14.2014.154
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28 agosto 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.154
Lugano
28 agosto 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.450 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza
11 giugno 2014 da:
RE 1
(c/o RA 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 18 luglio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 14'500.– oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2014.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 giugno 2014 l’escutente
ne ha chiesto, in francese, il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud. Con ordinanza 20 giugno
2014, il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine di 10 giorni per
produrre, in triplice copia, l’istanza tradotta in italiano, gli allegati ivi
citati e il precetto esecutivo in originale, avvertendola che in caso di
omissione l’atto sarebbe stato considerato come non presentato. L’istante ha prodotto
quanto richiestole il 9 luglio 2014.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 9 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza
inammissibile, ponendo a carico del’istante le spese processuali di fr. 250.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18
luglio 2014 per ottenerne l’annullamento e, implicitamente, il rinvio della
causa al primo giudice per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.
Un
fiduciario attivo fuori cantone, se non è iscritto nell’albo dei fiduciari
autorizzati a esercitare in Ticino, non è abilitato a rappresentare
professionalmente una parte in una procedura esecutiva a norma dell’art. 27 LEF
– attività appunto riservata ai fiduciari commercialisti iscritti (art. 3 lett.
c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di
fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]) – né, di conseguenza, in una procedura sommaria
secondo l’art. 251 CPC come la causa di rigetto dell’opposizione (art. 68 cpv.
2.
lett. c CPC a contrario). Nel caso specifico, in quanto presentato e
firmato dalla RA 1 il reclamo appare quindi irricevibile. Se sia, in circostanze
del genere, necessario assegnare al reclamante un termine per sanare tale carenza
formale nel senso dell’art. 132 CPC può in concreto rimanere indeciso, giacché
il reclamo è, come si vedrà, manifestamente infondato.
3.
Secondo
le stesse affermazioni della reclamante, corroborate dagli atti, l’ordinanza 20
giugno 2014 con cui il Pretore aggiunto le ha impartito un termine di 10 giorni
per produrre l’istanza tradotta in italiano, gli allegati ivi citati e il
precetto esecutivo in originale, le è pervenuta il 26 giugno 2014 (v. timbro
sull’esemplare prodotto con il reclamo). Il termine è quindi scaduto lunedì
7.
luglio 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Inoltrato
solo il 9 luglio, l’invio contenente la documentazione richiesta dal Pretore
aggiunto era tardivo. In ossequio all’avvertenza contenuta nell’ordinanza del
20.
giugno 2014, il primo giudice ha quindi
correttamente considerato l’istanza come non presentata (art. 132 cpv. 1 CPC) e
quindi inammissibile, l’istante non avendo tempestivamente sanato le carenze
linguistiche (cfr. art. 129 CPC e 8 LOG) e formali (art. 131 CPC) del
proprio allegato.
4.
La tassa del presente giudizio segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si assegnano ripetibili, la controparte
non essendo stata chiamata ad esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'500.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).