14.2014.144
Reclamo contro fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità resa verosimile
11 agosto 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.144
Lugano
11 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente,
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo nella causa SO.2014.1319 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 26 marzo 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 26 marzo 2014 la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 6'482.70
oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 4 giugno 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 25 giugno 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 26 giugno 2014 alle ore 10.00, ponendo la tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese esecutive di fr. 920.– a carico
della massa fallimentare.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il debito
posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato, il suo
credito essendo stato saldato.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 4 luglio 2014 contro la sentenza intimata il 25 giugno,
in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”
citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,
ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con
documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento
della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più
probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste
esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda
sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III
80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del
Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 7'007.80 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo al 9 luglio 2014 si evince che tutte le ulteriori procedure pendenti nei confronti della convenuta
sono state estinte e che a suo carico non risultano attestati di carenza di
beni. Ciò porta a ritenere che la reclamante dispone di sufficienti liquidità
per far fronte ai propri impegni. Ricordato che secondo giurisprudenza e
dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento del convenuto appare più probabile che la sua incapacità di pagamento,
per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta
favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando
adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va
annullato.
3.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a
carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il
reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, (inc. SO.2014.1319), nei confronti di RE 1, __________,
è annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3. Le spese
dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–- è posta a carico di
RE 1.
III. Notificazione
a:
–;
–;
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).