14.2014.149
Reclamo contro fallimento. Solvibilità non resa verosimile
22 luglio 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.149
Lugano
22 luglio 2014/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
Statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.418 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 7 maggio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 luglio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno, il 7 maggio 2014 CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 2'226.85 oltre interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione del 12 giugno 2014 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 3 luglio 2014 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle
ore 15.00 e posto le spese processuali di fr. 100.– a carico della massa
fallimentare.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato,
il suo credito essendo stato saldato.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 14 luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 4 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o
2) l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore, oppure
3) il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
2.1
L’autorità
giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”),
solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova
autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli
valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza
senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere
determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto
nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di
tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi
di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali
nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità.
La
solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,
quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di
credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le
esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono
però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa
appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la
produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II,
2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, §
36.
n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto bancario del 15 luglio 2014 relativo al pagamento di fr. 2'226.85 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto al 16 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno si evince che nei confronti del
reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 74'648.60.
Determinante è che nell’anno in corso in sei procedure oltre a quella in esame
è stata emessa la comminatoria di fallimento, in quattro ulteriori esecuzioni è
stato emesso l’avviso di pignoramento mentre in altre sette procedure avviate
per il mancato pagamento di tasse è stata presentata la domanda di
proseguimento. Inoltre nel periodo dal 5 luglio 2000 al 6 novembre 2013, a carico del reclamante sono stati emessi ben 21 atti di carenza di beni
per un importo complessivo di fr. 157'954.45, in particolare per crediti
fiscali insoluti. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del
convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che egli non dispone di
liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le
tasse. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del
reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto
della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e
il fallimento di RE 1 confermato.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
La
tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art.
48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto si prescinde dal
prelevare tasse e spese, verosimilmente di difficile incasso. Alla controparte
non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si prelevano tasse né spese.
3. Notificazione
a:
–
–
–
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
–
Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
–
Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).