14.2014.142
Reclamo contro il fallimento. Pagamento dell'esecuzione che ha portato al fallimento. Solvibilità della debitrice
26 agosto 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2014.142
Lugano
26
agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.803 (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 febbraio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 giugno 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n__________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano, il 20 febbraio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'903.75 oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 21 maggio 2014 l’istante si è confermato nella sua domanda,
mentre la convenuta vi si è opposta.
C. Statuendo
con decisione 18 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 20 giugno 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un
acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato a controparte, il
suo credito essendo effettivamente stato pagato. Il 10, il 22 luglio e l’11 agosto 2014 la reclamante ha presentato estratti bancari relativi al pagamento di
debiti nei confronti della __________ __________ __________ e della __________ __________.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 giugno,
in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione
di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati
all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta
al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se
il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde
con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393
consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della
dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel caso
in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 27 giugno 2014 sottoscritta dall’istante relativa al versamento di fr. 8'800.– a saldo
dell’esecuzione da lui promossa, per cui il presupposto di cui all’art. 174
cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo prodotto dalla
reclamante al 20 giugno 2014 si evince che nei suoi confronti erano pendenti 11
procedure per complessivi fr. 53'924.10 e non risultavano attestati di carenza
di beni. La reclamante ha sostenuto di avere avuto un temporaneo momento di
illiquidità dovuto alle difficoltà d’incassare le fatture per le opere da lei
fornite e che le esecuzioni promosse dalla __________ __________ e dalla __________
__________ erano in corso di pagamento. E in effetti dall’estratto delle
esecuzioni al 21 luglio 2014 risulta che le procedure pendenti nei confronti
della reclamante si erano ridotte a complessivi fr. 33'117.55, da cui
erano ancora da sottrarre fr. 11'122.75 per il saldo dell’esecuzione che
ha portato al fallimento e fr. 4'648.05 per il pagamento di una procedura
(n. __________) promossa dalla __________ __________, per cui l’importo
complessivo delle esecuzioni a carico della reclamante era sostanzialmente
diminuito a fr. 17'346.75. In un mese, dunque, essa ha estinto esecuzioni
per complessivi fr. 36'577.35. Nel frattempo, un’esecuzione iniziata alla sede precedente di __________ (UEF di Mendrisio)
è stata proseguita a __________ (dove essa ha la sede dal 23 dicembre 2013) e
l’Ufficio esecuzione di Lugano ha emesso un avviso di pignoramento il 7 agosto
2014.
per fr. 15'317.90 (estratto del 25 agosto 2014), determinando un
aumento dello scoperto esecutivo totale a fr. 32'664.65.
2.4
Ancorché
tale peggioramento influisca negativamente sull’apprezzamento della solvibilità
della reclamante, non si può sottacere che in un mese essa è riuscita a pagare
un importo addirittura superiore allo scoperto totale attuale. Ciò porta a
ritenere che la convenuta è in grado di sopravvivere economicamente, la
mancanza di liquidità, probabilmente passeggera, essendo stata verosimilmente
la conseguenza delle difficoltà riscontrate nell’incasso delle fatture da lei
emesse. Si può quindi affermare che la capacità di pagamento della convenuta
appare più probabile che la sua incapacità di pagamento (v. sopra consid. 2.1).
Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della
solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile, sicché il fallimento di __________
va annullato.
3.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), come pure le spese dell’Ufficio dei
fallimenti. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non
essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento (inc. __________) pronunciata
il 20 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei
confronti di RE 1 è annullata.
2. La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito,
è posta a carico di RE 1.
3. Le
spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste
a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione
a:
– ;
– ;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1
LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46
cpv. 2 LTF).