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Decisione

14.2014.144

Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità resa verosimile

11 agosto 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 4 giugno 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 25 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 26 giugno 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico

della massa fallimentare.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il debito

posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo

credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 4 luglio 2014 contro la sentenza intimata il 25 giugno,

in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”

citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,

ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con

documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento

della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più

probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste

esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 7'007.80 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo al 9 luglio 2014 si evince che tutte le ulteriori procedure pendenti nei confronti della convenuta

sono state estinte e che a suo carico non risultano attestati di carenza di

beni. Ciò porta a ritenere che la reclamante dispone di sufficienti liquidità

per far fronte ai propri impegni. Ricordato che secondo giurisprudenza e

dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento del convenuto appare più probabile che la sua incapacità di pagamento,

per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta

favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando

adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va

annullato.

3.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a

carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il

reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2014.1319), nei confronti di RE 1, __________,

è annullata.

2. La tassa

di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3. Le spese

dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a

carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–- è posta a carico di

RE 1.

III. Notificazione

a:

–;

–;

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).