14.2014.143
Reclamo contro fallimento. Pagamento dell'esecuzione avvenuto dopo la scadenza del termine di reclamo. Solvibilità non resa verosimile
13 agosto 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.143
Lugano
13 agosto 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 marzo 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 18 marzo 2014 la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'037.60
oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 28 maggio 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 3 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 4 luglio 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un
acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di disporre di beni
immobiliari tali da poter far fronte ai propri debiti, e in particolare all’esecuzione
che l’ha portata al fallimento. Alla controparte il reclamo non è stato
intimato, visto l’esito della decisione odierna.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 4 luglio 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il giorno
precedente in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione
di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”,
in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art.
174.
cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al
debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti,
sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se
il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde
con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393
consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della
dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile
della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze
troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante non ha provato per mezzo di documenti di avere
estinto il debito oggetto dell’esecuzione che l’ha condotta al fallimento,
compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere
depositato l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno risulta
dagli atti che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.
2.
n. 3 LEF). Dall’estratto delle esecuzioni all’11 agosto 2014, che la Camera ha richiesto d’ufficio, si evince invero che la reclamante ha successivamente
pagato l’esecuzione in oggetto, ma solo l’8 agosto 2014, ossia dopo la scadenza
del termine di reclamo di 10 giorni, verificatasi lunedì 14 luglio 2014. Ora, i
motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati e sollevati nel termine
di ricorso (DTF 136 III 294 segg. consid. 3, 139 III 491 segg. consid. 4). Ne
consegue che, già per questo motivo, il fallimento non può essere annullato.
2.3
Per
abbondanza va osservato per quel che riguarda il requisito della solvibilità
(sopra consid. 2.1), che il citato estratto fa stato di 79 procedure esecutive
pendenti nei confronti della reclamante per un importo complessivo di fr. 499'282.69.
Nel corso del 2014 in undici procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento,
in nove è stata presentata la domanda di realizzazione, in cinque è stato
emesso l’avviso di pignoramento e in sei altre è stato chiesto di proseguire l’esecuzione.
In merito ai beni immobili che la reclamante ha sostenuto sarebbero tali da
poter coprire i suoi debiti, va rilevato che il bilancio al 31 dicembre 2012 prodotto dalla convenuta, oltre a non essere attuale, non risulta
verificato da un revisore indipendente, per cui il valore degli immobili ivi
indicato costituisce una mera allegazione di parte. Non può inoltre essere
sottaciuto che gli estratti dal Registro fondiario prodotti dalla reclamante
riguardano tre immobili mentre il bilancio del 2012 repertoria cinque
investimenti immobiliari. In queste circostanze anche il presupposto della
solvibilità non potrebbe essere ritenuto reso sufficientemente verosimile.
3.
Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale al gravame, il fallimento va
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1
OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il
reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________,
a far tempo da
giovedì
14 agosto 2014 alle ore 10.00.
2. La
tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione
a:
–;
–;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca.
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).