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Decisione

14.2014.148

Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione sollevata in sede di duplica spontanea. Diritto alla tenuta di un’udienza pubblica. Validità della cessione di ripetibili all’escutente

19 febbraio 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha reputato le tre decisioni prodotte dagli

istanti validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne, anche se sui

medesimi come creditrici delle ripetibili poste in esecuzione figurano le

società S__________ SA e Y__________ SA e non gli istanti, perché – a mente del

primo giudice – le cessioni di credito del 17 settembre 2012 e del 15 giugno

2013 sottoscritte dalle società a favore loro sono formalmente corrette, i

crediti ceduti essendo sufficientemente determinati o determinabili per quel

che concerne la persona del cedente, la causa e l’importo. Per quanto attiene

al verbale di conciliazione del 3 maggio 2012, invece, il Pretore ha

considerato che l’unico beneficiario dell’impegno dell’avv. RE 1 a pagare fr. 1'160.–

è l’avv. CO 3, il quale non risulta avere ceduto il suo credito agli altri due

istanti. Di conseguenza, il rigetto definitivo dell’op­­posizione è stato

limitato a fr. 6'000.– oltre agli interessi.

3. Nel

reclamo l’avv. RE 1 solleva a titolo pregiudiziale l’ec­cezione di carenza di

legittimazione attiva degli istanti, contestando la validità delle cessioni di credito

nella misura in cui le firme appostevi sono illeggibili e non risultano riconducibili

a organi competenti della liquidatrice delle società cedenti – la A__________

SA – né a persone delegate o autorizzate da tali organi. La reclamante,

inoltre, reputa i crediti ceduti non sufficientemente determinabili, non

essendo tutti già sorti al momento delle cessioni, ciò che configura secondo

lei una violazione degli art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO. D’altronde – ricorda la

reclamante – già in prima sede essa ha eccepito la compensazione con la propria

nota professionale di fr. 359'083.55 relativa alle prestazioni e le spese

da lei sostenute quando era ancora amministratrice unica di S__________ SA e Y__________

SA. Rimprovera al Pretore di non essersi determinato né sull’eccezione di

carente legittimazione attiva né su quella di compensazione, violando il suo

diritto di essere sentita e il divieto di diniego di giustizia formale. Si

duole, infine, di essere stata frustrata nel suo diritto alla tenuta di un’u­dienza

pubblica.

4. Dalle

censure formali va subito sgombrato il campo. Intanto perché, contrariamente a

quanto crede la reclamante, la questione della legittimazione attiva è una

questione di merito (DTF 139 III 507 consid. 1.2), che non ha nulla a che vedere

con i presupposti processuali (v. art. 59 CPC). E d’altronde perché il Pretore

si è determinato sulla validità delle cessioni di credito, respingendo con una

motivazione concisa le eccezioni sollevate dall’escussa nelle sue osservazioni

25 febbraio 2014, relative alla mancanza della firma dei cessionari sulla

cessione e al carattere indeterminato della stessa. Non v’è

dubbio che le considerazioni del primo giudice fossero sufficienti perché l’escussa

potesse capire la portata della decisione e valutare con cognizione di

causa se deferire il litigio all’autorità superiore (cfr. DTF 134 I 88 consid.

4.1 con richiami), ciò che dimostra peraltro il forbito reclamo da lei puntualmente

inoltrato.

4.1 Certo, il primo giudice non si è determinato sull’eccezione

di compensazione formulata dalla reclamante (solo) con la duplica spontanea

(pag. 2 in fondo). Ci si può però chiedere se l’avrebbe dovuto fare, dal

momento che l’eccezione è stata presentata con un atto – la duplica – non

richiesto dal Pretore, ossia dopo la chiusura dello scambio degli allegati, avvenuta

con l’inoltro delle osservazioni all’istanza (art. 253 CPC). La questione,

tuttavia, può rimanere indecisa. Con

il reclamo, infatti, l’avv. RE 1 ha avuto modo di riproporre l’eccezione,

su cui la Camera può esprimersi liberamente dal momento che il Pretore non l’ha

esaminata e che la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC).

4.2 Per

quanto attiene poi alla pretesa violazione del diritto dell’e­­scussa a un’udienza

pubblica, occorre ricordare che il giudice può rinunciare a tenere udienza e

decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti (art.

256 cpv. 1 CPC). In linea di massima, però, il giudice deve citare le parti

qualora esse o una di esse si siano prevalse espressamente del diritto alla

tenuta di un’udienza pubblica, derivante dall’art. 6 n. 1 CEDU, e non vi abbiano

poi rinunciato, pur tacitamente (sentenza del Tribunale federale 5D_181/2011

dell’11 aprile 2012, RSPC 2012, 348-9, consid. 3.1.2-3.1.3; sentenza della CEF

14.2011.55 del 20 maggio 2011, consid. 4; Trezzini

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 1125; Boh­net in: CPC

commenté, 2011, n. 4 ad art. 256 CPC). Nel caso specifico, non risulta che l’avv.

RE 1 abbia chiesto in prima sede la tenuta di un’udienza, né la stessa lo

allega. La censura cade così nel vuoto.

5. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina

d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è

identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il

creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Nella

fattispecie le tre sentenze (doc. E-G) prese in considerazione dal Pretore,

siccome sono immediatamente esecutive, costituiscono senz’altro validi titoli

di rigetto definitivo dell’opposizi­­one per le ripetibili poste in esecuzione

(art. 80 cpv. 1 LEF). Il problema è che le creditrici menzionate in quelle

sentenze sono le società S__________ SA e Y__________ SA e non gli istanti.

6.2 Il

cessionario può far valere una decisione ottenuta dal cedente quale titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità

di avente causa. Il giudice può concedere il rigetto definitivo anche se è

stato chiesto il rigetto provvisorio (DTF 140 III 374 segg. consid. 3; sentenza

della CEF 14.2002.3 del 24 maggio 2002 consid. 3).

a) Nel

caso concreto, gli istanti hanno prodotto quattro dichiarazioni di cessione,

firmate il 17 settembre 2012 e il 15 giugno 2013 sia da S__________ SA in

liquidazione (doc. H) sia da Y__________ SA in liquidazione (doc. I), con cui

esse hanno ceduto allo studio legale PA 1 “ogni e qualsiasi credito per ripetibili,

tasse di giustizia o indennità di altro tipo riconosciuto per esito favorevole

di vertenza contenziosa nei confronti dell’avv. RE 1”. Con le sue osservazioni

all’istanza, quest’ultima ha contestato la validità delle cessioni denunciando

l’assenza della firma dei cessionari e il carattere a suo dire indeterminato o

non sufficientemente determinato dei crediti ceduti, gli atti di cessione non

menzionando le cause in cui le ripetibili sono stati decretati né il tribunale

competente e neppure il loro importo. Ora, come rettamente spiegato dal

Pretore, alle cui considerazioni si può rinviare, per la validità della

cessione di credito basta la firma del cedente. Del resto, lo ha ammesso l’avv.

RE 1 nel reclamo (pag. 3 ad 1.1 in alto).

b) Per

quanto riguarda invece la pretesa violazione degli art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO,

la reclamante finge di non accorgersi che le società cessionarie non hanno

ceduto tutti i loro crediti ma soltanto quelli per ripetibili ottenute in cause

dirette contro una sola controparte ben determinata, ovvero la stessa

reclamante. Orbene, siffatti crediti sono sufficientemente determinabili quanto

alla persona del terzo debitore (debitor cessus) – l’avv. RE 1 – e alla

loro causa e contenuto – ripetibili –, e non limitano eccessivamente la libertà

economica delle società cedenti, poiché riguardano una parte che si può

ritenere marginale della loro attività. Le cessioni in questione sono di

conseguenza valide (v. decisione del Tribunale federale

4A_325/2007, consid. 5.3 con rinvii, segnatamente alla DTF 113 II 163

consid. 2a). Anche su questo punto il reclamo si avvera infondato.

6.3 Nel reclamo l’avv. RE 1 allega ancora che

le firme apposte sulle cessioni sono illeggibili e non risultano riconducibili

a organi competenti della liquidatrice delle società cedenti – la A__________

SA – né a persone delegate o autorizzate da tali organi. È questa una censura

presentata per la prima volta con la duplica spontanea, ossia dopo la chiusura

dello scambio degli allegati. È di conseguenza irricevibile. Ma si volesse

anche considerare che lo scambio degli allegati si è chiuso con l’ultimo allegato

presentato spontaneamente dalle parti, si dovrebbe prendere atto che con la

triplica gli istanti hanno prodotto le note cessioni con a tergo l’autenticazione

della firma apposta dalla delegata della liquidatrice delle due società, S__________,

eseguita l’8 aprile 2014 dal notaio avv. __________ (doc. O). Ciò basterebbe a

segnare la sorte della censura, ove sussistesse ancora un dubbio sul suo

carattere strumentale.

7. In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).

7.1 Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del

credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.

1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa

può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta

al giudice dell’esecuzione, d’altronde, statuire su questioni giuridiche

delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo

importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede),

la decisione al riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III

503 consid. 3a).

7.2 Nel

caso specifico, al di là dei dubbi sulla ricevibilità dell’eccezio­­ne di

compensazione sollevata dall’escussa solo con la duplica spontanea (sopra consid.

4.1), è giocoforza constatare come essa fondi il credito opposto in compensazione,

relativo alle prestazioni ch’essa pretende di avere fornito alle due note

società quale amministratrice unica durante il periodo dal 1° dicembre 2010 al

Considerandi

2.

dicembre 2011, su due semplici fatture del 2 dicembre 2011, ognuna di fr. 359'083.55

(“nota professionale” acclusa alla duplica). La pretesa fatta valere dall’escussa

non appare per nulla dimostrata. Che essa abbia avuto “il potere di riconoscere

i debiti delle società” quando ne era amministratrice unica (reclamo, pag. 5)

non è di rilievo, da una parte perché il documento sul quale si basa non

contiene alcun riconoscimento di debito e dall’altra perché, in ogni caso, essa

è stata sostituita come amministratrice unica da S__________ già dal 24 gennaio

2011.

Ora, quali siano eventualmente le prestazioni da lei fornite da 1°

dicembre 2010 al 23 gennaio 2011 che giustifichino l’onorario di fr. 359'083.55

opposto in compensazione, la reclamante non precisa. La sua eccezione andrebbe

così in ogni ipotesi respinta.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non

avendo dovuto redigere osservazioni sul reclamo. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 6'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione

a:

–;

–PA 1, __________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).