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Decisione

14.2014.142

Reclamo contro il fallimento. Pagamento dell'esecuzione che ha portato al fallimento. Solvibilità della debitrice

26 agosto 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 21 maggio 2014 l’istante si è confermato nella sua domanda,

mentre la convenuta vi si è opposta.

C. Statuendo

con decisione 18 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 20 giugno 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un

acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 giugno 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato a controparte, il

suo credito essendo effettivamente stato pagato. Il 10, il 22 luglio e l’11 agosto 2014 la reclamante ha presentato estratti bancari relativi al pagamento di

debiti nei confronti della __________ __________ __________ e della __________ __________.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 30 giugno 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 giugno,

in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione

di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati

all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta

al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti,

sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se

il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde

con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393

consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della

dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile

della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel caso

in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 27 giugno 2014 sottoscritta dall’istante relativa al versamento di fr. 8'800.– a saldo

dell’esecuzione da lui promossa, per cui il presupposto di cui all’art. 174

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo prodotto dalla

reclamante al 20 giugno 2014 si evince che nei suoi confronti erano pendenti 11

procedure per complessivi fr. 53'924.10 e non risultavano attestati di carenza

di beni. La reclamante ha sostenuto di avere avuto un temporaneo momento di

illiquidità dovuto alle difficoltà d’incassare le fatture per le opere da lei

fornite e che le esecuzioni promosse dalla __________ __________ e dalla __________

__________ erano in corso di pagamento. E in effetti dall’estratto delle

esecuzioni al 21 luglio 2014 risulta che le procedure pendenti nei confronti

della reclamante si era­no ridotte a complessivi fr. 33'117.55, da cui

erano ancora da sottrarre fr. 11'122.75 per il saldo dell’esecuzione che

ha portato al fallimento e fr. 4'648.05 per il pagamento di una procedura

(n. __________) promossa dalla __________ __________, per cui l’importo

complessivo delle esecuzioni a carico della reclamante era sostanzialmente

diminuito a fr. 17'346.75. In un mese, dunque, essa ha estinto esecuzioni

per complessivi fr. 36'577.35. Nel frattempo, un’esecuzione iniziata alla sede precedente di __________ (UEF di Mendrisio)

è stata proseguita a __________ (dove essa ha la sede dal 23 dicembre 2013) e

l’Ufficio esecuzione di Lugano ha emesso un avviso di pignoramento il 7 agosto

2014.

per fr. 15'317.90 (estratto del 25 agosto 2014), determinando un

aumento dello scoperto esecutivo totale a fr. 32'664.65.

2.4

Ancorché

tale peggioramento influisca negativamente sull’apprezzamento della solvibilità

della reclamante, non si può sottacere che in un mese essa è riuscita a pagare

un importo addirittura superiore allo scoperto totale attuale. Ciò porta a

ritenere che la convenuta è in grado di sopravvivere economicamente, la

mancanza di liquidità, probabilmente passeggera, essendo stata verosimilmente

la conseguenza delle difficoltà riscontrate nell’incasso delle fatture da lei

emesse. Si può quindi affermare che la capacità di pagamento della convenuta

appare più probabile che la sua incapacità di pagamento (v. sopra consid. 2.1).

Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della

solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile, sicché il fallimento di __________

va annullato.

3.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), come pure le spese dell’Ufficio dei

fallimenti. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non

essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento (inc. __________) pronunciata

il 20 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nei

confronti di RE 1 è annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito,

è posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste

a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

– ;

– ;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio, Mendrisio;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46

cpv. 2 LTF).