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Decisione

14.2014.149

Reclamo contro fallimento. Solvibilità non resa verosimile

22 luglio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione del 12 giugno 2014 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 3 luglio 2014 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna

ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle

ore 15.00 e posto le spese processuali di fr. 100.– a carico della massa

fallimentare.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato,

il suo credito essendo stato saldato.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 14 luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 4 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1) il

debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto, o

2) l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore, oppure

3) il

creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

2.1

L’autorità

giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”),

solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 LEF. I nova

autentici non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli

valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. La norma ha lo scopo di evitare fallimenti senza

senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere

determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto

nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva, tale da impedire al debitore di

tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi

di una difficoltà solo passeggera. Un indizio di insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali

nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità.

La

solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di

credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le

esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono

però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa

appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la

produzione, già con il reclamo, di estratti dell’Ufficio di esecuzione (Giroud, in: Basler Kommentar zum SchKG II,

2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, §

36.

n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto bancario del 15 luglio 2014 relativo al pagamento di fr. 2'226.85 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto al 16 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno si evince che nei confronti del

reclamante sono pendenti 26 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 74'648.60.

Determinante è che nell’anno in corso in sei procedure oltre a quella in esame

è stata emessa la comminatoria di fallimento, in quattro ulteriori esecuzioni è

stato emesso l’avviso di pignoramento mentre in altre sette procedure avviate

per il mancato pagamento di tasse è stata presentata la domanda di

proseguimento. Inoltre nel periodo dal 5 luglio 2000 al 6 novembre 2013, a carico del reclamante sono stati emessi ben 21 atti di carenza di beni

per un importo complessivo di fr. 157'954.45, in particolare per crediti

fiscali insoluti. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria del

convenuto non sta sostanzialmente migliorando e che egli non dispone di

liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le

tasse. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del

reclamante appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto

della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e

il fallimento di RE 1 confermato.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

La

tassa di giustizia è posta di principio a carico della parte soccombente (art.

48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto si prescinde dal

prelevare tasse e spese, verosimilmente di difficile incasso. Alla controparte

non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si prelevano tasse né spese.

3. Notificazione

a:

Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).