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Decisione

14.2014.147

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza asseritamente motivata in modo insufficiente. Contestazione della validità della procura prodotta dal patrocinatore di una parte. Domanda riconvenzionale.

13 aprile 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha esordito respingendo l’eccezione di carente

legittimazione del patrocinatore dell’escu­­tente, la procura agli atti essendo

a suo parere attuale, chiara e specifica alla causa di rigetto. Nel merito, il

primo giudice ha rilevato che né la II Camera civile del Tribunale d’ap­pello

né il Tribunale federale avevano ravvisato motivi di nullità della sentenza

invocata quale titolo di rigetto definitivo e che non gli spettava rivedere una

decisione già vagliata dalle istanze superiori. Egli non ha d’altronde ammesso

il richiamo dell’incarto della causa in cui è stata emanata la decisione in

questione e ha respinto l’ec­­cezione di compensazione, considerando che il

credito vantato dall’escussa non fosse provato con una sentenza né riconosciuto

senza riserve. Donde l’accoglimento dell’istanza e il rigetto definitivo dell’opposizione.

3. Nel

reclamo l’avv. RE 1 si duole anzitutto che il Pretore non

abbia motivato la reiezione dell’eccezione di carente

legittimazione del patrocinatore dell’istante con riferimento alla censura, da

lei sollevata in prima sede, secondo cui l’escutente non ha dimostrato che il

firmatario della procura – padre __________ T__________ – sia stato validamente

delegato dai competenti e legali organi dell’CO 1. La reclamante eccepisce inoltre il carattere generale e inattuale della

procura generale del 22 dicembre 2009 conferita al padre T__________, prodotta

dall’avv. PA 1 con lo scritto 20 maggio 2014. Ritiene pure non provate la legittimità

dei firmatari della procura generale e persino la personalità giuridica dell’CO

1. In conclusione su questo punto, l’avv. RE 1 chiede che la decisione

impugnata sia dichiarata nulla (e subordinatamente annullata) per violazione

del diritto di essere sentito (carenza di motivazione) e diniego di giustizia

formale.

4. Da

queste ultime censure formali va subito sgombrato il campo, ricordando che il

giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti

né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare

quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238

lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire la

portata della decisione e valutare con cognizione di causa se deferire

il litigio all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Nel caso specifico, il Pretore ha invero motivato la reiezione dell’eccezione

di carente legittimazione del patrocinatore della sequestrante, rilevando come

la procura presentata dal patrocinatore dell’istante gli sia stata conferita il

Considerandi

2.

gennaio 2014 dal padre T__________, nominato procuratore generale dell’CO 1

con procura generale del 22 dicembre 2009, atto da considerare tuttora attuale,

non essendo stata dimostrata la sua revoca. La reclamante contesta la

fondatezza e la rilevanza di tale motivazione, ma la questione va esaminata con

il merito. Sotto il profilo formale, per contro, si evince chiaramente dall’ar­­gomentazione

forbita del reclamo che l’avv. RE 1 non è stata pregiudicata dall’allegata

carente motivazione della sentenza impugnata. Non si verifica neppure alcun

diniego di giustizia formale, dato che il Pretore ha effettivamente statuito

sull’opposi­zione formulata dalla reclamante, seppure non nel senso da questa

auspicato. Su questi punti il reclamo è dunque infondato.

5.

Tra i presupposti processuali rientrano la

capacità di stare in lite della parte (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) e la

legittimazione del rappresentante a rappresentarla in giudizio (detta

rappresentanza processuale), che deve ancora sussistere al momento dell’ema­­nazione

del giudizio (sentenza del Tribunale federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009,

consid. 4.1), e il cui difetto determina la nullità ex tunc degli

atti del rappresentante indebito (falsus procurator) (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 2a ed. 2013, n. 17 ad

art. 68 CPC). Sia il mandante che il procuratore devono essere capaci di stare

in lite (Staehelin/Schweizer in:

Sutter-Somm/Ha­sen­­böhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 2ª ed. 2013, n. 28 ad art. 68 CPC). Il giudice verifica d’ufficio l’esistenza

di tali presupposti (art. 60 CPC; Sterchi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 13 ad art. 68 CPC) e

controlla in particolare che il rappresentante si legittimi con una procura

(art. 68 cpv. 3 CPC), la quale dev’essere chiara, inequivocabile, speciale e

attuale (Trezzini in: Trezzini/ Coc­chi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op.

cit., n. 15 ad art. 68). Se per svista egli ha omesso di produrla o di

firmarla, il giudice gli impartisce un termine per sanare il vizio (art. 132

cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4D_2/2013 del 1° maggio 2013,

consid. 3.1). Procede allo stesso modo ove vi siano indizi tali da suscitare

dubbi sul contenuto, l’e­­stensione, l’autenticità o l’effettivo conferimento

della procura (Trezzini, op. cit.,

pag. 253 ad 5/A/b; Tenchio, op.

cit., n. 14 ad art. 68).

5.1

Nel

caso specifico, la procura agli atti (doc. H), firmata a favore dell’avv. PA 1

il 2 gennaio 2014 dal procuratore generale dell’CO 1, il padre __________

T__________, è indubbiamente recente, chiara e precisa, siccome menziona l’oggetto

del mandato e la controparte, nei seguenti termini: “incasso ripetibili

assegnate alla mandate nell’ambito del contenzioso che la vede opposta all’avv.

RE 1, Lugano (comprese procedura esecutive connesse)”. Dal punto di vista

formale, la procura in questione è senz’altro sufficiente nel senso dell’art.

68.

CPC.

5.2

La

reclamante obietta che non è stata dimostrata la legittimazione

del firmatario della procura (padre T__________) né quella dei firmatari della

procura generale 22 dicembre 2009 a favore di quest’ultimo, e neppure la

personalità giuridica dell’CO 1.

a) Ora,

come rileva la stessa reclamante, il 20 maggio 2014 l’istan­­te ha prodotto una

procura generale del 22 dicembre 2009 a favore del padre T__________, che lo

abilita in particolare a “iniziare, continuare, troncare cause per qualsiasi

motivo e in qualsiasi sede e grado, chiedere alla Autorità Giudiziaria

qualunque provvedimento, nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti”

(doc. E, pag. 3 verso il basso). È quindi indubbio che il padre T__________

fosse legittimato a firmare la procura del 2 gennaio 2014

a favore dell’avv. PA 1. Come visto, in effetti, il giudice è

tenuto a verificare la validità della procura solo se ha motivi di dubbio al

proposito, ciò che presuppone l’esistenza d’indizi d’irregolarità o di falsità,

la buona fede delle parti essendo presunta (art. 3 CC).

b) Nel

caso di specie, la reclamante non evoca alcuna circostanza suscettibile di far

dubitare della regolarità della procura generale. La legittimità del firmatario

della stessa, padre __________ P__________, come pure l’esistenza giuridica

dell’CO 1, risultano direttamente dall’atto notarile (doc. E, pagg. 1 e 2), che

fa piena prova dei fatti ivi attestati, la reclamante non avendo dimostrato l’inesattezza

del suo contenuto (cfr. art. 179 CPC e Rüetschi

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 36 ad art. 179 CPC). Ad ogni buon conto, la Camera, a scanso di

equivoci, si è fatta consegnare dal sequestrante un certificato della

Prefettura di Milano del 30 gennaio 2015, che accerta la legale costituzione e

l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche della CO 1, così come

il fatto che il suo rappresentante legale è il padre P__________ (doc. 6

accluso allo scritto 5 febbraio 2015 del sequestrante). Neppure la reclamante

nega ancora l’evidenza dell’esistenza giuridica dell’CO 1 e della persona del

suo rappresentante legale (osservazioni del 20 febbraio 2015, pag. 2

a metà). Il padre T__________ era dunque legittimato a firmare

la procura del 2 gennaio 2014 a favore dell’avv. PA 1 sulla scorta della

procura generale del 22 dicembre 2009 validamente sottoscritta

dal padre P__________. Contrariamente a quanto allega l’avv. RE 1 una conferma

di quest’ultimo è inutile. Come è inutile esaminare il resto della documentazione

prodotta dall’CO 1 con lo scritto 5 febbraio, non richiesta dalla Camera e

ininfluente per la questione – di diritto di procedura civile (quindi né

fiscale né canonico) – da risolvere in questa sede.

c) Diventano così senza interesse anche la replica del 26 febbraio e la

duplica dell’11 marzo 2015 – atto, quest’ultimo, che si prescinde dal ritornare

al mittente perché lo espurghi dalle affermazioni sconvenienti (art. 132 cpv. 1

e 2 CPC) solo per non rallentare ulteriormente la procedura. A scanso di

equivoco, ci si limita a precisare che la firma di padre P__________ sullo

scritto 25 febbraio 2015 con cui conferma e ratifica la procura a favore dell’avv.

PA 1 non differisce “in modo dirompente” da quella sulla sua carta d’identità,

ma nella prima nome e cognome sono sovrapposti mentre nella seconda essi sono

posti l’uno accanto all’altro e rimpiccioliti in altezza a causa dello spazio

ridotto a disposizione. Non si può, per concludere su questo punto, non

stigmatizzare l’atteggiamento pretestuoso della reclamante, che il 29 settembre

2005.

si era fatta rilasciare proprio da padre T__________ una procura per agire

a nome dell’CO 1 (doc. F), salvo poi contestare in questa sede non solo il suo

potere di rappresentanza, ma addirittura l’esistenza giuridica dell’CO 1. Il reclamo

non merita dunque alcuna tutela.

6.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF

132.

III 142, consid. 4.1.1).

7.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie il dispositivo n. 2 della decisione 31 ottobre 2012 della Pretura

di Lugano, sezione 1 (OA.2011.15, doc. B), e il dispositivo n. 3 della sentenza

27.

gennaio 2013 della prima Corte di diritto civile del Tribunale federale

(4A_107/2013, doc. C) costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo per

l’importo di fr. 14'200.– (fr. 13'700.– + fr. 500.–) posto in

esecuzione (doc. D), non essendo contestato che entrambe le decisioni sono esecutive

(art. 80 cpv. 1 LEF).

8.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati

già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti

valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 81).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del

credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.

1.

LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa

può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario (DTF 124 III

503.

consid. 3a).

Tra

i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l’escutente

deve dimostrare con documenti non solo la causa dell’estinzione (il credito

compensante) ma anche l’importo esatto per cui il credito risulta estinto. Ove

si fondi su un riconoscimento di debito sottoscritto dall’escutente, tale prova

non sussiste se il credito vantato dall’escusso è contestato giudizialmente

(DTF 136 III 627 consid. 4.2.3; sentenza della CEF 14.2014.62 dell’8 agosto

2014, consid. 4.1/b).

8.1

Nel

caso specifico, la reclamante invoca anzitutto un diniego

di giustizia materiale, dolendosi di essere stata trattata in modo arbitrario dal

Pretore di Lugano (sezione 1), che le avrebbe chiesto anticipi spese “abnormi”

nella causa creditoria da lei inoltrata contro l’CO 1 e intesa a farsi pagare

onorari e rimborsare spese per il lavoro svolto. Lo stesso giudice avrebbe poi

stralciato la causa, assegnando le “abnormi” spese e ripetibili fatte valere

dalla controparte in questa sede (reclamo, pag. 10 ad 1.4). ll problema è che

si tratta di una censura che l’avv. RE 1 avrebbe potuto e dovuto far valere nel

ricorso contro la sentenza 31 ottobre 2012 del Pretore di Lugano

(sezione 1). Avendo invece rinunciato a versare l’anticipo spese

richiesto dal Tribunale federale, ella non può più rimettere in discussione una

decisione ormai passata in giudicato, men che meno quale eccezione nel senso

dell’art. 81 LEF. E non ricorre nella fattispecie uno dei motivi eccezionali

che secondo la giurisprudenza (DTF 137 I 275 consid. 3.1, con numerosi

riferimenti) comporterebbe la nullità della decisione in questione. Anche su

questo punto la sentenza impugnata merita pertanto conferma.

8.2

Relativamente

alla questione della compensazione, la reclamante sostiene che il credito di fr. 548'000.–

da lei vantato nei confronti dell’istante per la sua nota professionale non

saldata risulta da un chiaro riconoscimento di debito, che deduce dal fatto che

l’CO 1 le ha versato un acconto di € 160'000.–. Essa, inoltre, rimprovera al

Pretore di avere “dolosamente e/o colposamente” ignorato la sua domanda

riconvenzionale, con cui aveva chiesto che l’istante venisse riconosciuta sua

debitrice per fr. 548'000.–, e omesso d’istruire la causa come gli era

stato chiesto e d’indire un’udienza pubblica, violando in tal modo i suoi diritti

di parte.

a) Per

quanto attiene a quest’ultima censura, non si disconosce che nella duplica (a

pag. 4) l’avv. RE 1 ha chiesto in via riconvenzionale che l’istante venisse

riconosciuta sua debitrice per fr. 548'000.–. Non è tuttavia necessario –

come postulato dalla reclamante – annullare la sentenza impugnata e rinviare la

causa al Pretore, perché, da una parte, la domanda riconvenzionale era tardiva,

dal momento che secondo l’art. 224 cpv. 1 CPC sarebbe dovuta essere presentata

con la risposta di causa, e dall’altra perché, trattandosi di una domanda da

istruire in procedura ordinaria – l’escussa non avendo postulato la tutela giurisdizionale

ottenibile nei casi manifesti (art. 257 CPC) –, essa non poteva essere

presentata nell’ambito di una procedura sommaria qual è l’azione di rigetto

dell’opposizione (art. 224 cpv. 1 e 251 lett. a CPC). E neppure si giustifica

il richiamo del noto incarto (OA.2011.15) del Pretore di Lugano (sezione 1), né

in questa sede (art. 326 CPC e sopra consid. 1.2) né in quella precedente, come

deciso dal primo giudice senza essere puntualmente contraddetto dalla

reclamante, giacché il richiamo di un intero incarto senza precisare i

documenti pertinenti cozza contro il carattere sommario della procedura di

rigetto dell’opposizione, che esige celerità (cfr. art. 254 cpv. 2 lett. a

CPC) e solerzia delle parti (cfr. art. 180 cpv. 2 CPC) (sentenza della CEF

14.2013.164

del 22 agosto 2014, consid. 1.3). Nulla osta, quindi, all’esame

senza indugio dell’eccezione di compensazione.

b) Orbene,

non si può dedurre dall’allegato versamento di un acconto di € 160'000.–

da parte dell’istante un suo riconoscimento per il saldo della “nota professionale

finale” di fr. 756'000.– che la reclamante ha inviato al padre T__________

il 24 agosto 2010 (doc. 1 accluso alla duplica), a maggior ragione ove si pensi

che l’CO 1 si è opposto alla pretesa della reclamante nella nota causa

inoltrata alla Pretura di Lugano, sezione 1. E il richiamo a tale causa non è d’ausilio

per lei, giacché è stata stralciata senza che il Pretore entrasse nel merito

della questione. Quanto alla “nota professionale finale”, non essendo firmata

dall’istante, che anzi l’ha contestata giudizialmente, non costituisce una

prova sufficiente della compensazione nel senso dell’art. 81 LEF (v. sopra

consid. 8 in fine). La sorte del reclamo è così definitivamente segnata.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si attribuiscono

ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo.

Del suo ridotto impegno nella questione della procura si è già tenuto conto

nella causa parallela relativa all’opposizione al sequestro (inc. 14.2014.146).

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 14'200.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

–;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).