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Decisione

14.2014.152

Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Stralcio in seguito al ritiro dell’istanza prima dell’udienza. Reclamo tendente all’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza

20 ottobre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i costi di 2 raccomandate, di 11 fotocopie a fr. 0.50 l’una, il dispendio

di tempo per la redazione delle sue osservazioni di prima sede (fr. 40.–)

e del reclamo (fr. 100.–) al costo di fr. 2.– per minuto, per un

totale di fr. 162.50. Senza motivazione specifica egli chiede inoltre che CO

1 sia condannata a ritirare la procedura esecutiva presso l’UE di Lugano e a cancellare

qualsiasi segnalazione della stessa a chicchessia “tanto meno a banche dati

tipo __________ o altre", e che l’esecuzione sia dichiarata temeraria e lui

risarcito.

3. In

virtù dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie, che comprendono sia le

spese processuali che quelle ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste a

carico della parte soccombente, ovvero in caso di desistenza a carico

dell’attore (Jeandin in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 265a LEF e i rinvii).

Contrariamente a quanto avviene per le spese processuali (art. 105 cpv. 1 CPC),

il giudice non statuisce d’ufficio sulle ripetibili, ma solo se la parte che

vince ne ha chiesto l’assegnazione. Inoltre, l’attribuzione di un’indennità

d’inconvenienza alla parte non rappresentata professionalmente in giudizio è

subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,

RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21

agosto 2011), da cui risulti – come peraltro rilevato dallo stesso

reclamante – che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di

Considerandi

tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei

lavori amministrativi personali (v. Tappy,

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 387 ad b).

4.

Nel

caso specifico, nelle sue “osservazioni” del 2 luglio 2014 RE 1 non ha né

chiesto né motivato l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza. Già per

questo motivo il reclamo si avvera infondato. Tanto più ove si pensi che le osservazioni

erano irrituali siccome premature – e quindi a quello stadio della procedura inutili

–, perché il Giudice di pace non aveva fissato al convenuto alcun termine per

esprimersi per iscritto, bensì, facendo uso della scelta che gli consente

l’art. 253 CPC, aveva citato le parti a un’udienza da tenersi il 16 luglio 2014

(v. ordinanza del 1° luglio 2014). In queste circostanze anche le spese vive

affrontate dal reclamante senza che ne fosse (allora) richiesto non possono

reputarsi spese necessarie nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC. Su questo

punto, il reclamo è pertanto da respingere.

5.

Quanto

alle altre conclusioni del reclamo, non motivate e nuove, esse sono

irricevibili (art. 321 cpv. 1 e 326 cpv. 1 CPC), oltre che estranee a una

procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna (fermo restando che CO

1.

ha poi comunque ritirato l’esecuzione in questione).

6.

La

tassa e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni. Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 162.50, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 70.– relativi al presente giudizio,

già anticipati dal reclamante, sono posti a suo carico.

3. Notificazione

a:

– ,;

– ,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).