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Decisione

14.2014.15

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24 novembre 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i sottoconti n. __________ __________ e __________ __________), sequestrandone

la documentazione e gli averi.

B. Con istanza dell’8 agosto 2013 diretta contro CO

1, la RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di

decretare il sequestro presso la C__________ SA, Lugano, di “tutti gli averi patrimoniali depositati mediante conti o in

cassette di sicurezza e i crediti riferiti a relazioni bancarie intestate o

cointestate a CO 1, segnatamente, ma non soltanto, mediante le relazioni n. __________20

e n. __________, per un valore complessivo di EUR 5'900'458.97 al 30.4.2013”, il tutto fino a concorrenza di fr. 43'072'800.–

oltre interessi del 5% dal 14 febbraio 2013 per “risarcimento del danno da atto

illecito (art. 41 CO), da violazione contrattuale (art. 321e e 398 CO) e

da indebito arricchimento (art. 62 segg. CO)”. Quale causa del sequestro

l’istante ha indicato il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n.

4 LEF).

C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza con

decreto del 9 agosto 2013 e ordinato il sequestro secondo le modalità richieste,

alla cui esecuzione l’Ufficio esecuzione di Lugano ha proceduto immediatamente

(verbale n. __________), con istanza 20 settembre 2013 CO 1 ha presentato

opposizione al decreto di sequestro. All’udienza di discussione del 26 novembre

2013 egli ha confermato la sua opposizione, mentre la controparte ha concluso

per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede

di replica e di duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

D. In

precedenza, ossia il 23 agosto 2013, anche l’assicurazione CO 1 aveva

presentato opposizione al medesimo decreto di sequestro, facendo valere di

essere la titolare esclusiva delle relazioni sequestrate. All’udienza di discussione

del 25 novembre 2013 le parti hanno fondamentalmente confermato le rispettive

conclusioni.

E. A

garanzia dello stesso credito qui in discussione, inoltre, la RE 1 ha postulato (e ottenuto) il sequestro di altre relazioni bancarie presso la __________

SA. Il reclamo contro l’ammissione dell’op­­posizione di CO 2 a tale sequestro

è pendente davanti a questa Camera (inc. 14.2014.17), ma sarà oggetto di una sentenza

separata.

F. Statuendo

con decisione del 7 gennaio 2014 il Pretore ha accolto l’opposizione di CO 2 e

annullato il sequestro, ponendo a carico della parte sequestrante le spese

processuali di fr. 2'000.– e ripetibili di fr. 10'000.– a favore dell’opponente. Lo stesso giorno, il Pretore ha inoltre dichiarato

senza oggetto la causa promossa dalla CO 1 e l’ha stralciata dai ruoli.

G. Contro

le sentenze appena citate la RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del

20 gennaio 2014, l’uno diretto contro CO 2 (inc. 14.2014.16) e inteso a

ottenere l’an­­nullamento della sentenza, la reiezione dell’opposizione al

sequestro e la conferma dello stesso, e l’altro diretto contro la CO 1 (inc. 14.2014.15), con cui ha chiesto, in via preliminare, la sospensione della

procedura sino al passaggio in giudicato delle altre sentenze (inc. 14.2014.16

e 14.2014.17), in via principale l’annullamento della decisione di stralcio e

la conferma del sequestro, e in via subordinata il rinvio della causa al Pretore.

H. Il

17 febbraio 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo che lo concerne

e altrettanto ha fatto la CO 1 lo stesso giorno per l’altro reclamo, salvo

chiedere in via subordinata che la parte sequestrante sia tenuta a corrispondere

una garanzia di fr. 500'000.– a tenore dell’art. 273 LEF. Con ordinanza

del 25 febbraio 2014, il vicepresidente della Camera ha assegnato alla

reclamante un termine di 10 giorni per inoltrare eventuali osservazioni a tale

domanda subordinata e respinto la domanda intesa alla fissazione di un termine

per la replica, “fatto salvo il diritto a una replica spontanea riconosciuto

dalla giurisprudenza”.

I. Replicando

in modo spontaneo in entrambe le procedure di reclamo rispettivamente il 21

febbraio e il 3 marzo 2014, la RE 1 ha ribadito le sue conclusioni. Da parte

sua CO 2 ha confermato il proprio punto di vista con duplica spontanea del 28

febbraio 2014, mentre la CO 1 è rimasta silente. Il medesimo 28 febbraio la

reclamante ha notificato alla Camera nella causa di CO 2 una serie di fatti e

mezzi di prova nuovi e il 12 marzo 2014 ha notificato in entrambe le cause in esame altri fatti e mezzi di prova nuovi. La CO 1, il 27 marzo 2014, ha confermato il suo precedente allegato, mentre CO 2, con osservazioni del 3 aprile 2014, ha chiesto che ambedue le nuove notifiche non fossero ammesse agli atti.

Considerandi

in diritto: 1. Le

sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6 CPC),

contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e

278.

cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione sull’opposizione al

sequestro è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati entrambi lunedì 20 gennaio 2014 contro le

sentenze ambedue notificate al patrocinatore della reclamante l’8 gennaio, in

concreto i reclami sono tempestivi, ricordato che, per legge, ove l’ultimo giorno

del termine sia un sabato la scadenza è riportata al primo giorno feriale successivo

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF).

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente

formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono

dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle

conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3

Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

a) La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’an­­­golo della semplice

verosimiglianza se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando

liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC;

sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).

b) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi

sia prima che dopo l’emana­­­zione della sentenza di primo grado (cfr. sentenza

della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura

dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio

1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1

CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’ac­­­certamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o

arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito

il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di

considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi

raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012

del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin

in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

c) Nella

fattispecie, la sequestrante ha prodotto nuovi documenti dopo la presentazione

delle osservazioni ai reclami, ovvero dopo la chiusura dello scambio degli

allegati (v. sopra ad H). Secondo la giurisprudenza della Camera testé ricordata

tale documentazione è irricevibile. La reclamante pretende nondimeno di farla

ammettere agli atti alla stregua dei documenti acclusi alle osservazioni al

reclamo presentate dalle controparti. Essa misconosce, tuttavia, che i

documenti in questione, unitamente alle osservazioni, chiudono lo scambio degli

allegati e per tale motivo sono ricevibili. Non è comunque necessario

attardarsi sulla questione, perché, come si vedrà più in avanti (consid. 12),

la nuova documentazione proposta dalla reclamante non è di rilievo per il giudizio

odierno.

2.

In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è

concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n.

1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).

2.1

I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un’“inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’im­­por­to

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid.

4.3

), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

2.2

Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo

che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure

siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il

decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275

LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte

valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF

129.

III 207 consid. 2.3).

3.

In

virtù dell’art. 125 lett. c CPC, per semplificare il processo il giudice può

ordinare la congiunzione di più cause. In assenza di disposizioni contrarie

agli art. 308 segg. CPC, tale facoltà è anche riconosciuta ai giudici d’appello

(v. Reetz/Hilber in: Basler

Kommentar zur ZPO, 2a ed. 2013, n. 6 ad art. 316). Siccome i reclami

in esame sono diretti contro lo stesso sequestro, si giustifica, per economia

di procedura, di congiungerli e di evaderli con una sola sentenza, pur

mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono

essere impugnati anche singolarmente.

I. Reclamo

nella causa promossa da CO 2

(inc.

14.2014

)

4.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha ritenuto, sulla base della documentazione

prodotta da CO 2, più recente di quella presentata dall’istante, che le ipotesi

di reato su cui quest’ultima fonda il proprio credito, non hanno trovato conferma

nelle istanze superiori italiane, né la sequestrante ha sufficientemente

sostanziato la sua pretesa dal profilo del risarcimento per violazione contrattuale

e indebito arricchimento. In queste circostanze, il Pretore ha accolto l’opposizione

del debitore e revocato il sequestro senza esaminarne i due altri presupposti

(verosimiglianza di una causa di sequestro e dell’esistenza di beni

appartenenti al debitore).

5.

Il

reclamo della RE 1 è incentrato quasi esclusivamente sulla questione della

verosimiglianza della pretesa fatta valere nei confronti di CO 2. In merito

alla questione dell’appartenenza dei conti sequestrati, l’istante si limita a

produrre un verbale d’interrogatorio del convenuto, in cui egli dichiara di

essere il beneficiario della polizza d’assicura­zione conclusa con la C__________ (reclamo ad n. 81). CO 2, invece, sostiene che i conti sequestrati non sono suoi,

bensì della società CO 1, come sentenziato dal Tribunale federale il 5 febbraio

2014.

nella causa relativa al sequestro penale degli stessi conti (osservazioni

ad n. 73 e 81).

6.

Giusta

l’art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a CPC, il giudice entra nel me­rito di un’azione

o di un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, fra cui rientra

segnatamente l’interesse degno di protezione dell’attore o dell’istante. L’esigenza

di un interesse vale pure per l’opposizione al sequestro, l’art. 278 cpv. 1 LEF

precisando che l’opponente deve essere “toccato nei suoi diritti”, così come per il reclamo contro la decisione su

opposizione nel senso dell’art. 278 cpv. 3 LEF (Reiser

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 20 ad art. 278 LEF

con rinvio). Ora, nella misura in cui il debitore è il destinatario del

sequestro, la legittimazione ad interporre opposizione e ad impugnare la

decisione su opposizione deve in linea di massima essergli riconosciuta (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

9a ed. 2013, n. 65 ad § 51; Reiser,

op. cit., n. 21 e 44 ad art. 278), tranne quando egli sostiene che i

beni sequestrati appartengono a terzi e non rende verosimile un interesse

proprio ad opporsi al sequestro (sentenze della CEF 14.2013.131

del 10 ottobre 2013 consid. 3; 14.2011.216 del 29 febbraio 2012 consid.

8; 14.2011.85 del 28 luglio 2011 consid. 5; 14.2010.40 del 18 giugno 2010

consid. 2.1, RtiD 2011 I 774 n. 59c; 14.2004.109 del 26 gennaio 2005 consid.

3.

).

Ora,

già in prima sede (v. verbale dell’udienza del 26 novembre 2013, pag. 16 ad n.

40-43), e ancora davanti a questa Camera (sopra consid. 5), CO 2 contesta di

essere titolare dei conti sequestrati, anche solo a titolo fiduciario. Oltre a

negare qualsiasi diritto riguardo a quei conti, egli neppure concretizza né

giustifica di avere un (altro) interesse attuale, concreto e personale ad opporsi

al sequestro, tanto meno ove si pensi che il preteso vero titolare – la CO 1 – è intervenuto in difesa dei propri interessi interponendo con atto proprio opposizione

al sequestro. In queste circostanze, il Pretore non sarebbe dovuto entrare in

materia sull’opposizione formulata da CO 2, ma avrebbe dovuto dichiararla

irricevibile per carenza d’in­teresse degno di protezione dell’opponente (art.

59.

cpv. 1 e 2 lett. a, 60 CPC). Ricordato che i presupposti processuali devono

essere verificati in ogni stadio della causa fino all’emanazione della sentenza

(DTF 133 III 542 consid. 4.2), anche in sede di ricorso (DTF 116 II 386 consid.

2; Zürcher in: Sutter-Somm/Ha­senbö­hler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 15 ad art. 60

CPC; Domej in: Schwei­zerische ZPO, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 2 ad art. 60 CPC; Zingg

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 34 ad art. 60 CPC),

ancorché per un motivo diverso da quello invocato dalla sequestrante il reclamo

va accolto, nel senso di dichiarare irricevibile l’opposizione interposta da CO

2.

II. Reclamo

nella causa promossa da CO 1

(inc.

14.2014

)

7.

Nella

decisione impugnata, ricordato l’accoglimento dell’opposi­­­zione formulata da CO

2.

nella causa parallela e la consecutiva revoca del sequestro, il Pretore ha

dichiarato l’op­­posizione di CO 1 senza oggetto e ha stralciato la causa dai

ruoli. La RE 1 contesta la decisione, facendo valere che non era dato alcun

motivo di stralcio, le parti non avendo convenuto di stralciare la causa né la

stessa essendo diventata senza oggetto. Chiede quindi di annullare la sentenza

impugnata, di respingere l’opposizione e di confermare il sequestro, sostenendo

che siano tuttora adempiuti i tre presupposti per il mantenimento della misura.

In via preliminare, la reclamante postula la sospensione della causa fino al

passaggio in giudicato delle altre due procedure di reclamo (inc. 14.2014.16 e

17).

8.

Sia

la parte sequestrante che il Pretore errano quanto all’ordine in cui le cause

in rassegna devono (o dovevano) essere trattate. Come visto, essendo l’opposizione

del debitore irricevibile per carenza d’interesse degno di protezione, non

erano dati motivi – e non ne sussistono tuttora – per sospendere la causa

relativa all’opposizione formulata dalla società che si pretende titolare dei

crediti sequestrati o per aspettare il giudizio sull’altra o le altre cause

prima di statuire su quella in oggetto. La sentenza impugnata andrebbe quindi

annullata e la causa rinviata al Pretore per nuovo giudizio. Siccome, tuttavia,

la causa è già matura per il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b

CPC), la Camera è abilitata a statuire essa stessa sull’opposizione al

sequestro, come del resto postulato sia dalla stessa reclamante che da CO 2.

9.

In

merito al presupposto dell’esistenza e dell’appartenenza dei beni sequestrati,

la reclamante contesta che la CO 1 sia proprietaria delle polizze di

assicurazione sequestrate, facendo valere che i premi sono stati pagati da CO 2,

ch’egli conserva il diritto di rescinderle e di riscattarle, e quindi di ridiventare

proprietario di quanto pagato, senza dimenticare che lui stesso ha dichiarato

nel procedimento penale di esserne il beneficiario e le ha menzionate come sue

nella procedura di amnistia fiscale parziale italiana (scudo Tremonti) (reclamo,

n. 46 e 98). Il fatto che il potere di disporre degli attivi sequestrati sia

rimasto a CO 2 risulterebbe poi dal fatto ch’egli ha modificato l’intestazione

delle polizze, sostituendovi la __________ F__________ (n. 65). Premesso che le polizze d’assicurazione sulla

vita rientrano nella categoria dei “mantelli assicurativi” (insurance wrapper),

i quali notoriamente – a suo giudizio – sono uno strumento volto a impedire

l’identifica­­­zione del reale proprietario degli averi patrimoniali che l’assicura­­to

trasferisce all’assicuratore quale premio unico – rischio evidenziato in due

comunicazioni della FINMA (n. 9/2010 e 18/2010) –, la reclamante reputa i

diritti vantati dalla CO 1 abusivi (art. 2 CC) e quindi non meritevoli di tutela

(“ex iniuria non oritur ius”) (n. 48 segg.).

Che le

polizze siano state costituite per celare la reale origine dei fondi risulta

secondo la sequestrante dal fatto che la C__________ ha segnalato all’autorità

competente (il MROS) il sospetto di riciclaggio di denaro in merito ai conti

poi sequestrati (n. 55). E poiché il contratto d’assicurazione è nullo, a mente

della reclamante gli averi intestati a nome dell’assicurazione sono da

considerare tuttora proprietà del debitore, fermo restando, comunque, che il

sequestro comprende anche i crediti che CO 2 vanta nei confronti della CO 1 (n.

48). Ad ogni modo, puntualizza la reclamante, si può applicare per analogia al

caso di specie la giurisprudenza secondo cui è possibile sequestrare il conto

formalmente intestato a una società di sede ove il debitore ne sia l’avente

diritto economico e abbia abusivamente fatto capo a tale sotterfugio per

sottrarre i propri beni al sequestro (n. 60). Orbene, indizi sull’origine

perlomeno dubbia della provenienza degli attivi depositati sarebbero stati noti

ai dipendenti della CO 1 o comunque lo sarebbero dovuti essere dal momento che

l’assicurazione fa parte dello stesso gruppo del C__________ (n. 67-68).

10.

Nelle

sue osservazioni, CO 2 ricorda anzitutto che l’ordine di perquisizione e di

sequestro penale della nota relazione bancaria (decretato dal Procuratore

pubblico ticinese) è stato annullato dalla Corte dei reclami penali del

Tribunale d’ap­­pello (CRP) con decisione del 4 dicembre 2013, con cui ha statuito

che la CO 1 aveva acquistato i valori patrimoniali sequestrati in buona fede

nel 2009, ossia alcuni anni prima che emergessero i fatti che hanno portato il

debitore in carcere, e si era impegnata a fornire una controprestazione

adeguata. D’al­­tronde, il ricorso in

materia penale interposto contro tale sentenza dalla RE 1 è stato respinto dal

Tribunale federale il 5 febbraio 2014 (osservazioni, pag 2-4 n. 1-3). La CO 1, inoltre, evidenzia come i fondi depositati presso la C__________ sono accantonamenti (o provvigioni tecniche) su conti propri imposti dal diritto

della sorveglianza lussemburghese, che garantiscono l’insieme degli assicurati

(pag. 6 n. 5) e sono insequestrabili secondo la giurisprudenza della Corte d’appel­lo

del Lussemburgo. Per l’opponente, l’operazione non era del resto idonea a consentire

al debitore di sottrarsi ai propri obblighi verso la sequestrante, dal momento

che le sarebbe bastato, per raggiungere il suo obiettivo, chiedere il sequestro

dei diritti assicurativi anziché dei conti (pag. 8 n. 11).

11.

Il

sequestro può colpire soltanto beni di proprietà del debitore, rispettivamente

crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; DTF 105 III 112),

atteso che per costante giurisprudenza del Tribunale federale determinante al

riguardo è in linea di principio la realtà giuridica e non quella economica

(DTF 107 III 104 consid. 1; Amonn/Walther, op. cit.,

n. 7 ad § 51): sono quindi esclusi dal sequestro, in quanto considerati beni di

terzi, tutti quelli che secondo le regole del diritto civile appartengono ad

una persona fisica o giuridica diversa dal debitore sequestrato (DTF 106 III

89, 105 III 112). Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità

economica fra il debitore escusso e il terzo (DTF 105 III 112-113, 102 III 165

segg.). Pertanto, nella misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si

trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante

deve rendere verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore

sequestrato (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio

concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag.

119; Stoffel in: Basler Kommentar,

SchKG III, 2a ed. 2010, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272

LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente

a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (CEF 18

ottobre 2005 inc. 14.2005.67, RtiD 2006 I 770 n. 83c, consid. 3.4)

11.1

Perché

si giustifichi il sequestro di beni formalmente intestati a un terzo, in altri

termini, il sequestrante deve anzitutto indicare nell’istanza l’identità del

terzo e poi rendere verosimile l’esisten­za di una connivenza tra il terzo e il

debitore volta a ledere gli interessi dei creditori di quest’ultimo tramite

atti di disposizione revocabili (giusta gli art. 285 segg. LEF) o manifestamente

abusivi, a prescindere dalla forma giuridica adottata (donazione, cessione

fiduciaria, trasferimento ad un trust o a una società, ecc.). In assenza d’indizi

d’abuso non v’è motivo di dipartirsi dalla regola secondo cui vanno sequestrate

in primo luogo le pretese del fiduciante nei confronti del fiduciario e non

direttamente i beni intestati a quest’ultimo (sentenza della CEF 14.2010.40 del

18.

giugno 2010, RtiD 2011 I 774 seg. n. 59c, consid. 3.2).

11.2

Nel caso specifico, i conti sequestrati (n. __________

e __________, con saldi stimati rispettivamente in € 3'382'067.18 e in

€ 2'518'391.79 al 30 aprile 2013) sono intestati alla CO 1 (__________)

(doc. B e C nell’inc. SO.2013.3471), che è anche indicata nella documentazione

bancaria quale avente diritto economico dei medesimi conti (doc. 4 nell’inc.

SO.2013.3471 e doc. 15-16 acclusi al reclamo). In base a tale documentazione il

presupposto dell’art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF appare manifestamente non adempiuto.

11.3

La

reclamante, invero, sostiene che il proprietario delle polizze di assicurazione

è CO 2, perché ne ha pagato il premio e avrebbe conservato il diritto di

rescinderle e di riscattarle, quindi di ridiventare proprietario di quanto

pagato, come da lui stesso dichiarato nel procedimento penale e nella procedura

di amnistia fiscale parziale italiana (scudo Tremonti) (reclamo, n. 46 e 98).

Potrà anche essere, ma tale circostanza non ha rilevanza nella procedura in rassegna,

poiché l’oggetto del sequestro sono i due summenzionati conti e non le polizze

d’assicura­­­zione, peraltro nemmeno versate agli atti (v. sotto consid. 11.9).

Poco giova, quindi, approfondire il tema.

11.4

La

reclamante argomenta anche che la costituzione delle polizze d’assicurazione

sulla vita quali “mantelli assicurativi” (insurance wrapper) avrebbe

avuto lo scopo d’impedire l’identificazione del reale proprietario degli averi

patrimoniali che CO 2 ha trasferito alla CO 1 quale premio unico, e che quest’ultima

avrebbe dovuto rendersene conto, sicché sia il contratto d’assicurazione sia il

trasferimento degli averi sequestrati sarebbero nulli o perlomeno abusivi, ciò

che ne giustificherebbe il sequestro. Sennonché il tipo di assicurazione in questione

non risulta vietato né in Svizzera né nel Lussemburgo, di modo che non si può

dire che la costituzione delle polizze in questione sia di per sé abusiva. Ciò detto, non si disconosce che le comunicazioni

della FINMA (doc. Z e A2 inc. SO.2013.3471) citate dalla reclamante hanno

messo in rilievo l’esistenza di rischi di abuso. Tuttavia, come per i

conti bancari di cui il debitore è l’avente diritto economico sulla scorta del

formulario A, l’esistenza di un abuso ai danni dei creditori dipende dalle circostanze

concrete della fattispecie, che devono essere descritte e rese verosimili dal sequestrante,

in particolare in merito al presupposto della connivenza tra terzo e debitore.

11.5

Al

proposito, la reclamante invoca il fatto che le relazioni bancarie in questione

sono state sequestrate anche penalmente dal Ministero pubblico ticinese e

segnalate dalla C__________ SA al MROS per sospetto di riciclaggio (reclamo n.

54-55). A parte il fatto che il sequestro penale è stato poi annullato dalla

Camera dei ricorsi penali (doc. 6 accluso al reclamo) – la cui decisione è

stata confermata dal Tribunale federale (doc. 2 annesso alle osservazioni all’appello)

–, la reclamante non allega, e neppure appare verosimile, che la CO 1, nel 2009, fosse in possesso delle informazioni acquisite dal Ministero pubblico a

cavallo tra il 2012 e il 2013. Quanto alla segnalazione al MROS, essa risulta

avere quale origine articoli di stampa relativi alla procedura penale italiana

(doc. T inc. SO.2013.3471) pubblicati verosimilmente nel 2013. Gli indizi

citati dalla reclamante mancano dunque di pertinenza.

11.6

Non

giova neppure alla tesi della reclamante il fatto che la CO 1 sia menzionata nella documentazione di apertura dei noti sottoconti sia quale titolare

sia quale avente diritto economico (doc. 4), perché a quel momento (nel

novembre 2009) le comunicazioni della FINMA indicate nel reclamo (n. __________

del 27 aprile 2010 e n. __________ del 30 ottobre 2010) non erano ancora state

emanate.

11.7

Non

è destinata a miglior sorte la censura secondo cui la CO 1 assumerebbe un comportamento contraddittorio – quindi abusivo – nel rivendicare attivi

che secondo il contratto d’assicurazione, da essa stessa redatto e

sottoscritto, CO 2 potrebbe in ogni tempo ricevere di ritorno gli attivi

trasferiti all’assicuratore esigendo “l’adempimento delle polizze” (reclamo ad

66). Quali siano le condizioni di tale restituzione o riscatto non è però dato

di sapere perché le polizze non figurano agli atti. Fatto sta che la reclamante

non pretende che tali presupposti siano realizzati e che la titolarità del

conto sia (ri)pas­sata al debitore. Non appare così abusivo da parte dell’assicura­­tore

far valere diritti che gli spettano in base al contratto di assicurazione. Né

si giustifica di fare astrazione dei rapporti di diritto civile in un caso che

non sembra manifestamente abusivo, giacché la creditrice avrebbe potuto ottenere

un risultato equivalente, ma conforme all’ordine giuridico, sequestrando i

diritti dell’assi­­­curato nei confronti dell’assicuratore.

11.8

Secondo

la reclamante anche agli occhi dei dipendenti della CO 1 il patrimonio del

debitore sarebbe dovuto già nel 2009 apparire manifestamente sproporzionato

rispetto al suo salario, di circa € 200'000.– all’anno, ciò che risultava

dai documenti disponibili presso il C__________, a suo dire facilmente

accessibili agli impiegati dell’assicurazione, la quale fa parte dello stesso

gruppo della banca (n. 67-68). La reclamante pare tuttavia dimenticare che

accanto a un reddito lavorativo di 250 a 300'000.– l’anno, la banca aveva accertato che il patrimonio complessivo di CO 2 ammontasse da € 11 a 12

milioni, costituito per metà di terreni e immobili donati dal padre (doc. 17 e

18.

annessi al reclamo). La reclamante non pretende che tali informazioni siano

false. Risulta dunque alquanto audace sostenere che l’assicurazione avrebbe dovuto

sospettare l’origi­­ne asseritamente dubbia dei fondi ricevuti dal debitore,

mentre la stessa reclamante, nella sua qualità di datrice di lavoro, dice di

averlo scoperto anni dopo.

11.9

Contrariamente,

infine, a quanto sostiene la reclamante (reclamo ad n. 48), il sequestro in

esame non comprende i crediti che CO 2 vanta nei confronti della CO 1. La

misura mira infatti unicamente gli averi di ogni sorta del debitore “presso C__________

SA” (sopra ad B), compresi i crediti ch’egli vanta contro la banca. Non

concerne invece i crediti nei confronti di terzi, in particolare le polizze d’assicurazione

concluse con la CO 1. Del resto, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, il sequestro di diritti del debitore esige almeno che il terzo debitore

sia nominato (cfr. DTF 126 III 97 consid. 4a, 130 III 581 consid. 2.2.1),

ciò che nella fattispecie non è il caso per quanto riguarda l’opponente. In definitiva,

difettando uno dei presupposti per la conferma del sequestro, il reclamo dev’essere

respinto senza necessità di esaminare le altre due condizioni.

12.

A

scanso di equivoco, giova precisare che le allegazioni e i mezzi di prova nuovi

presentati dalla reclamante con la replica spontanea del 3 marzo 2014 nulla

mutano alle precedenti considerazioni. Essi riguardano infatti esclusivamente

la questione della verosimiglianza del credito vantato dalla sequestrante. L’unico

accenno, indiretto, al presupposto dell’appartenenza dei beni sequestrati

consiste nell’affermare che il decreto 17 febbraio 2014 del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto di __________ (doc. 21, pag. 2-3), dal quale risulterebbe che i

primi reati contestati a CO 2 risalgano al 2008, smentisce “clamorosamente” l’af­­fermazione

della CRP, secondo cui l’assicurazione conclusa con la CO 1 è stata stipulata (nel 2009) alcuni anni prima che emergessero i fatti che hanno portato

il debitore in carcere (replica, pag. 17 ad f). In realtà, clamorosa è semmai

la svista della reclamante che confonde la data di commissione dei pretesi

reati e quella in cui sono emersi alla luce, o quantomeno a conoscenza delle

autorità penali. E dal decreto del 17 febbraio 2014 menzionato non si evince

che la CO 1 dovesse sospettarne l’esistenza già nel 2009.

13.

In

definitiva, il reclamo va respinto e la sentenza impugnata riformata nel senso dell’accoglimento

dell’opposizione al sequestro. Visto che tale esito corrisponde a quanto

richiede la CO 1 nella conclusione principale delle osservazioni al reclamo, la

richiesta di garanzia (ex art. 273 LEF) formulata in via subordinata diventa

senza oggetto.

III.

Spese e ripetibili, valore litigioso

14.

Le spese processuali (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61

cpv. 1 OTLEF) e le ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) seguono la soccombenza

di CO 2 nel primo reclamo e della reclamante nel secondo (art. 106 cpv. 1 CPC).

Le ripetibili vanno fissate in base al valore litigioso di fr. 5'900'458.97,

equivalente al saldo dei due conti sequestrati al 30 aprile 2013 (cfr. DTF

139.

III 195 consid. 4.3.2). Nella commisurazione dell’in­den­nità relativa al

primo procedimento giova tenere conto del carattere sommario della procedura e

della sua difficoltà tutto sommato limitata nella misura in cui si esaurisce in

un giudizio d’irricevibilità dell’opposizione (art. 11 cpv. 5 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili [RL 3.1.1.7.1]).

15.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come visto, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le

procedure di reclamo promosse da RE 1 contro CO 1 (n. 14.2014.15) e CO 2

(n. 14.2014.16) sono congiunte.

2. Il

reclamo diretto contro la CO 1 (n. 14.2014.15) è respinto nel senso che il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è riformato come segue:

1. L’opposizione al sequestro è accolta e di

conseguenza il sequestro n. __________ (SO.2013.3275) è annullato.

3. La

tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 1'000.–, già anticipata dalla

reclamante, rimane a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1 fr. 20'000.– per

ripetibili.

4. Il

reclamo diretto contro CO 2 (n. 14.2014.16) è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono riformati come segue:

1. L’opposizione al sequestro è irricevibile.

2. La tassa

e le spese di giudizio di complessivi fr. 2'000.– sono posti a carico

della parte opponente, che rifonderà alla controparte fr. 10'000.– per

ripetibili.

5. La

tassa di giustizia per il reclamo n. 14.2014.16, di fr. 2'000.–, già

anticipata dalla reclamante, è posta a carico di CO 2, che rifonderà alla

reclamante fr. 10'000.– per ripetibili.

6. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).