14.2014.153
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza che condanna in via solidale l’escusso e un terzo a pagare un determinato importo a due creditori
5 novembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.153
Lugano
5 novembre 2014/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 3 giugno 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa l’8 luglio 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 maggio 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. B), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 5'768.50 oltre interessi del 5% dal 21 maggio 2012, di fr. 922.95
oltre interessi del 5% dal 17 luglio 2013 e di fr. 1'875.–, indicando
quale titolo di credito una decisione del 20 febbraio 2014 del Tribunale
cantonale del Cantone Zugo.
Fatti
B. Avendo l’escusso interposto opposizione
al precetto esecutivo, con istanza 3 giugno 2014 CO 1 ne
ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23
giugno 2014.
C. Statuendo con decisione 8 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.–, le spese esecutive
di fr. 73.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2014 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Invitata ad esprimersi sul reclamo, CO 1 è rimasta
silente. Il 24 ottobre 2014 il reclamante ha chiesto alla
Camera di sospendere la procedura di pignoramento in attesa del giudizio.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 luglio 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 l’11 luglio,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di
spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato la decisione 20
febbraio 2014 del Tribunale cantonale del Cantone Zugo un valido titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione e ha perciò accolto l’istanza, ritenendo
che le obiezioni sollevate dall’escusso esulassero da quelle che rientrano nel
potere di cognizione del giudice del rigetto secondo l’art. 81 LEF.
3.
Nel
reclamo RE 1 si limita a ribadire la sua estraneità alla questione, che a suo
dire è stata interamente gestita da tale __________ F__________ “in connessione
con la B__________ SA recentemente fallita”. Siccome contro questa persona l’istante
ha promosso un’esecuzione per il medesimo credito e importo, il reclamante
afferma che il precetto esecutivo a lui notificato costituisce un doppione. A
titolo eventuale, egli aggiunge che a suo carico potrebbe comunque essere posta
solo la metà della somma richiesta.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.
Nella
fattispecie, con decisione del 20 febbraio 2014 (doc. A accluso all’istanza) il
giudice unico del Tribunale cantonale del Cantone Zugo ha condannato in via
solidale __________ F__________ e RE 1 a pagare agli attori CO 1__________ fr. 13'382.85
oltre interessi del 5% su fr. 11'537.– dal 21 maggio 2012 e su fr. 1'845.85
dal 17 luglio 2013.–. È stata inoltre posta a carico dei convenuti un’indennità
per ripetibili di fr. 2'425.–, sempre con vincolo di solidarietà. Ne consegue
che tale decisione, esecutiva e addirittura passata in giudicato (come da
attestazione del 20 marzo 2014 apposta sulla stessa decisione), costituisce
senz’altro un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione almeno per
l’importo posto in esecuzione, di complessivi fr. 8'566.45 (art. 80
cpv. 1 LEF). Non v’è infatti
motivo di ridurre di metà la somma richiesta come postulato dal reclamante,
poiché egli è stato condannato a pagare l’intero credito in via solidale con __________
F__________, sicché la procedente poteva a sua scelta esigere da ambedue i
debitori solidali o da uno di essi tutto il debito o una parte soltanto (art.
144.
cpv. 1 CO), posto che l’escusso non contesta che vi sia solidarietà anche
tra i creditori (cfr. art. 150 cpv. 1 CO). In queste circostanze, non
sollevando il reclamante altre obiezioni e tanto meno eccezioni nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF – e segnatamente
l’estinzione del credito posto in esecuzione dopo l’emanazione della sentenza
invocata quale titolo di rigetto –, il reclamo non può che essere respinto e la
richiesta del 24 ottobre
2014.
(sopra ad D) diventa
senza oggetto.
6.
Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non avendo
presentato osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 8'566.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 400.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).