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Decisione

14.2014.145

Fallimento. Reclamo. Esecuzione saldata. Solvibilità resa verosimile

30 luglio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 28 maggio 2014 la convenuta si è opposta all’istanza.

C. Statuendo

con decisione 9 luglio 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 10 luglio 2014 alle ore 14.00.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10

luglio 2014 e due integrazioni dell’11 e del 16 luglio 2014 per ottenere

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione così come due ulteriori procedure. Alla controparte il reclamo non è

stato intimato, il suo credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 10 luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 quello stesso

giorno, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”

citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,

ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con

documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per

l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito

sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere

poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità

che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori

(FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni

del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un estratto bancario relativo al

pagamento di fr. 7'614.20 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante,

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto all’11 luglio 2014

dell’Ufficio esecuzione di Lugano si evince che nei confronti della reclamante

erano pendenti 19 esecuzioni. Di queste, quattro, compresa quella in oggetto,

sono state pagate (come risulta dagli scritti integrativi 11 e 16 luglio 2014),

mentre tutte le altre si trovano allo stadio di opposizione totale, per cui i

relativi debiti non possono ancora considerarsi certi, ancorché il loro numero

relativamente elevato potrebbe far pensare a opposizioni sistematiche,

sintomatiche di mancanza di liquidità. Sennonché la metà risalgono a prima del

2012.

e potrebbero essere perente. D’altronde, a carico della convenuta non

risultano attestati di carenza di beni. Ciò porta a ritenere che la

sopravvivenza economica della reclamante non sia seriamente minacciata.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile

che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art.

174.

cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono pure a

carico della reclamante. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il

reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 luglio 2014 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. SO.2014.1060), nei confronti di RE 1,

Lugano, è annullata.

2. La tassa

di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3. Le spese

dell’Ufficio fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a

carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

– ____________________

– ________________________________________

– Ufficio

esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).