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Decisione

14.2014.150

Rigetto definitivo dell’opposizione. Asserita carente motivazione della sentenza di rigetto. Multa disciplinare in ambito fiscale. Assenza di titolo per le tasse di diffida. Censure di merito irricevi

13 aprile 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che l’eccezione di

sproporzionalità sollevata dalla convenuta riguardo alla multa e le

giustificazioni in merito al ritardo nell’espletare la pratica fiscale

avrebbero dovute essere esposte in tempi opportuni e comunque non potevano essere

prese in considerazione in sede di rigetto dell’opposizione.

3. Nel

reclamo l’__________ RE 1, rievocati i motivi per cui ritiene sproporzionata la

multa inflittale per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2011 e

ricordati i contatti presi con l’autori­­tà fiscale per spiegare i motivi del

ritardo, rimprovera al Giudice di pace di non essersi determinato sulle sue

censure e di conseguenza conclude per la nullità della decisione impugnata per

carenza di motivazione e diniego di giustizia. Invoca d’altronde una violazione

dell’art. 80 LEF, sostenendo che la multa “non integra i requisiti di un titolo

di rigetto definitivo dell’esecuzione”.

4. Dalla censura di carente motivazione della

decisione impugnata va subito sgombrato il campo. È giurisprudenza consolidata

che il giudice non è tenuto a esporre esplicitamente ogni singola censura delle

parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a

trattare quelle di rilievo per il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art.

238 lett. g CPC) dev’essere redatta in modo tale che l’interessato possa capire

la portata della decisione e valutare

con cognizione di causa se deferire il litigio all’autorità superiore (DTF 134

I 88 consid. 4.1 con richiami). Nel caso specifico, ancorché in modo alquanto succinto il Giudice di

pace, invero, ha motivato il suo rifiuto di esaminare le censure sollevate dall’escus­­sa,

rilevando ch’esse erano state formulate quasi un anno dopo l’emissione della

decisione di multa – la

quale era nel frattempo passata in giudicato – e che comunque non potevano

essere prese in considerazione da lui, giustificando in definitiva l’accogli­­mento

dell’istanza con un rinvio all’art. 80 LEF. Si capisce pertanto – o almeno un

avvocato lo dovrebbe capire – che il giudice di pace, a ragione come si vedrà

in seguito (consid. 7), si è ritenuto incompetente per statuire su censure

rivolte a una decisione di un’altra autorità (fiscale) passata in giudicato, e

ha considerato tale decisione un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. Non si verifica

neppure alcun diniego di giustizia formale, dato che il Giudice di pace ha dato

Considerandi

all’escussa la possibilità di esprimersi sull’istanza e si è determinato sulle

sue osservazioni, seppure non nel senso da questa auspicato. Nulla osta,

quindi, all’esame del reclamo nel merito.

5.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Nella

fattispecie, la decisione 16 aprile 2013 allegata all’istanza, con cui

l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città ha inflitto all’escussa

una multa disciplinare di fr. 900.– per non avere consegnato la

dichiarazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta

2011, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per

tale importo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. L’affermazione contraria

della reclamante non è motivata. La decisione risulta comunque esecutiva e

addirittura definitiva, l’escussa non avendo dimostrato – né invero allegato –

di avere interposto reclamo contro la decisione del 16 aprile 2013.

6.2

Per

quanto riguarda invece le tasse di diffida del 15 marzo e del 22 giugno 2013

(di fr. 30.– ognuna), non figurano agli atti né le diffide in questione né

decisioni che ne attestino l’esistenza e l’importo. E gli unici allegati

menzionati sull’istanza sono il precetto esecutivo e il decreto di multa. In

altre parole difetta ogni titolo di rigetto per queste tasse. La decisione

impugnata deve dunque essere rettificata nel senso di limitare il rigetto

definitivo dell’op­posizione a fr. 900.–.

7.

In virtù dell’art. 81 cpv.

1.

LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che

dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è

stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione

verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura

che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di

rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, come visto la reclamante

avanza solo censure che avrebbe già potuto invocare impugnando la decisione

fiscale sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. Essendo ormai

definitiva, essa non può più essere contestata, men che meno davanti al giudice

del rigetto, che è funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 2

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo

formulato alcuna domanda al proposito. Vista l’esiguità dell’esito conseguito

dalla reclamante, oltretutto per motivi addotti d’ufficio dalla Camera, il

Dispositivo

dispositivo su spese e ripetibili di prima sede può rimanere immutato. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 960.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. 1653913 dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 900.–.

Per

il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già

anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 140.– e a

carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 10.–.

3. Notificazione

a:

–;

–Ufficio esazione

e condoni, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).