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Decisione

14.2014.151

Reclamo contro fallimento senza preventiva esecuzione. Ripresa dei pagamenti. Solvibilitâ resa verosimile malgrado l'esistneza di numerose esecuzioni sospese da opposizione

26 agosto 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i debiti per cui l’istante aveva chiesto il fallimento. A controparte il

reclamo non è stato intimato, i suoi crediti essendo stati saldati.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 15 luglio 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE 1 l’8 luglio 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni

di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono

avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseu­donova o “unechte

Nova” –, se questi si sono verificati anteriormente alla

decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece

invochi fatti successivi – detti nova autentici o

in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve

inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste

regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione,

l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenze del Tribunale

federale 5A_711/2012 del 17 dicembre 2012, consid. 5.2, e 5A_14/2011 del 9 agosto 2011 consid. 3.4, con rimandi).

Nel

caso specifico, RE 1 produce con il reclamo tre documenti (doc. EE-GG) che

attestano diversi pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento. Per i

suddetti motivi sono quindi in sé ricevibili ma il fallimento potrà essere annullato

solo se la reclamante, oltre a dimostrare la ripresa dei suoi pagamenti, avrà reso

verosimile la propria solvibilità (v. sotto consid. 4).

3.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF, il creditore può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro il debitore

soggetto alla procedura di fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti.

3.1

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili, lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi

confronti interponendo sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare

anche debiti di minima importanza. Non occorre tuttavia che il debitore

interrompa tutti i suoi pagamenti, è sufficiente che il rifiuto di pagare verta

su una parte essenziale delle sue attività commerciali. Perfino un solo debito

permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il debito è importante e

se il rifiuto di pagare è durevole; ciò può essere segnatamente il caso quando

il debitore rifiuta di tacitare il suo principale creditore (sentenze del

Tribunale federale 5A_711/2012 [citata sopra al consid. 2], consid. 5.2, e

5A_439/2010 dell’11 novembre 2010 consid. 4, con rinvii). La sospensione dei

pagamenti non deve essere soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di

una situazione durevole (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2011 [citata

sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.2

Con il reclamo RE 1 ha prodotto uno scritto 15 luglio 2014 (doc. EE), con cui l’istante attesta che la debitrice ha pagato

fr. 8'607.– a saldo delle esecuzioni n. __________, __________ e __________

e che non risultano più a quella data contributi scoperti a carico della

fallita. Altri due creditori confermano poi la ripresa dei pagamenti da parte

della reclamante (doc. FF e GG). Si può così ritenere che la causa di

fallimento dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF non sussiste più.

4.

Come

già menzionato (sopra consid. 2), essendo la ripresa dei pagamento successiva

alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito

della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della

decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

4.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità

del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non

devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la

possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a

priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa

verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti

pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

4.2

Dall’estratto

delle esecuzioni dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona al 19 agosto 2014 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 25 esecuzioni

per un importo complessivo di fr. 395'862.33. Per due esecuzioni, per le

quali nel corso del 2013 è stata emessa la comminatoria di fallimento, la

reclamante sostiene di essere in procinto di trovare un accordo con i relativi

creditori, il che appare verosimile, visto che il fallimento non è ancora stato

chiesto. Ciò vale anche per l’esecuzione n. __________, che d’altronde verte su

un importo modesto di fr. 823.25. Due altre procedure risultano per ora

sospese, una da un ricorso all’Autorità di vigilanza e l’altra in attesa della

produzione dell’attestato di passaggio in giudicato della sentenza di rigetto

dell’opposizione. Un’ulteriore esecuzione (n. __________) è stata pagata

l’11 giugno 2014 mentre in un’altra (n. __________), promossa dalla __________

__________ e giunta alla domanda di realizzazione, la reclamante asserisce di

versare acconti, il che appare verosimile vista la diminuzione del capitale

dagli iniziali fr. 19'315.30 agli attuali fr. 17'529.50. Nelle

rimanenti 19 esecuzioni (per totali fr. 342'827.30) la reclamante ha interposto

opposizione. Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 19 agosto 2014

– ricordato che la reclamante ha spostato la sede da __________ a il 3 febbraio

2014.

(v. estratto dal Registro di commercio, doc. B) – si evince che nei

confronti di quest’ultima sono pendenti 9 esecuzioni per complessivi

fr. 72'444.–, tutte colpite anch’esse da opposizione. Da ambedue gli

estratti non si evincono attestati di carenza di beni a carico della convenuta.

4.3

Determinante

nella fattispecie è che la reclamante ha reso verosimile di aver pagato, tra

giugno del 2013 ed agosto del 2014, fr. 109'401.30 (doc. da M a V e da FF

a OO) – in particolare fr. 14'139.– (e non fr. 13'105.50)

nell’esecuzione n. __________ (doc. R) –, di aver accettato, con il consenso

della procedente, di liberare un deposito di garanzia affitti ad estinzione

dell’esecuzione n. __________ di fr. 10'380.– (doc. V) e saldato tre

esecuzioni della CO 1 (n. __________, __________ e __________) per oltre

complessivi fr. 45'000.– (doc. EE, MM e PP). In tutto, la reclamante risulta

quindi aver estinto in tale lasso di tempo esecuzioni per oltre

fr. 160'000.– a fronte di un saldo attuale delle esecuzioni non sospese da

opposizione di circa fr. 53'000.–. Tra gli estratti al 15 luglio 2014

prodotti dalla reclamante (doc. MM e QQ) e quelli al 19 agosto 2014 assunti

d’ufficio dalla Camera, il totale delle esecuzioni è diminuito di quasi

fr. 20'000.–. Ciò indizia indubbiamente a favore di una certa solvibilità

della reclamante.

4.4

Vero è che il numero e l’ammontare elevati di esecuzioni sospese da

opposizione (28 per fr. 415'271.30) potrebbero lasciare pensare che la

reclamante interponga sistematicamente opposizione per ovviare a seri problemi

di liquidità. Sennonché la reclamante ha reso verosimile che in quattro

esecuzioni (n. __________, __________, __________ e __________)

il tentativo del procedente di far rigettare l’opposizione da essa interposta è

fallito (doc. Z a CC). Nella seconda e nella terza procedura, d’altronde, uno

dei motivi del rigetto dell’opposizione è stato il fatto che la società escussa

aveva reso verosimile che la firma sul contratto invocato quale titolo di

rigetto non fosse del suo amministratore unico, ciò che conferisce una certa

parvenza di attendibilità all’affermazione della reclamante secondo cui parte

dei crediti posti in esecuzione nei suoi confronti sarebbero riconducibili ad

atti di gestione non autorizzati eseguiti da due suoi dipendenti – __________ e

__________ –, che nel giugno del 2013 hanno rassegnato le dimissioni,

rinunciando a tutte le pretese salariali arretrate (doc. G e H). Per quanto

attiene alle altre esecuzioni la maggior parte di esse risultano sospese da

opposizione già dall’anno scorso, sicché il loro incasso non appare imminente.

4.5

Tutto

considerato ciò porta a ritenere che la reclamante pare disporre di sufficiente

liquidità per far fronte, a breve, ai suoi impegni avverati o quanto meno che

la sua situazione finanziaria è sensibilmente migliorata. Si può quindi

affermare che la capacità di pagamento della convenuta appare più probabile che

la sua incapacità di pagamento. Ad ogni modo la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (v. sopra

consid. 4.1). Le precedenti considerazioni portano a concludere che il

presupposto della solvibilità è stato reso sufficientemente verosimile, sicché

il fallimento di RE 1 va annullato.

5.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico della reclamante (art. 48,

61.

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), come pure le spese dell’Ufficio esecuzione e

fallimenti. Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole

stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento (inc. n. SO.2013.1104) pronunciata il 2 luglio 2014 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1, , è

annullata.

2. La

tassa di giustizia di prima sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito,

è posta a carico di RE 1.

3. Le

spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, da anticipare come di

rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

– Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona,

Bellinzona;

– Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).