14.2014.152
Opposizione per non ritorno a miglior fortuna. Stralcio in seguito al ritiro dell’istanza prima dell’udienza. Reclamo tendente all’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza
20 ottobre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.152
Lugano
20 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 59/2014 (opposizione per non ritorno a miglior fortuna) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 14 aprile 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa l’11 luglio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 aprile 2014 dall’Ufficio
esecuzione (UE) di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di complessivi
fr. 2'160.–, indicando quali titoli di credito l’attestato di carenza di
beni n. __________ del 30 maggio 1994 emesso a favore di __________, il danno
per mora (art. 106 CO) e “costi solvibilità”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo per non ritorno a miglior
fortuna, il 14 aprile 2014 l’UE di Lugano ha trasmesso il precetto esecutivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno in virtù dell’art. 265a
LEF. Il 1° luglio 2014, il Giudice di pace ha citato le parti a comparire il successivo
16 luglio per procedere al contraddittorio.
C. Preso
atto che il 9 luglio 2014 CO 1 gli aveva comunicato di ritirare l’esecuzione,
spiegando di non essere riuscita a reperire l’attestato di carenza di beni nei
suoi archivi, con decisione 11 luglio 2014 il Giudice di pace ha stralciato la
causa dai ruoli, ponendo la tassa di giustizia di fr. 40.– a carico della
parte creditrice.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15
luglio 2014 per ottenere che CO 1 sia condannata a pagare fr. 162.50 per
ripetibili, a ritirare la procedura esecutiva presso l’UE di Lugano e a cancellare
qualsiasi segnalazione della stessa a chicchessia “tanto meno a banche dati
tipo __________ o altre". Ha inoltre chiesto che l’esecuzione sia
dichiarata temeraria e di essere risarcito. Con osservazioni del 28 agosto
2014, CO 1 si è opposta al reclamo.
in diritto: 1. Contro
la decisione che statuisce sull’opposizione per non ritorno a miglior fortuna
secondo la procedura sommaria non è dato alcun mezzo d’impugnazione (art. 265a
cpv. 1, ultimo periodo), se non un reclamo indipendente (art. 110 CPC) limitato
al solo dispositivo sulle spese e le ripetibili (DTF 138 III 131, consid. 2.2;
sentenza della CEF 14.2014.99 del 16 maggio 2014). Il reclamo in esame è
pertanto ricevibile, la Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello essendo competente senza riguardo al valore litigioso e
al tipo di rimedio giuridico nelle cause proposte a norma della legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 luglio 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 luglio,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace, nello stralciare la causa, ha posto la
tassa di giustizia a carico dell’istante, prescindendo dall’attribuire
ripetibili al convenuto. Con il reclamo RE 1, che rileva di avere spedito per
raccomandata le sue osservazioni già il 2 luglio 2014, chiede che gli vengano risarciti
Fatti
i costi di 2 raccomandate, di 11 fotocopie a fr. 0.50 l’una, il dispendio
di tempo per la redazione delle sue osservazioni di prima sede (fr. 40.–)
e del reclamo (fr. 100.–) al costo di fr. 2.– per minuto, per un
totale di fr. 162.50. Senza motivazione specifica egli chiede inoltre che CO
1 sia condannata a ritirare la procedura esecutiva presso l’UE di Lugano e a cancellare
qualsiasi segnalazione della stessa a chicchessia “tanto meno a banche dati
tipo __________ o altre", e che l’esecuzione sia dichiarata temeraria e lui
risarcito.
3. In
virtù dell’art. 106 cpv. 1 CPC, le spese giudiziarie, che comprendono sia le
spese processuali che quelle ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste a
carico della parte soccombente, ovvero in caso di desistenza a carico
dell’attore (Jeandin in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 18 ad art. 265a LEF e i rinvii).
Contrariamente a quanto avviene per le spese processuali (art. 105 cpv. 1 CPC),
il giudice non statuisce d’ufficio sulle ripetibili, ma solo se la parte che
vince ne ha chiesto l’assegnazione. Inoltre, l’attribuzione di un’indennità
d’inconvenienza alla parte non rappresentata professionalmente in giudizio è
subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,
RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21
agosto 2011), da cui risulti – come peraltro rilevato dallo stesso
reclamante – che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di
Considerandi
tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei
lavori amministrativi personali (v. Tappy,
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 387 ad b).
4.
Nel
caso specifico, nelle sue “osservazioni” del 2 luglio 2014 RE 1 non ha né
chiesto né motivato l’assegnazione di un’indennità d’inconvenienza. Già per
questo motivo il reclamo si avvera infondato. Tanto più ove si pensi che le osservazioni
erano irrituali siccome premature – e quindi a quello stadio della procedura inutili
–, perché il Giudice di pace non aveva fissato al convenuto alcun termine per
esprimersi per iscritto, bensì, facendo uso della scelta che gli consente
l’art. 253 CPC, aveva citato le parti a un’udienza da tenersi il 16 luglio 2014
(v. ordinanza del 1° luglio 2014). In queste circostanze anche le spese vive
affrontate dal reclamante senza che ne fosse (allora) richiesto non possono
reputarsi spese necessarie nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. a CPC. Su questo
punto, il reclamo è pertanto da respingere.
5.
Quanto
alle altre conclusioni del reclamo, non motivate e nuove, esse sono
irricevibili (art. 321 cpv. 1 e 326 cpv. 1 CPC), oltre che estranee a una
procedura di determinazione del ritorno a miglior fortuna (fermo restando che CO
1.
ha poi comunque ritirato l’esecuzione in questione).
6.
La
tassa e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni. Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 162.50, non raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 70.– relativi al presente giudizio,
già anticipati dal reclamante, sono posti a suo carico.
3. Notificazione
a:
– ,;
– ,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).