14.2014.148
Rigetto definitivo dell’opposizione. Eccezione di compensazione sollevata in sede di duplica spontanea. Diritto alla tenuta di un’udienza pubblica. Validità della cessione di ripetibili all’escutente
19 febbraio 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.148
Lugano
19 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 20 gennaio 2014 da
avv. CO 1, __________
avv. CO 2, __________
avv. CO 3, __________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
avv. RE 1, __________
giudicando sul reclamo dell’11 luglio 2014 presentato
dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano, gli avv. CO 1, CO 2 e CO 3 hanno escusso l’avv. RE 1 per
l’incasso di fr. 1'160.– più interessi del 5% dal 2 giugno 2012, di fr. 1'500.–
più interessi del 5% dall’11 dicembre 2012, di fr. 2'500.– più interessi del
5% dal 24 gennaio 2013 e di fr. 2'000.– più interessi del 5% dal 4 giugno
2013, indicando quali titoli di credito le ripetibili concernenti rispettivamente
l’udienza di conciliazione 3 maggio 2012, la sentenza della prima Camera civile
del Tribunale d’appello del 10 dicembre 2012, la sentenza della seconda Camera
civile del medesimo Tribunale del 23 gennaio 2013 e la sentenza della prima
Corte di diritto civile del Tribunale federale del 3 giugno 2013.
B. Avendo
l’avv. RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20
gennaio 2014 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 25 febbraio 2014, cui è seguita la replica spontanea
della parte istante dell’11 marzo 2014 intesa alla conferma dell’istanza. Con duplica spontanea del 31 marzo 2014 l’escussa ha ribadito la
propria posizione. Gli escutenti si sono poi espressi sulla duplica con scritto
dell’8 aprile 2014, mentre l’escussa, per mezzo di un’istanza datata 31 marzo 2014, ha chiesto l’accertamento della “nullità ed inefficacia” della triplica.
C. Statuendo con decisione 23 giugno 2014,
il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 6'000.– più interessi del 5% dall’11 dicembre 2012 su fr. 1'500.–,
del 5% dal 24 gennaio 2013 su fr. 2'500.– e del 5% dal 4 giugno 2013 su fr. 2'000.–, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 300.–
a favore degli istanti.
D. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 luglio 2014 per ottenerne l’accertamento della nullità e in subordine l’annullamento.
Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 luglio 2014 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 1°
luglio – ovvero il settimo giorno dal deposito, il 24 giugno, dell’avviso di
ritiro nella casella della destinataria (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) –, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha reputato le tre decisioni prodotte dagli
istanti validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione, anche se sui
medesimi come creditrici delle ripetibili poste in esecuzione figurano le
società S__________ SA e Y__________ SA e non gli istanti, perché – a mente del
primo giudice – le cessioni di credito del 17 settembre 2012 e del 15 giugno
2013 sottoscritte dalle società a favore loro sono formalmente corrette, i
crediti ceduti essendo sufficientemente determinati o determinabili per quel
che concerne la persona del cedente, la causa e l’importo. Per quanto attiene
al verbale di conciliazione del 3 maggio 2012, invece, il Pretore ha
considerato che l’unico beneficiario dell’impegno dell’avv. RE 1 a pagare fr. 1'160.–
è l’avv. CO 3, il quale non risulta avere ceduto il suo credito agli altri due
istanti. Di conseguenza, il rigetto definitivo dell’opposizione è stato
limitato a fr. 6'000.– oltre agli interessi.
3. Nel
reclamo l’avv. RE 1 solleva a titolo pregiudiziale l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva degli istanti, contestando la validità delle cessioni di credito
nella misura in cui le firme appostevi sono illeggibili e non risultano riconducibili
a organi competenti della liquidatrice delle società cedenti – la A__________
SA – né a persone delegate o autorizzate da tali organi. La reclamante,
inoltre, reputa i crediti ceduti non sufficientemente determinabili, non
essendo tutti già sorti al momento delle cessioni, ciò che configura secondo
lei una violazione degli art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO. D’altronde – ricorda la
reclamante – già in prima sede essa ha eccepito la compensazione con la propria
nota professionale di fr. 359'083.55 relativa alle prestazioni e le spese
da lei sostenute quando era ancora amministratrice unica di S__________ SA e Y__________
SA. Rimprovera al Pretore di non essersi determinato né sull’eccezione di
carente legittimazione attiva né su quella di compensazione, violando il suo
diritto di essere sentita e il divieto di diniego di giustizia formale. Si
duole, infine, di essere stata frustrata nel suo diritto alla tenuta di un’udienza
pubblica.
4. Dalle
censure formali va subito sgombrato il campo. Intanto perché, contrariamente a
quanto crede la reclamante, la questione della legittimazione attiva è una
questione di merito (DTF 139 III 507 consid. 1.2), che non ha nulla a che vedere
con i presupposti processuali (v. art. 59 CPC). E d’altronde perché il Pretore
si è determinato sulla validità delle cessioni di credito, respingendo con una
motivazione concisa le eccezioni sollevate dall’escussa nelle sue osservazioni
25 febbraio 2014, relative alla mancanza della firma dei cessionari sulla
cessione e al carattere indeterminato della stessa. Non v’è
dubbio che le considerazioni del primo giudice fossero sufficienti perché l’escussa
potesse capire la portata della decisione e valutare con cognizione di
causa se deferire il litigio all’autorità superiore (cfr. DTF 134 I 88 consid.
4.1 con richiami), ciò che dimostra peraltro il forbito reclamo da lei puntualmente
inoltrato.
4.1 Certo, il primo giudice non si è determinato sull’eccezione
di compensazione formulata dalla reclamante (solo) con la duplica spontanea
(pag. 2 in fondo). Ci si può però chiedere se l’avrebbe dovuto fare, dal
momento che l’eccezione è stata presentata con un atto – la duplica – non
richiesto dal Pretore, ossia dopo la chiusura dello scambio degli allegati, avvenuta
con l’inoltro delle osservazioni all’istanza (art. 253 CPC). La questione,
tuttavia, può rimanere indecisa. Con
il reclamo, infatti, l’avv. RE 1 ha avuto modo di riproporre l’eccezione,
su cui la Camera può esprimersi liberamente dal momento che il Pretore non l’ha
esaminata e che la causa è matura per il giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC).
4.2 Per
quanto attiene poi alla pretesa violazione del diritto dell’escussa a un’udienza
pubblica, occorre ricordare che il giudice può rinunciare a tenere udienza e
decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti (art.
256 cpv. 1 CPC). In linea di massima, però, il giudice deve citare le parti
qualora esse o una di esse si siano prevalse espressamente del diritto alla
tenuta di un’udienza pubblica, derivante dall’art. 6 n. 1 CEDU, e non vi abbiano
poi rinunciato, pur tacitamente (sentenza del Tribunale federale 5D_181/2011
dell’11 aprile 2012, RSPC 2012, 348-9, consid. 3.1.2-3.1.3; sentenza della CEF
14.2011.55 del 20 maggio 2011, consid. 4; Trezzini
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 1125; Bohnet in: CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 256 CPC). Nel caso specifico, non risulta che l’avv.
RE 1 abbia chiesto in prima sede la tenuta di un’udienza, né la stessa lo
allega. La censura cade così nel vuoto.
5. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina
d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è
identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il
creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Nella
fattispecie le tre sentenze (doc. E-G) prese in considerazione dal Pretore,
siccome sono immediatamente esecutive, costituiscono senz’altro validi titoli
di rigetto definitivo dell’opposizione per le ripetibili poste in esecuzione
(art. 80 cpv. 1 LEF). Il problema è che le creditrici menzionate in quelle
sentenze sono le società S__________ SA e Y__________ SA e non gli istanti.
6.2 Il
cessionario può far valere una decisione ottenuta dal cedente quale titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione se dimostra immediatamente la sua qualità
di avente causa. Il giudice può concedere il rigetto definitivo anche se è
stato chiesto il rigetto provvisorio (DTF 140 III 374 segg. consid. 3; sentenza
della CEF 14.2002.3 del 24 maggio 2002 consid. 3).
a) Nel
caso concreto, gli istanti hanno prodotto quattro dichiarazioni di cessione,
firmate il 17 settembre 2012 e il 15 giugno 2013 sia da S__________ SA in
liquidazione (doc. H) sia da Y__________ SA in liquidazione (doc. I), con cui
esse hanno ceduto allo studio legale PA 1 “ogni e qualsiasi credito per ripetibili,
tasse di giustizia o indennità di altro tipo riconosciuto per esito favorevole
di vertenza contenziosa nei confronti dell’avv. RE 1”. Con le sue osservazioni
all’istanza, quest’ultima ha contestato la validità delle cessioni denunciando
l’assenza della firma dei cessionari e il carattere a suo dire indeterminato o
non sufficientemente determinato dei crediti ceduti, gli atti di cessione non
menzionando le cause in cui le ripetibili sono stati decretati né il tribunale
competente e neppure il loro importo. Ora, come rettamente spiegato dal
Pretore, alle cui considerazioni si può rinviare, per la validità della
cessione di credito basta la firma del cedente. Del resto, lo ha ammesso l’avv.
RE 1 nel reclamo (pag. 3 ad 1.1 in alto).
b) Per
quanto riguarda invece la pretesa violazione degli art. 27 cpv. 2 CC e 20 CO,
la reclamante finge di non accorgersi che le società cessionarie non hanno
ceduto tutti i loro crediti ma soltanto quelli per ripetibili ottenute in cause
dirette contro una sola controparte ben determinata, ovvero la stessa
reclamante. Orbene, siffatti crediti sono sufficientemente determinabili quanto
alla persona del terzo debitore (debitor cessus) – l’avv. RE 1 – e alla
loro causa e contenuto – ripetibili –, e non limitano eccessivamente la libertà
economica delle società cedenti, poiché riguardano una parte che si può
ritenere marginale della loro attività. Le cessioni in questione sono di
conseguenza valide (v. decisione del Tribunale federale
4A_325/2007, consid. 5.3 con rinvii, segnatamente alla DTF 113 II 163
consid. 2a). Anche su questo punto il reclamo si avvera infondato.
6.3 Nel reclamo l’avv. RE 1 allega ancora che
le firme apposte sulle cessioni sono illeggibili e non risultano riconducibili
a organi competenti della liquidatrice delle società cedenti – la A__________
SA – né a persone delegate o autorizzate da tali organi. È questa una censura
presentata per la prima volta con la duplica spontanea, ossia dopo la chiusura
dello scambio degli allegati. È di conseguenza irricevibile. Ma si volesse
anche considerare che lo scambio degli allegati si è chiuso con l’ultimo allegato
presentato spontaneamente dalle parti, si dovrebbe prendere atto che con la
triplica gli istanti hanno prodotto le note cessioni con a tergo l’autenticazione
della firma apposta dalla delegata della liquidatrice delle due società, S__________,
eseguita l’8 aprile 2014 dal notaio avv. __________ (doc. O). Ciò basterebbe a
segnare la sorte della censura, ove sussistesse ancora un dubbio sul suo
carattere strumentale.
7. In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
7.1 Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del
credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.
1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa
può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta
al giudice dell’esecuzione, d’altronde, statuire su questioni giuridiche
delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo
importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede),
la decisione al riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III
503 consid. 3a).
7.2 Nel
caso specifico, al di là dei dubbi sulla ricevibilità dell’eccezione di
compensazione sollevata dall’escussa solo con la duplica spontanea (sopra consid.
4.1), è giocoforza constatare come essa fondi il credito opposto in compensazione,
relativo alle prestazioni ch’essa pretende di avere fornito alle due note
società quale amministratrice unica durante il periodo dal 1° dicembre 2010 al
Considerandi
2.
dicembre 2011, su due semplici fatture del 2 dicembre 2011, ognuna di fr. 359'083.55
(“nota professionale” acclusa alla duplica). La pretesa fatta valere dall’escussa
non appare per nulla dimostrata. Che essa abbia avuto “il potere di riconoscere
i debiti delle società” quando ne era amministratrice unica (reclamo, pag. 5)
non è di rilievo, da una parte perché il documento sul quale si basa non
contiene alcun riconoscimento di debito e dall’altra perché, in ogni caso, essa
è stata sostituita come amministratrice unica da S__________ già dal 24 gennaio
2011.
Ora, quali siano eventualmente le prestazioni da lei fornite da 1°
dicembre 2010 al 23 gennaio 2011 che giustifichino l’onorario di fr. 359'083.55
opposto in compensazione, la reclamante non precisa. La sua eccezione andrebbe
così in ogni ipotesi respinta.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non
avendo dovuto redigere osservazioni sul reclamo. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 6'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione
a:
–;
–PA 1, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).