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Decisione

14.2014.153

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza che condanna in via solidale l’escusso e un terzo a pagare un determinato importo a due creditori

5 novembre 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo l’escusso interposto opposizione

al precetto esecutivo, con istanza 3 giugno 2014 CO 1 ne

ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta

si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23

giugno 2014.

C. Statuendo con decisione 8 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.–, le spese esecutive

di fr. 73.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2014 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Invitata ad esprimersi sul reclamo, CO 1 è rimasta

silente. Il 24 ottobre 2014 il reclamante ha chiesto alla

Camera di sospendere la procedura di pignoramento in attesa del giudizio.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 15 luglio 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 l’11 luglio,

in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di

spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato la decisione 20

febbraio 2014 del Tribunale cantonale del Cantone Zugo un valido titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione e ha perciò accolto l’istanza, ritenendo

che le obiezioni sollevate dall’escusso esulassero da quelle che rientrano nel

potere di cognizione del giudice del rigetto secondo l’art. 81 LEF.

3.

Nel

reclamo RE 1 si limita a ribadire la sua estraneità alla questione, che a suo

dire è stata interamente gestita da tale __________ F__________ “in connessione

con la B__________ SA recentemente fallita”. Siccome contro questa persona l’istante

ha promosso un’esecuzione per il medesimo credito e importo, il reclamante

afferma che il precetto esecutivo a lui notificato costituisce un doppione. A

titolo eventuale, egli aggiunge che a suo carico potrebbe comunque essere posta

solo la metà della somma richiesta.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

Nella

fattispecie, con decisione del 20 febbraio 2014 (doc. A accluso all’istanza) il

giudice unico del Tribunale cantonale del Cantone Zugo ha condannato in via

solidale __________ F__________ e RE 1 a pagare agli attori CO 1__________ fr. 13'382.85

oltre interessi del 5% su fr. 11'537.– dal 21 maggio 2012 e su fr. 1'845.85

dal 17 luglio 2013.–. È stata inoltre posta a carico dei convenuti un’indennità

per ripetibili di fr. 2'425.–, sempre con vincolo di solidarietà. Ne consegue

che tale decisione, esecutiva e addirittura passata in giudicato (come da

attestazione del 20 marzo 2014 apposta sulla stessa decisione), costituisce

senz’altro un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione almeno per

l’importo posto in esecuzione, di complessivi fr. 8'566.45 (art. 80

cpv. 1 LEF). Non v’è infatti

motivo di ridurre di metà la somma richiesta come postulato dal reclamante,

poiché egli è stato condannato a pagare l’intero credito in via solidale con __________

F__________, sicché la procedente poteva a sua scelta esigere da ambedue i

debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto (art.

144.

cpv. 1 CO), posto che l’escusso non contesta che vi sia solidarietà anche

tra i creditori (cfr. art. 150 cpv. 1 CO). In queste circostanze, non

sollevando il reclamante altre obiezioni e tanto meno eccezioni nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF – e segnatamente

l’estinzione del credito posto in esecuzione dopo l’emanazione della sentenza

invocata quale titolo di rigetto –, il reclamo non può che essere respinto e la

richiesta del 24 ottobre

2014.

(sopra ad D) diventa

senza oggetto.

6.

Gli

oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo

presentato osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 8'566.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).