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Decisione

14.2014.143

Reclamo contro fallimento. Pagamento dell'esecuzione avvenuto dopo la scadenza del termine di reclamo. Solvibilità non resa verosimile

13 agosto 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 28 maggio 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 3 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da venerdì 4 luglio 2014 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un

acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di disporre di beni

immobiliari tali da poter far fronte ai propri debiti, e in particolare all’esecuzione

che l’ha portata al fallimento. Alla controparte il reclamo non è stato

intimato, visto l’esito della decisione odierna.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 4 luglio 2014 contro la sentenza intimata a RE 1 il giorno

precedente in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione

di fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte Nova”,

in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art.

174.

cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al

debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti,

sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se

il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde

con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393

consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della

dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile

della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze

troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante non ha provato per mezzo di documenti di avere

estinto il debito oggetto dell’esecuzione che l’ha condotta al fallimento,

compresi gli interessi e le spese (art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF), né di avere

depositato l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione della creditrice (art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF) e nemmeno risulta

dagli atti che quest’ultima ha ritirato la domanda di fallimento (art. 174 cpv.

2.

n. 3 LEF). Dall’estratto delle esecuzioni all’11 agosto 2014, che la Camera ha richiesto d’ufficio, si evince invero che la reclamante ha successivamente

pagato l’esecuzione in oggetto, ma solo l’8 agosto 2014, ossia dopo la scadenza

del termine di reclamo di 10 giorni, verificatasi lunedì 14 luglio 2014. Ora, i

motivi ostativi al fallimento devono essere realizzati e sollevati nel termine

di ricorso (DTF 136 III 294 segg. consid. 3, 139 III 491 segg. consid. 4). Ne

consegue che, già per questo motivo, il fallimento non può essere annullato.

2.3

Per

abbondanza va osservato per quel che riguarda il requisito della solvibilità

(sopra consid. 2.1), che il citato estratto fa stato di 79 procedure esecutive

pendenti nei confronti della reclamante per un importo complessivo di fr. 499'282.69.

Nel corso del 2014 in undici procedure è stata emessa la comminatoria di fallimento,

in nove è stata presentata la domanda di realizzazione, in cinque è stato

emesso l’avviso di pignoramento e in sei altre è stato chiesto di proseguire l’esecuzione.

In merito ai beni immobili che la reclamante ha sostenuto sarebbero tali da

poter coprire i suoi debiti, va rilevato che il bilancio al 31 dicembre 2012 prodotto dalla convenuta, oltre a non essere attuale, non risulta

verificato da un revisore indipendente, per cui il valore degli immobili ivi

indicato costituisce una mera allegazione di parte. Non può inoltre essere

sottaciuto che gli estratti dal Registro fondiario prodotti dalla reclamante

riguardano tre immobili mentre il bilancio del 2012 repertoria cinque

investimenti immobiliari. In queste circostanze anche il presupposto della

solvibilità non potrebbe essere ritenuto reso sufficientemente verosimile.

3.

Essendo

stato concesso effetto sospensivo parziale al gravame, il fallimento va

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia è posta a carico della parte soccombente (art. 48, 61 cpv. 1

OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il

reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1, __________,

a far tempo da

giovedì

14 agosto 2014 alle ore 10.00.

2. La

tassa di giustizia di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione

a:

–;

–;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca.

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).