244 LEF per il rinvio dell'art. 34 cpv.
2.
LB), abbiano contestato il credito insinuato da CO 1. In particolare l'estratto
della graduatoria (doc. C) prodotto dall'attrice non accenna a niente di
simile. Anche sotto questo profilo, il reclamo andrebbe
pertanto respinto.
6.
Per
quanto concerne la tassa di giustizia stabilita dal Pretore in fr. 500.–, RE
1.
chiede che venga ridotta a fr. 100.–, osservando come la stessa avrebbe
dovuto oscillare tra fr. 50.– e fr. 300.–, il valore litigioso della
causa essendo di fr. 813.– (recte: fr. 611.90). Il riferimento
all'art. 6 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) si rivela corretto, la
causa rientrando nella competenza del giudice di pace (sopra consid. 1.4/b).
Tenuto conto del valore litigioso, della complessità media-alta della causa e
del dispendio lavorativo (un'udienza e una sentenza di 5 pagine), si
giustifica di moderare la tassa di giustizia di prima sede riducendola a fr. 200.–.
Su questo punto il reclamo merita pertanto parziale accoglimento, ritenuto che
sulle modalità di computazione del maggior anticipo (restituzione, bonifico,
compensazione, ecc.) deciderà la Pretura.
7.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili, il convenuto non avendo presentato
osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 611.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:
2.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.–,
già anticipate dalla parte attrice in ragione di fr. 500.–, rimangono a
suo carico. Non vengono assegnate ripetibili.
2.
La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico. Non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–;
–
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).