14.2014.150
Rigetto definitivo dell’opposizione. Asserita carente motivazione della sentenza di rigetto. Multa disciplinare in ambito fiscale. Assenza di titolo per le tasse di diffida. Censure di merito irricevi
13 aprile 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.150
Lugano
13 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa n. 269/A/14/S (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
promossa con istanza 14 aprile 2014 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)
contro
__________ RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2014 presentato
dall’__________ RE 1 contro la decisione emessa il 23 giugno 2014 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso l’__________ RE 1
per l’incasso di una multa disciplinare di fr. 900.– in virtù del decreto
n. __________ emesso il 16 aprile 2013 dall’Ufficio circondariale di tassazione
di Lugano-Città, e di due tasse di diffida di fr. 30.– ognuna del 15 marzo
e del 22 giugno 2013.
B. Avendo
l’__________ RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14
aprile 2014 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano. Nel termine impartito, prorogato fino
al 18 giugno 2014, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dello stesso 18 giugno.
C. Statuendo con decisione 23 giugno 2014, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.– e
un’indennità di fr. 40.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’__________ RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2014, chiedendo
di accertarne la nullità e in subordine di annullarla.
Nelle sue osservazioni del 19 febbraio 2015, l’istante ha postulato la reiezione
del reclamo e la conferma della decisione impugnata.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 luglio 2014 contro la sentenza notificata all’__________ RE 1
l’ultimo giorno di giacenza postale, il 2 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che l’eccezione di
sproporzionalità sollevata dalla convenuta riguardo alla multa e le
giustificazioni in merito al ritardo nell’espletare la pratica fiscale
avrebbero dovute essere esposte in tempi opportuni e comunque non potevano essere
prese in considerazione in sede di rigetto dell’opposizione.
3. Nel
reclamo l’__________ RE 1, rievocati i motivi per cui ritiene sproporzionata la
multa inflittale per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2011 e
ricordati i contatti presi con l’autorità fiscale per spiegare i motivi del
ritardo, rimprovera al Giudice di pace di non essersi determinato sulle sue
censure e di conseguenza conclude per la nullità della decisione impugnata per
carenza di motivazione e diniego di giustizia. Invoca d’altronde una violazione
dell’art. 80 LEF, sostenendo che la multa “non integra i requisiti di un titolo
di rigetto definitivo dell’esecuzione”.
4. Dalla censura di carente motivazione della
decisione impugnata va subito sgombrato il campo. È giurisprudenza consolidata
che il giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola censura delle
parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a
trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art.
238 lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire
la portata della decisione e valutare
con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134
I 88 consid. 4.1 con richiami). Nel caso specifico, ancorché in modo alquanto succinto il Giudice di
pace, invero, ha motivato il suo rifiuto di esaminare le censure sollevate dall’escussa,
rilevando ch’esse erano state formulate quasi un anno dopo l’emissione della
decisione di multa – la
quale era nel frattempo passata in giudicato – e che comunque non potevano
essere prese in considerazione da lui, giustificando in definitiva l’accoglimento
dell’istanza con un rinvio all’art. 80 LEF. Si capisce pertanto – o almeno un
avvocato lo dovrebbe capire – che il giudice di pace, a ragione come si vedrà
in seguito (consid. 7), si è ritenuto incompetente per statuire su censure
rivolte a una decisione di un’altra autorità (fiscale) passata in giudicato, e
ha considerato tale decisione un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Non si verifica
neppure alcun diniego di giustizia formale, dato che il Giudice di pace ha dato
Considerandi
all’escussa la possibilità di esprimersi sull’istanza e si è determinato sulle
sue osservazioni, seppure non nel senso da questa auspicato. Nulla osta,
quindi, all’esame del reclamo nel merito.
5.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Nella
fattispecie, la decisione 16 aprile 2013 allegata all’istanza, con cui
l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città ha inflitto all’escussa
una multa disciplinare di fr. 900.– per non avere consegnato la
dichiarazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta
2011, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per
tale importo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. L’affermazione contraria
della reclamante non è motivata. La decisione risulta comunque esecutiva e
addirittura definitiva, l’escussa non avendo dimostrato – né invero allegato –
di avere interposto reclamo contro la decisione del 16 aprile 2013.
6.2
Per
quanto riguarda invece le tasse di diffida del 15 marzo e del 22 giugno 2013
(di fr. 30.– ognuna), non figurano agli atti né le diffide in questione né
decisioni che ne attestino l’esistenza e l’importo. E gli unici allegati
menzionati sull’istanza sono il precetto esecutivo e il decreto di multa. In
altre parole difetta ogni titolo di rigetto per queste tasse. La decisione
impugnata deve dunque essere rettificata nel senso di limitare il rigetto
definitivo dell’opposizione a fr. 900.–.
7.
In virtù dell’art. 81 cpv.
1.
LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che
dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è
stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione
verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura
che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di
rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, come visto la reclamante
avanza solo censure che avrebbe già potuto invocare impugnando la decisione
fiscale sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. Essendo ormai
definitiva, essa non può più essere contestata, men che meno davanti al giudice
del rigetto, che è funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 2
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo
formulato alcuna domanda al proposito. Vista l’esiguità dell’esito conseguito
dalla reclamante, oltretutto per motivi addotti d’ufficio dalla Camera, il
Dispositivo
dispositivo su spese e ripetibili di prima sede può rimanere immutato. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 960.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. 1653913 dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 900.–.
Per
il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 140.– e a
carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 10.–.
3. Notificazione
a:
–;
–Ufficio esazione
e condoni, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).