14.2014.147
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza asseritamente motivata in modo insufficiente. Contestazione della validità della procura prodotta dal patrocinatore di una parte. Domanda riconvenzionale.
13 aprile 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.147
Lugano
13 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa SO.2014.1081 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 10 marzo 2014 da
CO 1
,
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
avv. RE 1,
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2014 presentato
dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. D) a convalida del sequestro n. __________, la CO 1 (di
seguito l’“CO 1” o l’“escutente”) ha escusso l’avv. RE 1 per l’incasso di fr. 14'200.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 febbraio 2014, indicando quale titolo di
credito il dispositivo n. 2 della decisione 31 ottobre 2012 della Pretura di
Lugano, sezione 1 (OA.2011.15), e il dispositivo n. 3 della sentenza 27 gennaio
2013 della prima Corte di diritto civile del Tribunale federale (4A_107/2013).
B. Avendo
l’avv. RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 marzo
2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte
convenuta ha chiesto in via principale di decretare l’istanza irricevibile per
carenza di legittimazione del patrocinatore dell’escutente e in subordine di
accertare la nullità della sentenza pretorile invocata quale titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione. Con scritto del 20 maggio 2014, l’CO 1 ha prodotto
a prova della legittimazione del proprio patrocinatore una procura generale del
22 dicembre 2009 a favore del padre __________ T__________ e una procura
rilasciata dal medesimo all’avv. RE 1 nel 2005. Il 10 luglio 2014, quest’ultima
ha confermato la richiesta di decretare l’istanza irricevibile e in via
subordinata ha presentato una domanda “riconvenzionale” perché la controparte
sia riconosciuta sua debitrice di fr. 548'000.–. La convenuta ha d’altronde
eccepito la compensazione con il medesimo credito, previa istruttoria intesa a
permetterle di provare “l’avvenuto riconoscimento di debito da parte della
parte avversaria”, e ha in ogni caso chiesto la citazione di un’udienza.
C. Statuendo con decisione 23 giugno 2014, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 350.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 luglio 2014 per ottenerne l’accertamento della nullità e in subordine l’annullamento, “protestate tasse, spese e congruamente accresciute ripetibili”.
E. In risposta all’ordinanza 21 gennaio 2015 del presidente della Camera,
emessa congiuntamente per la causa in rassegna e per quella parallela relativa
all’opposizione al sequestro (inc. 14.2014.146), il 5 febbraio l’istante ha
prodotto la documentazione atta a dimostrare il potere di rappresentanza di chi
ha rilasciato la procura al suo patrocinatore. Prendendo posizione in modo
spontaneo sui nuovi documenti con scritto del 20 febbraio 2015, la reclamante
ha confermato l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata nel reclamo.
In sede di replica (del 26 febbraio) e di duplica (dell’11 marzo) spontanee le
parti hanno ribadito le rispettive tesi. Visto l’esito dell’odierno giudizio,
il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 luglio 2014 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 1°
luglio (settimo giorno di giacenza postale), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di carente
legittimazione del patrocinatore dell’escutente, la procura agli atti essendo
a suo parere attuale, chiara e specifica alla causa di rigetto. Nel merito, il
primo giudice ha rilevato che né la II Camera civile del Tribunale d’appello
né il Tribunale federale avevano ravvisato motivi di nullità della sentenza
invocata quale titolo di rigetto definitivo e che non gli spettava rivedere una
decisione già vagliata dalle istanze superiori. Egli non ha d’altronde ammesso
il richiamo dell’incarto della causa in cui è stata emanata la decisione in
questione e ha respinto l’eccezione di compensazione, considerando che il
credito vantato dall’escussa non fosse provato con una sentenza né riconosciuto
senza riserve. Donde l’accoglimento dell’istanza e il rigetto definitivo dell’opposizione.
3. Nel
reclamo l’avv. RE 1 si duole anzitutto che il Pretore non
abbia motivato la reiezione dell’eccezione di carente
legittimazione del patrocinatore dell’istante con riferimento alla censura, da
lei sollevata in prima sede, secondo cui l’escutente non ha dimostrato che il
firmatario della procura – padre __________ T__________ – sia stato validamente
delegato dai competenti e legali organi dell’CO 1. La reclamante eccepisce inoltre il carattere generale e inattuale della
procura generale del 22 dicembre 2009 conferita al padre T__________, prodotta
dall’avv. PA 1 con lo scritto 20 maggio 2014. Ritiene pure non provate la legittimità
dei firmatari della procura generale e persino la personalità giuridica dell’CO
1. In conclusione su questo punto, l’avv. RE 1 chiede che la decisione
impugnata sia dichiarata nulla (e subordinatamente annullata) per violazione
del diritto di essere sentito (carenza di motivazione) e diniego di giustizia
formale.
4. Da
queste ultime censure formali va subito sgombrato il campo, ricordando che il
giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti
né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare
quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238
lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire la
portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire
il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Nel caso specifico, il Pretore ha invero motivato la reiezione dell’eccezione
di carente legittimazione del patrocinatore della sequestrante, rilevando come
la procura presentata dal patrocinatore dell’istante gli sia stata conferita il
Considerandi
2.
gennaio 2014 dal padre T__________, nominato procuratore generale dell’CO 1
con procura generale del 22 dicembre 2009, atto da considerare tuttora attuale,
non essendo stata dimostrata la sua revoca. La reclamante contesta la
fondatezza e la rilevanza di tale motivazione, ma la questione va esaminata con
il merito. Sotto il profilo formale, per contro, si evince chiaramente dall’argomentazione
forbita del reclamo che l’avv. RE 1 non è stata pregiudicata dall’allegata
carente motivazione della sentenza impugnata. Non si verifica neppure alcun
diniego di giustizia formale, dato che il Pretore ha effettivamente statuito
sull’opposizione formulata dalla reclamante, seppure non nel senso da questa
auspicato. Su questi punti il reclamo è dunque infondato.
5.
Tra i presupposti processuali rientrano la
capacità di stare in lite della parte (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e la
legittimazione del rappresentante a rappresentarla in giudizio (detta
rappresentanza processuale), che deve ancora sussistere al momento dell’emanazione
del giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009,
consid. 4.1), e il cui difetto determina la nullità ex tunc degli
atti del rappresentante indebito (falsus procurator) (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 17 ad
art. 68 CPC). Sia il mandante che il procuratore devono essere capaci di stare
in lite (Staehelin/Schweizer in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 2ª ed. 2013, n. 28 ad art. 68 CPC). Il giudice verifica d’ufficio l’esistenza
di tali presupposti (art. 60 CPC; Sterchi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 68 CPC) e
controlla in particolare che il rappresentante si legittimi con una procura
(art. 68 cpv. 3 CPC), la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e
attuale (Trezzini in: Trezzini/ Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op.
cit., n. 15 ad art. 68). Se per svista egli ha omesso di produrla o di
firmarla, il giudice gli impartisce un termine per sanare il vizio (art. 132
cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_2/2013 del 1° maggio 2013,
consid. 3.1). Procede allo stesso modo ove vi siano indizi tali da suscitare
dubbi sul contenuto, l’estensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento
della procura (Trezzini, op. cit.,
pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op.
cit., n. 14 ad art. 68).
5.1
Nel
caso specifico, la procura agli atti (doc. H), firmata a favore dell’avv. PA 1
il 2 gennaio 2014 dal procuratore generale dell’CO 1, il padre __________
T__________, è indubbiamente recente, chiara e precisa, siccome menziona l’oggetto
del mandato e la controparte, nei seguenti termini: “incasso ripetibili
assegnate alla mandate nell’ambito del contenzioso che la vede opposta all’avv.
RE 1, Lugano (comprese procedura esecutive connesse)”. Dal punto di vista
formale, la procura in questione è senz’altro sufficiente nel senso dell’art.
68.
CPC.
5.2
La
reclamante obietta che non è stata dimostrata la legittimazione
del firmatario della procura (padre T__________) né quella dei firmatari della
procura generale 22 dicembre 2009 a favore di quest’ultimo, e neppure la
personalità giuridica dell’CO 1.
a) Ora,
come rileva la stessa reclamante, il 20 maggio 2014 l’istante ha prodotto una
procura generale del 22 dicembre 2009 a favore del padre T__________, che lo
abilita in particolare a “iniziare, continuare, troncare cause per qualsiasi
motivo e in qualsiasi sede e grado, chiedere alla Autorità Giudiziaria
qualunque provvedimento, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti”
(doc. E, pag. 3 verso il basso). È quindi indubbio che il padre T__________
fosse legittimato a firmare la procura del 2 gennaio 2014
a favore dell’avv. PA 1. Come visto, in effetti, il giudice è
tenuto a verificare la validità della procura solo se ha motivi di dubbio al
proposito, ciò che presuppone l’esistenza d’indizi d’irregolarità o di falsità,
la buona fede delle parti essendo presunta (art. 3 CC).
b) Nel
caso di specie, la reclamante non evoca alcuna circostanza suscettibile di far
dubitare della regolarità della procura generale. La legittimità del firmatario
della stessa, padre __________ P__________, come pure l’esistenza giuridica
dell’CO 1, risultano direttamente dall’atto notarile (doc. E, pagg. 1 e 2), che
fa piena prova dei fatti ivi attestati, la reclamante non avendo dimostrato l’inesattezza
del suo contenuto (cfr. art. 179 CPC e Rüetschi
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 36 ad art. 179 CPC). Ad ogni buon conto, la Camera, a scanso di
equivoci, si è fatta consegnare dal sequestrante un certificato della
Prefettura di Milano del 30 gennaio 2015, che accerta la legale costituzione e
l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche della CO 1, così come
il fatto che il suo rappresentante legale è il padre P__________ (doc. 6
accluso allo scritto 5 febbraio 2015 del sequestrante). Neppure la reclamante
nega ancora l’evidenza dell’esistenza giuridica dell’CO 1 e della persona del
suo rappresentante legale (osservazioni del 20 febbraio 2015, pag. 2
a metà). Il padre T__________ era dunque legittimato a firmare
la procura del 2 gennaio 2014 a favore dell’avv. PA 1 sulla scorta della
procura generale del 22 dicembre 2009 validamente sottoscritta
dal padre P__________. Contrariamente a quanto allega l’avv. RE 1 una conferma
di quest’ultimo è inutile. Come è inutile esaminare il resto della documentazione
prodotta dall’CO 1 con lo scritto 5 febbraio, non richiesta dalla Camera e
ininfluente per la questione – di diritto di procedura civile (quindi né
fiscale né canonico) – da risolvere in questa sede.
c) Diventano così senza interesse anche la replica del 26 febbraio e la
duplica dell’11 marzo 2015 – atto, quest’ultimo, che si prescinde dal ritornare
al mittente perché lo espurghi dalle affermazioni sconvenienti (art. 132 cpv. 1
e 2 CPC) solo per non rallentare ulteriormente la procedura. A scanso di
equivoco, ci si limita a precisare che la firma di padre P__________ sullo
scritto 25 febbraio 2015 con cui conferma e ratifica la procura a favore dell’avv.
PA 1 non differisce “in modo dirompente” da quella sulla sua carta d’identità,
ma nella prima nome e cognome sono sovrapposti mentre nella seconda essi sono
posti l’uno accanto all’altro e rimpiccioliti in altezza a causa dello spazio
ridotto a disposizione. Non si può, per concludere su questo punto, non
stigmatizzare l’atteggiamento pretestuoso della reclamante, che il 29 settembre
2005.
si era fatta rilasciare proprio da padre T__________ una procura per agire
a nome dell’CO 1 (doc. F), salvo poi contestare in questa sede non solo il suo
potere di rappresentanza, ma addirittura l’esistenza giuridica dell’CO 1. Il reclamo
non merita dunque alcuna tutela.
6.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF
132.
III 142, consid. 4.1.1).
7.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie il dispositivo n. 2 della decisione 31 ottobre 2012 della Pretura
di Lugano, sezione 1 (OA.2011.15, doc. B), e il dispositivo n. 3 della sentenza
27.
gennaio 2013 della prima Corte di diritto civile del Tribunale federale
(4A_107/2013, doc. C) costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per
l’importo di fr. 14'200.– (fr. 13'700.– + fr. 500.–) posto in
esecuzione (doc. D), non essendo contestato che entrambe le decisioni sono esecutive
(art. 80 cpv. 1 LEF).
8.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati
già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti
valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del
credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.
1.
LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa
può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (DTF 124 III
503.
consid. 3a).
Tra
i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escutente
deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito
compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. Ove
si fondi su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, tale prova
non sussiste se il credito vantato dall’escusso è contestato giudizialmente
(DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto
2014, consid. 4.1/b).
8.1
Nel
caso specifico, la reclamante invoca anzitutto un diniego
di giustizia materiale, dolendosi di essere stata trattata in modo arbitrario dal
Pretore di Lugano (sezione 1), che le avrebbe chiesto anticipi spese “abnormi”
nella causa creditoria da lei inoltrata contro l’CO 1 e intesa a farsi pagare
onorari e rimborsare spese per il lavoro svolto. Lo stesso giudice avrebbe poi
stralciato la causa, assegnando le “abnormi” spese e ripetibili fatte valere
dalla controparte in questa sede (reclamo, pag. 10 ad 1.4). ll problema è che
si tratta di una censura che l’avv. RE 1 avrebbe potuto e dovuto far valere nel
ricorso contro la sentenza 31 ottobre 2012 del Pretore di Lugano
(sezione 1). Avendo invece rinunciato a versare l’anticipo spese
richiesto dal Tribunale federale, ella non può più rimettere in discussione una
decisione ormai passata in giudicato, men che meno quale eccezione nel senso
dell’art. 81 LEF. E non ricorre nella fattispecie uno dei motivi eccezionali
che secondo la giurisprudenza (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi
riferimenti) comporterebbe la nullità della decisione in questione. Anche su
questo punto la sentenza impugnata merita pertanto conferma.
8.2
Relativamente
alla questione della compensazione, la reclamante sostiene che il credito di fr. 548'000.–
da lei vantato nei confronti dell’istante per la sua nota professionale non
saldata risulta da un chiaro riconoscimento di debito, che deduce dal fatto che
l’CO 1 le ha versato un acconto di € 160'000.–. Essa, inoltre, rimprovera al
Pretore di avere “dolosamente e/o colposamente” ignorato la sua domanda
riconvenzionale, con cui aveva chiesto che l’istante venisse riconosciuta sua
debitrice per fr. 548'000.–, e omesso d’istruire la causa come gli era
stato chiesto e d’indire un’udienza pubblica, violando in tal modo i suoi diritti
di parte.
a) Per
quanto attiene a quest’ultima censura, non si disconosce che nella duplica (a
pag. 4) l’avv. RE 1 ha chiesto in via riconvenzionale che l’istante venisse
riconosciuta sua debitrice per fr. 548'000.–. Non è tuttavia necessario –
come postulato dalla reclamante – annullare la sentenza impugnata e rinviare la
causa al Pretore, perché, da una parte, la domanda riconvenzionale era tardiva,
dal momento che secondo l’art. 224 cpv. 1 CPC sarebbe dovuta essere presentata
con la risposta di causa, e dall’altra perché, trattandosi di una domanda da
istruire in procedura ordinaria – l’escussa non avendo postulato la tutela giurisdizionale
ottenibile nei casi manifesti (art. 257 CPC) –, essa non poteva essere
presentata nell’ambito di una procedura sommaria qual è l’azione di rigetto
dell’opposizione (art. 224 cpv. 1 e 251 lett. a CPC). E neppure si giustifica
il richiamo del noto incarto (OA.2011.15) del Pretore di Lugano (sezione 1), né
in questa sede (art. 326 CPC e sopra consid. 1.2) né in quella precedente, come
deciso dal primo giudice senza essere puntualmente contraddetto dalla
reclamante, giacché il richiamo di un intero incarto senza precisare i
documenti pertinenti cozza contro il carattere sommario della procedura di
rigetto dell’opposizione, che esige celerità (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a
CPC) e solerzia delle parti (cfr. art. 180 cpv. 2 CPC) (sentenza della CEF
14.2013.164
del 22 agosto 2014, consid. 1.3). Nulla osta, quindi, all’esame
senza indugio dell’eccezione di compensazione.
b) Orbene,
non si può dedurre dall’allegato versamento di un acconto di € 160'000.–
da parte dell’istante un suo riconoscimento per il saldo della “nota professionale
finale” di fr. 756'000.– che la reclamante ha inviato al padre T__________
il 24 agosto 2010 (doc. 1 accluso alla duplica), a maggior ragione ove si pensi
che l’CO 1 si è opposto alla pretesa della reclamante nella nota causa
inoltrata alla Pretura di Lugano, sezione 1. E il richiamo a tale causa non è d’ausilio
per lei, giacché è stata stralciata senza che il Pretore entrasse nel merito
della questione. Quanto alla “nota professionale finale”, non essendo firmata
dall’istante, che anzi l’ha contestata giudizialmente, non costituisce una
prova sufficiente della compensazione nel senso dell’art. 81 LEF (v. sopra
consid. 8 in fine). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono
ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo.
Del suo ridotto impegno nella questione della procura si è già tenuto conto
nella causa parallela relativa all’opposizione al sequestro (inc. 14.2014.146).
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 14'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
–;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).