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Decisione

14.2014.146

Opposizione al sequestro. Sentenza asseritamente motivata in modo insufficiente. Contestazione della validità della procura prodotta dal patrocinatore di una parte. Compensazione

13 aprile 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far

valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emana­­zione della sentenza di primo

grado (cfr. sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid.

1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF

14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­certamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234

consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito

della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure

non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha

omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto

deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia:

sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i

rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

Considerandi

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­porto

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro

gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione

(art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di

vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di carente

legittimazione del patrocinatore della sequestrante, per il motivo che quest’ultima

aveva prodotto una procura regolare sia nella procedura di sequestro sia in quella

di opposizione al sequestro e che l’opponente, prima della causa, si era

rivolta all’avv. PA 1 per chiedere il pagamento delle sue fatture a carico CO 1.

In merito al presupposto materiale dell’esistenza del credito vantato dalla

sequestrante, il primo giudice ha rilevato come esso si fondasse su decisioni

passate in giudicato e ha ritenuto infondata la richiesta di accertare la

nullità di quella pretorile, passata al doppio vaglio del Tribunale d’appello e

del Tribunale federale. Rilevato come l’oppo­­nente non avesse formalmente

eccepito la compensazione, il Pretore ha comunque ritenuto che essa non aveva

reso sufficientemente verosimile un suo credito nei confronti della sequestrante.

4.

Nel

reclamo, l’avv. RE 1 si duole anzitutto che il Pretore non abbia motivato la

reiezione dell’eccezione di carente legittimazione del

patrocinatore della sequestrante con riferimento alla censura, da lei sollevata

in prima sede, secondo cui la sequestrante non ha dimostrato che il firmatario

della procura – padre __________ T__________ – sia stato validamente delegato

dai competenti e legali organi dell’CO 1. A suo modo di

vedere, poi, il fatto di essersi rivolta all’avv. PA 1 per

chiedere il pagamento delle sue fatture a carico CO 1 sarebbe irrilevante. La

reclamante eccepisce inoltre il carattere generale e inattuale della procura

generale del 22 dicembre 2009 conferita al padre __________ T__________,

prodotta dall’avv. PA 1 con lo scritto 20 maggio 2014. Ritiene pure non provate

la legittimità dei firmatari della procura generale e persino la personalità

giuridica dell’CO 1. In conclusione su questo punto, l’avv. RE 1 chiede che la

decisione impugnata sia dichiarata nulla (e subordinatamente annullata) per

violazione del diritto di essere sentito (carenza di motivazione) e diniego di

giustizia formale.

5.

Da

queste ultime censure formali va subito sgombrato il campo, ricordando che il

giudice non è tenuto ad esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti

né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare

quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238

lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire la

portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire

il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Nel caso specifico, il Pretore, ancorché in modo succinto, ha invero

motivato la reiezione dell’eccezione di carente legittimazione del

patrocinatore della sequestrante, considerando regolare la procura prodotta in

causa e alludendo a un comportamento contraddittorio dell’avv. RE 1, che prima

della causa si era rivolta proprio all’avv. PA 1 per chiedere il pagamento

delle sue fatture a carico della sequestrante. La reclamante contesta la

fondatezza e la rilevanza di tale motivazione, ma la questione va esaminata con

il merito. Sotto il profilo formale, per contro, si evince chiaramente dall’argomentazione

forbita del reclamo che l’avv. RE 1 non è stata pregiudicata dall’allegata

carente motivazione della sentenza impugnata. Non si verifica neppure alcun

diniego di giustizia formale, dato che il Pretore ha effettivamente statuito

sull’opposizione formulata dalla reclamante, seppure non nel senso da questa

auspicato. Su questi punti il reclamo è dunque infondato.

6.

Tra i presupposti processuali rientrano la

capacità di stare in lite della parte (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e la

legittimazione del rappresentante a rappresentarla in giudizio (detta rappresentanza

processuale), che deve ancora sussistere al momento dell’ema­­nazione del

giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009, consid.

4.

), e il cui difetto determina la nullità ex tunc degli atti

del rappresentante indebito (falsus procurator) (Tenchio in: Basler

Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 17 ad art. 68 CPC). Sia

il mandante che il procuratore devono essere capaci di stare in lite (Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Ha­sen­böhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 28 ad art. 68

CPC). Il giudice verifica d’ufficio l’esistenza di tali presupposti (art. 60

CPC; Sterchi in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 68 CPC) e controlla in

particolare che il rappresentante si legittimi con una procura (art. 68 cpv. 3

CPC), la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e attuale (Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op.

cit., n. 15 ad art. 68). Se per svista egli ha omesso di produrla o di

firmarla, il giudice gli impartisce un termine per sanare il vizio (art. 132

cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_2/2013 del 1° maggio 2013,

consid. 3.1). Procede allo stesso modo ove vi siano indizi tali da suscitare

dubbi sul contenuto, l’e­­stensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento

della procura (Trezzini, op. cit.,

pag. 253 ad 5/A/b; Ten­chio, op.

cit., n. 14 ad art. 68).

6.1

Nel

caso specifico, la procura agli atti (doc. H), firmata a favore dell’avv. PA 1

il 2 gennaio 2014 dal procuratore generale dell’CO 1, il padre __________

T__________, è indubbiamente recente, chiara e precisa, siccome menziona l’oggetto

del mandato e la controparte, nei seguenti termini: “incasso ripetibili

assegnate alla mandate nell’ambito del contenzioso che la vede opposta all’avv.

RE 1, Lugano (comprese procedura esecutive connesse)”. Dal punto di vista

formale, la procura in questione è senz’altro sufficiente nel senso dell’art.

68.

CPC.

6.2

La

reclamante obietta che non è stata dimostrata la legittimazione

del firmatario della procura (padre T__________) né quella dei firmatari della

procura generale 22 dicembre 2009 a favore di quest’ultimo, e neppure la

personalità giuridica dell’CO 1.

a) Ora,

come rileva la stessa reclamante, il 20 maggio 2014 la sequestrante ha prodotto

nella procedura di rigetto dell’opposizione relativa all’esecuzione a convalida

del sequestro in rassegna (inc. SO.2014.1081, act. IV) una procura generale del

22.

dicembre 2009 a favore del padre T__________, che lo abilita in particolare

a “iniziare, continuare, troncare cause per qualsiasi motivo e in qualsiasi

sede e grado, chiedere alla Autorità Giudiziaria qualunque provvedimento,

nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti” (doc. E, pag. 3 verso

il basso). È quindi indubbio che il padre T__________ fosse legittimato a

firmare la procura del 2 gennaio 2014 a favore dell’avv. PA 1. Come visto, in effetti, il giudice è tenuto a verificare la validità della

procura solo se ha motivi di dubbio al proposito, ciò che presuppone l’esistenza

d’indizi d’ir­regolarità o di falsità, la buona fede delle parti essendo presunta

(art. 3 CC).

b) Nel

caso di specie, la reclamante non evoca alcuna circostanza suscettibile di far

dubitare della regolarità della procura generale. La legittimità del firmatario

della stessa, padre __________ P__________, come pure l’esistenza giuridica

dell’CO 1, risultano direttamente dall’atto notarile (doc. E, pagg. 1 e 2), che

fa piena prova dei fatti ivi attestati, la reclamante non avendo dimostrato l’i­nesattezza

del suo contenuto (cfr. art. 179 CPC e Rüetschi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 36 ad art. 179 CPC). Ad ogni buon conto, la Camera, a scanso di

equivoci, si è fatta consegnare dal sequestrante un certificato della Prefettura

di Milano del 30 gennaio 2015, che accerta la legale costituzione e l’iscrizione

nel registro delle persone giuridiche della CO 1, così come il fatto che

il suo rappresentante legale è il padre __________ P__________ (doc. 6 accluso

allo scritto 5 febbraio 2015 del sequestrante). Neppure la reclamante nega

ancora l’evidenza dell’esistenza giuridica dell’CO 1 e della persona del suo

rappresentante legale (osservazioni del 20 febbraio 2015, pag. 2 a metà). Il padre T__________ era dunque legittimato a firmare la procura del 2

gennaio 2014 a favore dell’avv. PA 1 sulla scorta della procura

generale del 22 dicembre 2009 validamente sottoscritta dal padre P__________.

Contrariamente a quanto allega l’avv. RE 1 una conferma di que­st’ultimo è

inutile. Come è inutile esaminare il resto della documentazione prodotta dall’CO

1.

con lo scritto 5 febbraio, non richiesta dalla Camera e ininfluente per la

questione – di diritto di procedura civile (quindi né fiscale né canonico) – da

risolvere in questa sede.

c) Diventano così senza interesse anche la replica del 26 febbraio e la

duplica dell’11 marzo 2015 – atto, quest’ultimo, che si prescinde dal ritornare

al mittente perché lo espurghi dalle affermazioni sconvenienti (art. 132 cpv. 1

e 2 CPC) solo per non rallentare ulteriormente la procedura. A scanso di

equivoco, ci si limita a precisare che la firma di padre P__________ sullo

scritto 25 febbraio 2015 con cui conferma e ratifica la procura a favore dell’avv.

PA 1 non differisce “in modo dirompente” da quella sulla sua carta d’identità,

ma nella prima nome e cognome sono sovrapposti mentre nella seconda essi sono

posti l’uno accanto all’altro e rimpiccioliti in altezza a causa dello spazio

ridotto a disposizione. Non si può, per concludere su questo punto, non

stigmatizzare l’atteggiamento pretestuoso della reclamante, che il 29 settembre

2005.

si era fatta rilasciare proprio da padre T__________ una procura per agire

a nome dell’CO 1 (doc. F nell’inc. SO.2014.1081), salvo poi contestare in

questa sede non solo il suo potere di rappresentanza, ma addirittura l’esistenza

giuridica dell’CO 1. Il reclamo non merita dunque alcuna tutela.

7.

La

reclamante, d’altronde, invoca un diniego di giustizia materiale,

dolendosi di essere stata trattata in modo arbitrario dal Pretore di

Lugano (sezione 1), che le avrebbe chiesto anticipi spese “abnormi” nella causa

creditoria da lei inoltrata contro l’CO 1 e intesa a farsi pagare onorari e

rimborsare spese per il lavoro svolto. Lo stesso giudice avrebbe poi stralciato

la causa, assegnando le “abnormi” spese e ripetibili fatte valere dalla controparte

in questa sede (reclamo, pagg. 9-10 ad 1.4). ll problema è che l’avv. RE 1,

poiché ha rinunciato ad anticipare le spese del ricorso al Tribunale federale inoltrato

contro la decisione del Tribunale d’appello che aveva confermato la decisione

del Pretore di Lugano (sezione 1), non può più rimettere in discussione una decisione

ormai passata in giudicato. E non ricorre nella fattispecie uno dei motivi

eccezionali che secondo la giurisprudenza (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con

numerosi riferimenti) comporterebbe la nullità della decisione in questione.

Anche su questo punto la sentenza impugnata merita pertanto conferma.

8.

Relativamente

alla questione della compensazione, la reclamante contesta di non averla

eccepita già in prima sede, facendo valere di aver chiesto in via

riconvenzionale nella causa di rigetto dell’opposizione interposta all’esecuzione

a convalida del sequestro (SO.2014.1081) che la controparte fosse condannata a

pagarle fr. 548'000.– per la sua nota professionale non saldata.

Rimprovera al Pretore di avere, in quella procedura, “dolosamente e/o

colposamente” ignorato la sua domanda riconvenzionale e omesso d’istruire la

causa come gli era stato chiesto (in particolare in merito all’ac­­conto di

€ 160'000.– che CO 1 le avrebbe versato) e d’indire un’udienza pubblica,

violando in tal modo i suoi diritti di parte.

8.1

Ora,

non solo l’avv. RE 1 non ha esplicitamente eccepito la com­pensazione nella

procedura qui in rassegna, ma neppure ha menzionato la causa di rigetto dell’opposizione.

Ciò detto, nelle azioni di opposizione al sequestro è ammessa l’allegazione di

fatti nuovi (sopra consid. 1.3/b). La reclamante è dunque legittimata ad

allegare in questa sede l’esistenza di un credito suo e a porlo in

compensazione, anche se non l’ha fatto in prima istanza.

8.2

L’argomentazione

dell’avv. RE 1 (reclamo, pagg. 11-12 ad 2) è la mera fotocopia di quanto

esposto nel reclamo contro la decisione di rigetto dell’opposizione (inc.

14.2014

). Orbene, non è questa la sede per esaminare censure rivolte all’operato

del Pretore in un’altra causa, per tacere del fatto che l’avv. RE 1 in realtà

non ha mai formulato conclusioni riconvenzionali e non l’a­­vrebbe potuto fare

nell’ambito di una procedura sommaria qual è l’azione di rigetto dell’opposizione

(art. 224 cpv. 1 e 251 lett. a CPC). Per quanto qui d’interesse, una semplice

fattura allestita da chi invoca la compensazione non può costituire un indizio

oggettivo atto a rendere verosimile l’esistenza del credito compensante (sentenza

della CEF 14.2010.65 del 7 ottobre 2010, consid. 5; Rep. 1998, pag. 298,

consid. 1a). Né si può dedurre dall’allegato versamento di un acconto di

€ 160'000.– da parte della sequestrante un riconoscimento per il saldo. La

sorte del reclamo è così definitivamente segnata.

9.

Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC;

48.

e 61 cpv. 1 OTLEF) seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). La controparte ha diritto a ripetibili commisurate all’impe­gno oggettivamente

limitato che comportava la produzione della documentazione richiesta dal

presidente della Camera con

l’or­dinanza del 21 gennaio 2015. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 14'200.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà alla controparte

fr. 200.– per ripetibili.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente ll

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2.

LTF).