14.2014.15
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24 novembre 2014Italiano29 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2014.15
14.2014.16
Lugano
24 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2013.3471 (opposizione al
sequestro) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 23 agosto 2013 da:
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2)
rispettivamente nella causa SO.2013.3908 (opposizione
al sequestro) promossa dinanzi alla stessa Pretura con istanza 20 settembre
2013 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 3)
entrambe
contro
RE 1
(patrocinata dagli avv. PA 1 e
)
giudicando sui reclami 20
gennaio 2014 (inc. 14.2014.15/16) presentati da RE 1 contro le decisioni emesse
ambedue il 7 gennaio 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. CO 1
è stato per circa dieci anni il responsabile dell’area finanza della banca RE 1
(in seguito RE 1). Il 14 febbraio 2013, su ordine del Pubblico Ministero di __________
egli è stato arrestato con l’accusa di aver commesso per anni numerosi reati
patrimoniali ai danni della banca. Da parte
sua, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha aperto nei confronti dello
stesso CO 2 un procedimento penale per il titolo di riciclaggio di denaro (art.
305bis CP) e, con ordine di perquisizione e di sequestro del
19 febbraio 2013, ha imposto alla banca C__________ SA di __________ d’identificare
le relazioni riconducibili all’imputato (in particolare la n. __________ e
Fatti
i sottoconti n. __________ __________ e __________ __________), sequestrandone
la documentazione e gli averi.
B. Con istanza dell’8 agosto 2013 diretta contro CO
1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di
decretare il sequestro presso la C__________ SA, Lugano, di “tutti gli averi patrimoniali depositati mediante conti o in
cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o
cointestate a CO 1, segnatamente, ma non soltanto, mediante le relazioni n. __________20
e n. __________, per un valore complessivo di EUR 5'900'458.97 al 30.4.2013”, il tutto fino a concorrenza di fr. 43'072'800.–
oltre interessi del 5% dal 14 febbraio 2013 per “risarcimento del danno da atto
illecito (art. 41 CO), da violazione contrattuale (art. 321e e 398 CO) e
da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO)”. Quale causa del sequestro
l’istante ha indicato il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n.
4 LEF).
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza con
decreto del 9 agosto 2013 e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste,
alla cui esecuzione l’Ufficio esecuzione di Lugano ha proceduto immediatamente
(verbale n. __________), con istanza 20 settembre 2013 CO 1 ha presentato
opposizione al decreto di sequestro. All’udienza di discussione del 26 novembre
2013 egli ha confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso
per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede
di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.
D. In
precedenza, ossia il 23 agosto 2013, anche l’assicurazione CO 1 aveva
presentato opposizione al medesimo decreto di sequestro, facendo valere di
essere la titolare esclusiva delle relazioni sequestrate. All’udienza di discussione
del 25 novembre 2013 le parti hanno fondamentalmente confermato le rispettive
conclusioni.
E. A
garanzia dello stesso credito qui in discussione, inoltre, la RE 1 ha postulato (e ottenuto) il sequestro di altre relazioni bancarie presso la __________
SA. Il reclamo contro l’ammissione dell’opposizione di CO 2 a tale sequestro
è pendente davanti a questa Camera (inc. 14.2014.17), ma sarà oggetto di una sentenza
separata.
F. Statuendo
con decisione del 7 gennaio 2014 il Pretore ha accolto l’opposizione di CO 2 e
annullato il sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese
processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 10'000.– a favore dell’opponente. Lo stesso giorno, il Pretore ha inoltre dichiarato
senza oggetto la causa promossa dalla CO 1 e l’ha stralciata dai ruoli.
G. Contro
le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del
20 gennaio 2014, l’uno diretto contro CO 2 (inc. 14.2014.16) e inteso a
ottenere l’annullamento della sentenza, la reiezione dell’opposizione al
sequestro e la conferma dello stesso, e l’altro diretto contro la CO 1 (inc. 14.2014.15), con cui ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della
procedura sino al passaggio in giudicato delle altre sentenze (inc. 14.2014.16
e 14.2014.17), in via principale l’annullamento della decisione di stralcio e
la conferma del sequestro, e in via subordinata il rinvio della causa al Pretore.
H. Il
17 febbraio 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo che lo concerne
e altrettanto ha fatto la CO 1 lo stesso giorno per l’altro reclamo, salvo
chiedere in via subordinata che la parte sequestrante sia tenuta a corrispondere
una garanzia di fr. 500'000.– a tenore dell’art. 273 LEF. Con ordinanza
del 25 febbraio 2014, il vicepresidente della Camera ha assegnato alla
reclamante un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni a tale
domanda subordinata e respinto la domanda intesa alla fissazione di un termine
per la replica, “fatto salvo il diritto a una replica spontanea riconosciuto
dalla giurisprudenza”.
I. Replicando
in modo spontaneo in entrambe le procedure di reclamo rispettivamente il 21
febbraio e il 3 marzo 2014, la RE 1 ha ribadito le sue conclusioni. Da parte
sua CO 2 ha confermato il proprio punto di vista con duplica spontanea del 28
febbraio 2014, mentre la CO 1 è rimasta silente. Il medesimo 28 febbraio la
reclamante ha notificato alla Camera nella causa di CO 2 una serie di fatti e
mezzi di prova nuovi e il 12 marzo 2014 ha notificato in entrambe le cause in esame altri fatti e mezzi di prova nuovi. La CO 1, il 27 marzo 2014, ha confermato il suo precedente allegato, mentre CO 2, con osservazioni del 3 aprile 2014, ha chiesto che ambedue le nuove notifiche non fossero ammesse agli atti.
Considerandi
in diritto: 1. Le
sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC),
contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e
278.
cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione sull’opposizione al
sequestro è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati entrambi lunedì 20 gennaio 2014 contro le
sentenze ambedue notificate al patrocinatore della reclamante l’8 gennaio, in
concreto i reclami sono tempestivi, ricordato che, per legge, ove l’ultimo giorno
del termine sia un sabato la scadenza è riportata al primo giorno feriale successivo
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente
formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono
dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle
conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3
Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando
liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;
sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi
sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza
della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura
dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio
1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1
CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o
arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito
il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di
considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi
raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012
del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin
in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
c) Nella
fattispecie, la sequestrante ha prodotto nuovi documenti dopo la presentazione
delle osservazioni ai reclami, ovvero dopo la chiusura dello scambio degli
allegati (v. sopra ad H). Secondo la giurisprudenza della Camera testé ricordata
tale documentazione è irricevibile. La reclamante pretende nondimeno di farla
ammettere agli atti alla stregua dei documenti acclusi alle osservazioni al
reclamo presentate dalle controparti. Essa misconosce, tuttavia, che i
documenti in questione, unitamente alle osservazioni, chiudono lo scambio degli
allegati e per tale motivo sono ricevibili. Non è comunque necessario
attardarsi sulla questione, perché, come si vedrà più in avanti (consid. 12),
la nuova documentazione proposta dalla reclamante non è di rilievo per il giudizio
odierno.
2.
In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è
concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.
1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1
I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.
4.3
), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
2.2
Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo
che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure
siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il
decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275
LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte
valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF
129.
III 207 consid. 2.3).
3.
In
virtù dell’art. 125 lett. c CPC, per semplificare il processo il giudice può
ordinare la congiunzione di più cause. In assenza di disposizioni contrarie
agli art. 308 segg. CPC, tale facoltà è anche riconosciuta ai giudici d’appello
(v. Reetz/Hilber in: Basler
Kommentar zur ZPO, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 316). Siccome i reclami
in esame sono diretti contro lo stesso sequestro, si giustifica, per economia
di procedura, di congiungerli e di evaderli con una sola sentenza, pur
mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono
essere impugnati anche singolarmente.
I. Reclamo
nella causa promossa da CO 2
(inc.
14.2014
)
4.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha ritenuto, sulla base della documentazione
prodotta da CO 2, più recente di quella presentata dall’istante, che le ipotesi
di reato su cui quest’ultima fonda il proprio credito, non hanno trovato conferma
nelle istanze superiori italiane, né la sequestrante ha sufficientemente
sostanziato la sua pretesa dal profilo del risarcimento per violazione contrattuale
e indebito arricchimento. In queste circostanze, il Pretore ha accolto l’opposizione
del debitore e revocato il sequestro senza esaminarne i due altri presupposti
(verosimiglianza di una causa di sequestro e dell’esistenza di beni
appartenenti al debitore).
5.
Il
reclamo della RE 1 è incentrato quasi esclusivamente sulla questione della
verosimiglianza della pretesa fatta valere nei confronti di CO 2. In merito
alla questione dell’appartenenza dei conti sequestrati, l’istante si limita a
produrre un verbale d’interrogatorio del convenuto, in cui egli dichiara di
essere il beneficiario della polizza d’assicurazione conclusa con la C__________ (reclamo ad n. 81). CO 2, invece, sostiene che i conti sequestrati non sono suoi,
bensì della società CO 1, come sentenziato dal Tribunale federale il 5 febbraio
2014.
nella causa relativa al sequestro penale degli stessi conti (osservazioni
ad n. 73 e 81).
6.
Giusta
l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel merito di un’azione
o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, fra cui rientra
segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’istante. L’esigenza
di un interesse vale pure per l’opposizione al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF
precisando che l’opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”, così come per il reclamo contro la decisione su
opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF
con rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del
sequestro, la legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la
decisione su opposizione deve in linea di massima essergli riconosciuta (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
9a ed. 2013, n. 65 ad § 51; Reiser,
op. cit., n. 21 e 44 ad art. 278), tranne quando egli sostiene che i
beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile un interesse
proprio ad opporsi al sequestro (sentenze della CEF 14.2013.131
del 10 ottobre 2013 consid. 3; 14.2011.216 del 29 febbraio 2012 consid.
8; 14.2011.85 del 28 luglio 2011 consid. 5; 14.2010.40 del 18 giugno 2010
consid. 2.1, RtiD 2011 I 774 n. 59c; 14.2004.109 del 26 gennaio 2005 consid.
3.
).
Ora,
già in prima sede (v. verbale dell’udienza del 26 novembre 2013, pag. 16 ad n.
40-43), e ancora davanti a questa Camera (sopra consid. 5), CO 2 contesta di
essere titolare dei conti sequestrati, anche solo a titolo fiduciario. Oltre a
negare qualsiasi diritto riguardo a quei conti, egli neppure concretizza né
giustifica di avere un (altro) interesse attuale, concreto e personale ad opporsi
al sequestro, tanto meno ove si pensi che il preteso vero titolare – la CO 1 – è intervenuto in difesa dei propri interessi interponendo con atto proprio opposizione
al sequestro. In queste circostanze, il Pretore non sarebbe dovuto entrare in
materia sull’opposizione formulata da CO 2, ma avrebbe dovuto dichiararla
irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione dell’opponente (art.
59.
cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC). Ricordato che i presupposti processuali devono
essere verificati in ogni stadio della causa fino all’emanazione della sentenza
(DTF 133 III 542 consid. 4.2), anche in sede di ricorso (DTF 116 II 386 consid.
2; Zürcher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 15 ad art. 60
CPC; Domej in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 2 ad art. 60 CPC; Zingg
in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 34 ad art. 60 CPC),
ancorché per un motivo diverso da quello invocato dalla sequestrante il reclamo
va accolto, nel senso di dichiarare irricevibile l’opposizione interposta da CO
2.
II. Reclamo
nella causa promossa da CO 1
(inc.
14.2014
)
7.
Nella
decisione impugnata, ricordato l’accoglimento dell’opposizione formulata da CO
2.
nella causa parallela e la consecutiva revoca del sequestro, il Pretore ha
dichiarato l’opposizione di CO 1 senza oggetto e ha stralciato la causa dai
ruoli. La RE 1 contesta la decisione, facendo valere che non era dato alcun
motivo di stralcio, le parti non avendo convenuto di stralciare la causa né la
stessa essendo diventata senza oggetto. Chiede quindi di annullare la sentenza
impugnata, di respingere l’opposizione e di confermare il sequestro, sostenendo
che siano tuttora adempiuti i tre presupposti per il mantenimento della misura.
In via preliminare, la reclamante postula la sospensione della causa fino al
passaggio in giudicato delle altre due procedure di reclamo (inc. 14.2014.16 e
17).
8.
Sia
la parte sequestrante che il Pretore errano quanto all’ordine in cui le cause
in rassegna devono (o dovevano) essere trattate. Come visto, essendo l’opposizione
del debitore irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione, non
erano dati motivi – e non ne sussistono tuttora – per sospendere la causa
relativa all’opposizione formulata dalla società che si pretende titolare dei
crediti sequestrati o per aspettare il giudizio sull’altra o le altre cause
prima di statuire su quella in oggetto. La sentenza impugnata andrebbe quindi
annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio. Siccome, tuttavia,
la causa è già matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b
CPC), la Camera è abilitata a statuire essa stessa sull’opposizione al
sequestro, come del resto postulato sia dalla stessa reclamante che da CO 2.
9.
In
merito al presupposto dell’esistenza e dell’appartenenza dei beni sequestrati,
la reclamante contesta che la CO 1 sia proprietaria delle polizze di
assicurazione sequestrate, facendo valere che i premi sono stati pagati da CO 2,
ch’egli conserva il diritto di rescinderle e di riscattarle, e quindi di ridiventare
proprietario di quanto pagato, senza dimenticare che lui stesso ha dichiarato
nel procedimento penale di esserne il beneficiario e le ha menzionate come sue
nella procedura di amnistia fiscale parziale italiana (scudo Tremonti) (reclamo,
n. 46 e 98). Il fatto che il potere di disporre degli attivi sequestrati sia
rimasto a CO 2 risulterebbe poi dal fatto ch’egli ha modificato l’intestazione
delle polizze, sostituendovi la __________ F__________ (n. 65). Premesso che le polizze d’assicurazione sulla
vita rientrano nella categoria dei “mantelli assicurativi” (insurance wrapper),
i quali notoriamente – a suo giudizio – sono uno strumento volto a impedire
l’identificazione del reale proprietario degli averi patrimoniali che l’assicurato
trasferisce all’assicuratore quale premio unico – rischio evidenziato in due
comunicazioni della FINMA (n. 9/2010 e 18/2010) –, la reclamante reputa i
diritti vantati dalla CO 1 abusivi (art. 2 CC) e quindi non meritevoli di tutela
(“ex iniuria non oritur ius”) (n. 48 segg.).
Che le
polizze siano state costituite per celare la reale origine dei fondi risulta
secondo la sequestrante dal fatto che la C__________ ha segnalato all’autorità
competente (il MROS) il sospetto di riciclaggio di denaro in merito ai conti
poi sequestrati (n. 55). E poiché il contratto d’assicurazione è nullo, a mente
della reclamante gli averi intestati a nome dell’assicurazione sono da
considerare tuttora proprietà del debitore, fermo restando, comunque, che il
sequestro comprende anche i crediti che CO 2 vanta nei confronti della CO 1 (n.
48). Ad ogni modo, puntualizza la reclamante, si può applicare per analogia al
caso di specie la giurisprudenza secondo cui è possibile sequestrare il conto
formalmente intestato a una società di sede ove il debitore ne sia l’avente
diritto economico e abbia abusivamente fatto capo a tale sotterfugio per
sottrarre i propri beni al sequestro (n. 60). Orbene, indizi sull’origine
perlomeno dubbia della provenienza degli attivi depositati sarebbero stati noti
ai dipendenti della CO 1 o comunque lo sarebbero dovuti essere dal momento che
l’assicurazione fa parte dello stesso gruppo del C__________ (n. 67-68).
10.
Nelle
sue osservazioni, CO 2 ricorda anzitutto che l’ordine di perquisizione e di
sequestro penale della nota relazione bancaria (decretato dal Procuratore
pubblico ticinese) è stato annullato dalla Corte dei reclami penali del
Tribunale d’appello (CRP) con decisione del 4 dicembre 2013, con cui ha statuito
che la CO 1 aveva acquistato i valori patrimoniali sequestrati in buona fede
nel 2009, ossia alcuni anni prima che emergessero i fatti che hanno portato il
debitore in carcere, e si era impegnata a fornire una controprestazione
adeguata. D’altronde, il ricorso in
materia penale interposto contro tale sentenza dalla RE 1 è stato respinto dal
Tribunale federale il 5 febbraio 2014 (osservazioni, pag 2-4 n. 1-3). La CO 1, inoltre, evidenzia come i fondi depositati presso la C__________ sono accantonamenti (o provvigioni tecniche) su conti propri imposti dal diritto
della sorveglianza lussemburghese, che garantiscono l’insieme degli assicurati
(pag. 6 n. 5) e sono insequestrabili secondo la giurisprudenza della Corte d’appello
del Lussemburgo. Per l’opponente, l’operazione non era del resto idonea a consentire
al debitore di sottrarsi ai propri obblighi verso la sequestrante, dal momento
che le sarebbe bastato, per raggiungere il suo obiettivo, chiedere il sequestro
dei diritti assicurativi anziché dei conti (pag. 8 n. 11).
11.
Il
sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore, rispettivamente
crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),
atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante al
riguardo è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica
(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit.,
n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di
terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad
una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III
89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità
economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165
segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si
trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante
deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore
sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio
concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag.
119; Stoffel in: Basler Kommentar,
SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272
LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente
a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18
ottobre 2005 inc. 14.2005.67, RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4)
11.1
Perché
si giustifichi il sequestro di beni formalmente intestati a un terzo, in altri
termini, il sequestrante deve anzitutto indicare nell’istanza l’identità del
terzo e poi rendere verosimile l’esistenza di una connivenza tra il terzo e il
debitore volta a ledere gli interessi dei creditori di quest’ultimo tramite
atti di disposizione revocabili (giusta gli art. 285 segg. LEF) o manifestamente
abusivi, a prescindere dalla forma giuridica adottata (donazione, cessione
fiduciaria, trasferimento ad un trust o a una società, ecc.). In assenza d’indizi
d’abuso non v’è motivo di dipartirsi dalla regola secondo cui vanno sequestrate
in primo luogo le pretese del fiduciante nei confronti del fiduciario e non
direttamente i beni intestati a quest’ultimo (sentenza della CEF 14.2010.40 del
18.
giugno 2010, RtiD 2011 I 774 seg. n. 59c, consid. 3.2).
11.2
Nel caso specifico, i conti sequestrati (n. __________
e __________, con saldi stimati rispettivamente in € 3'382'067.18 e in
€ 2'518'391.79 al 30 aprile 2013) sono intestati alla CO 1 (__________)
(doc. B e C nell’inc. SO.2013.3471), che è anche indicata nella documentazione
bancaria quale avente diritto economico dei medesimi conti (doc. 4 nell’inc.
SO.2013.3471 e doc. 15-16 acclusi al reclamo). In base a tale documentazione il
presupposto dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF appare manifestamente non adempiuto.
11.3
La
reclamante, invero, sostiene che il proprietario delle polizze di assicurazione
è CO 2, perché ne ha pagato il premio e avrebbe conservato il diritto di
rescinderle e di riscattarle, quindi di ridiventare proprietario di quanto
pagato, come da lui stesso dichiarato nel procedimento penale e nella procedura
di amnistia fiscale parziale italiana (scudo Tremonti) (reclamo, n. 46 e 98).
Potrà anche essere, ma tale circostanza non ha rilevanza nella procedura in rassegna,
poiché l’oggetto del sequestro sono i due summenzionati conti e non le polizze
d’assicurazione, peraltro nemmeno versate agli atti (v. sotto consid. 11.9).
Poco giova, quindi, approfondire il tema.
11.4
La
reclamante argomenta anche che la costituzione delle polizze d’assicurazione
sulla vita quali “mantelli assicurativi” (insurance wrapper) avrebbe
avuto lo scopo d’impedire l’identificazione del reale proprietario degli averi
patrimoniali che CO 2 ha trasferito alla CO 1 quale premio unico, e che quest’ultima
avrebbe dovuto rendersene conto, sicché sia il contratto d’assicurazione sia il
trasferimento degli averi sequestrati sarebbero nulli o perlomeno abusivi, ciò
che ne giustificherebbe il sequestro. Sennonché il tipo di assicurazione in questione
non risulta vietato né in Svizzera né nel Lussemburgo, di modo che non si può
dire che la costituzione delle polizze in questione sia di per sé abusiva. Ciò detto, non si disconosce che le comunicazioni
della FINMA (doc. Z e A2 inc. SO.2013.3471) citate dalla reclamante hanno
messo in rilievo l’esistenza di rischi di abuso. Tuttavia, come per i
conti bancari di cui il debitore è l’avente diritto economico sulla scorta del
formulario A, l’esistenza di un abuso ai danni dei creditori dipende dalle circostanze
concrete della fattispecie, che devono essere descritte e rese verosimili dal sequestrante,
in particolare in merito al presupposto della connivenza tra terzo e debitore.
11.5
Al
proposito, la reclamante invoca il fatto che le relazioni bancarie in questione
sono state sequestrate anche penalmente dal Ministero pubblico ticinese e
segnalate dalla C__________ SA al MROS per sospetto di riciclaggio (reclamo n.
54-55). A parte il fatto che il sequestro penale è stato poi annullato dalla
Camera dei ricorsi penali (doc. 6 accluso al reclamo) – la cui decisione è
stata confermata dal Tribunale federale (doc. 2 annesso alle osservazioni all’appello)
–, la reclamante non allega, e neppure appare verosimile, che la CO 1, nel 2009, fosse in possesso delle informazioni acquisite dal Ministero pubblico a
cavallo tra il 2012 e il 2013. Quanto alla segnalazione al MROS, essa risulta
avere quale origine articoli di stampa relativi alla procedura penale italiana
(doc. T inc. SO.2013.3471) pubblicati verosimilmente nel 2013. Gli indizi
citati dalla reclamante mancano dunque di pertinenza.
11.6
Non
giova neppure alla tesi della reclamante il fatto che la CO 1 sia menzionata nella documentazione di apertura dei noti sottoconti sia quale titolare
sia quale avente diritto economico (doc. 4), perché a quel momento (nel
novembre 2009) le comunicazioni della FINMA indicate nel reclamo (n. __________
del 27 aprile 2010 e n. __________ del 30 ottobre 2010) non erano ancora state
emanate.
11.7
Non
è destinata a miglior sorte la censura secondo cui la CO 1 assumerebbe un comportamento contraddittorio – quindi abusivo – nel rivendicare attivi
che secondo il contratto d’assicurazione, da essa stessa redatto e
sottoscritto, CO 2 potrebbe in ogni tempo ricevere di ritorno gli attivi
trasferiti all’assicuratore esigendo “l’adempimento delle polizze” (reclamo ad
66). Quali siano le condizioni di tale restituzione o riscatto non è però dato
di sapere perché le polizze non figurano agli atti. Fatto sta che la reclamante
non pretende che tali presupposti siano realizzati e che la titolarità del
conto sia (ri)passata al debitore. Non appare così abusivo da parte dell’assicuratore
far valere diritti che gli spettano in base al contratto di assicurazione. Né
si giustifica di fare astrazione dei rapporti di diritto civile in un caso che
non sembra manifestamente abusivo, giacché la creditrice avrebbe potuto ottenere
un risultato equivalente, ma conforme all’ordine giuridico, sequestrando i
diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore.
11.8
Secondo
la reclamante anche agli occhi dei dipendenti della CO 1 il patrimonio del
debitore sarebbe dovuto già nel 2009 apparire manifestamente sproporzionato
rispetto al suo salario, di circa € 200'000.– all’anno, ciò che risultava
dai documenti disponibili presso il C__________, a suo dire facilmente
accessibili agli impiegati dell’assicurazione, la quale fa parte dello stesso
gruppo della banca (n. 67-68). La reclamante pare tuttavia dimenticare che
accanto a un reddito lavorativo di 250 a 300'000.– l’anno, la banca aveva accertato che il patrimonio complessivo di CO 2 ammontasse da € 11 a 12
milioni, costituito per metà di terreni e immobili donati dal padre (doc. 17 e
18.
annessi al reclamo). La reclamante non pretende che tali informazioni siano
false. Risulta dunque alquanto audace sostenere che l’assicurazione avrebbe dovuto
sospettare l’origine asseritamente dubbia dei fondi ricevuti dal debitore,
mentre la stessa reclamante, nella sua qualità di datrice di lavoro, dice di
averlo scoperto anni dopo.
11.9
Contrariamente,
infine, a quanto sostiene la reclamante (reclamo ad n. 48), il sequestro in
esame non comprende i crediti che CO 2 vanta nei confronti della CO 1. La
misura mira infatti unicamente gli averi di ogni sorta del debitore “presso C__________
SA” (sopra ad B), compresi i crediti ch’egli vanta contro la banca. Non
concerne invece i crediti nei confronti di terzi, in particolare le polizze d’assicurazione
concluse con la CO 1. Del resto, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, il sequestro di diritti del debitore esige almeno che il terzo debitore
sia nominato (cfr. DTF 126 III 97 consid. 4a, 130 III 581 consid. 2.2.1),
ciò che nella fattispecie non è il caso per quanto riguarda l’opponente. In definitiva,
difettando uno dei presupposti per la conferma del sequestro, il reclamo dev’essere
respinto senza necessità di esaminare le altre due condizioni.
12.
A
scanso di equivoco, giova precisare che le allegazioni e i mezzi di prova nuovi
presentati dalla reclamante con la replica spontanea del 3 marzo 2014 nulla
mutano alle precedenti considerazioni. Essi riguardano infatti esclusivamente
la questione della verosimiglianza del credito vantato dalla sequestrante. L’unico
accenno, indiretto, al presupposto dell’appartenenza dei beni sequestrati
consiste nell’affermare che il decreto 17 febbraio 2014 del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto di __________ (doc. 21, pag. 2-3), dal quale risulterebbe che i
primi reati contestati a CO 2 risalgano al 2008, smentisce “clamorosamente” l’affermazione
della CRP, secondo cui l’assicurazione conclusa con la CO 1 è stata stipulata (nel 2009) alcuni anni prima che emergessero i fatti che hanno portato
il debitore in carcere (replica, pag. 17 ad f). In realtà, clamorosa è semmai
la svista della reclamante che confonde la data di commissione dei pretesi
reati e quella in cui sono emersi alla luce, o quantomeno a conoscenza delle
autorità penali. E dal decreto del 17 febbraio 2014 menzionato non si evince
che la CO 1 dovesse sospettarne l’esistenza già nel 2009.
13.
In
definitiva, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata riformata nel senso dell’accoglimento
dell’opposizione al sequestro. Visto che tale esito corrisponde a quanto
richiede la CO 1 nella conclusione principale delle osservazioni al reclamo, la
richiesta di garanzia (ex art. 273 LEF) formulata in via subordinata diventa
senza oggetto.
III.
Spese e ripetibili, valore litigioso
14.
Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61
cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) seguono la soccombenza
di CO 2 nel primo reclamo e della reclamante nel secondo (art. 106 cpv. 1 CPC).
Le ripetibili vanno fissate in base al valore litigioso di fr. 5'900'458.97,
equivalente al saldo dei due conti sequestrati al 30 aprile 2013 (cfr. DTF
139.
III 195 consid. 4.3.2). Nella commisurazione dell’indennità relativa al
primo procedimento giova tenere conto del carattere sommario della procedura e
della sua difficoltà tutto sommato limitata nella misura in cui si esaurisce in
un giudizio d’irricevibilità dell’opposizione (art. 11 cpv. 5 del Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]).
15.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come visto, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Le
procedure di reclamo promosse da RE 1 contro CO 1 (n. 14.2014.15) e CO 2
(n. 14.2014.16) sono congiunte.
2. Il
reclamo diretto contro la CO 1 (n. 14.2014.15) è respinto nel senso che il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato come segue:
1. L’opposizione al sequestro è accolta e di
conseguenza il sequestro n. __________ (SO.2013.3275) è annullato.
3. La
tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 1'000.–, già anticipata dalla
reclamante, rimane a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 20'000.– per
ripetibili.
4. Il
reclamo diretto contro CO 2 (n. 14.2014.16) è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono riformati come segue:
1. L’opposizione al sequestro è irricevibile.
2. La tassa
e le spese di giudizio di complessivi fr. 2'000.– sono posti a carico
della parte opponente, che rifonderà alla controparte fr. 10'000.– per
ripetibili.
5. La
tassa di giustizia per il reclamo n. 14.2014.16, di fr. 2'000.–, già
anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 2, che rifonderà alla
reclamante fr. 10'000.– per ripetibili.
6. Notificazione
a:
–
;
–
.
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).