14.2014.145
Fallimento. Reclamo. Esecuzione saldata. Solvibilità resa verosimile
30 luglio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.145
Lugano
30 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.1060 (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 marzo 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, Lugano)
giudicando sul reclamo del 10 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano, il 7 marzo 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di
fr. 6'239.– oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 28 maggio 2014 la convenuta si è opposta all’istanza.
C. Statuendo
con decisione 9 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 10 luglio 2014 alle ore 14.00.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10
luglio 2014 e due integrazioni dell’11 e del 16 luglio 2014 per ottenere
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione così come due ulteriori procedure. Alla controparte il reclamo non è
stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 10 luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso
giorno, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”
citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,
ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con
documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per
l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito
sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere
poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità
che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori
(FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al
decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di
pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa
verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti
pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni
del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto bancario relativo al
pagamento di fr. 7'614.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto all’11 luglio 2014
dell’Ufficio esecuzione di Lugano si evince che nei confronti della reclamante
erano pendenti 19 esecuzioni. Di queste, quattro, compresa quella in oggetto,
sono state pagate (come risulta dagli scritti integrativi 11 e 16 luglio 2014),
mentre tutte le altre si trovano allo stadio di opposizione totale, per cui i
relativi debiti non possono ancora considerarsi certi, ancorché il loro numero
relativamente elevato potrebbe far pensare a opposizioni sistematiche,
sintomatiche di mancanza di liquidità. Sennonché la metà risalgono a prima del
2012.
e potrebbero essere perente. D’altronde, a carico della convenuta non
risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la
sopravvivenza economica della reclamante non sia seriamente minacciata.
Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze
troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si
può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile
che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.
174.
cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,
61.
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a
carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il
reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 luglio 2014 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1060), nei confronti di RE 1,
Lugano, è annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3. Le spese
dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a
carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione
a:
– ____________________
– ________________________________________
– Ufficio
esecuzione di Lugano, Lugano;
– Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).