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Decisione

14.2014.154

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 giugno 2014 l’escutente

ne ha chiesto, in francese, il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud. Con ordinanza 20 giugno

2014, il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine di 10 giorni per

produrre, in triplice copia, l’istanza tradotta in italiano, gli allegati ivi

citati e il precetto esecutivo in originale, avvertendola che in caso di

omissione l’atto sarebbe stato considerato come non presentato. L’istante ha prodotto

quanto richiestole il 9 luglio 2014.

C. Statuendo

con decisione dello stesso 9 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza

inammissibile, ponendo a carico del’istante le spese processuali di fr. 250.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18

luglio 2014 per ottenerne l’annullamento e, implicitamente, il rinvio della

causa al primo giudice per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

2.

Un

fiduciario attivo fuori cantone, se non è iscritto nell’albo dei fiduciari

autorizzati a esercitare in Ticino, non è abilitato a rappresentare

professionalmente una parte in una procedura esecutiva a norma dell’art. 27 LEF

– attività appunto riservata ai fiduciari commercialisti iscritti (art. 3 lett.

c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di

fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]) – né, di conseguenza, in una procedura sommaria

secondo l’art. 251 CPC come la causa di rigetto dell’opposizione (art. 68 cpv.

2.

lett. c CPC a contrario). Nel caso specifico, in quanto presentato e

firmato dalla RA 1 il reclamo appare quindi irricevibile. Se sia, in circostanze

del genere, necessario assegnare al reclamante un termine per sanare tale carenza

formale nel senso dell’art. 132 CPC può in concreto rimanere indeciso, giacché

il reclamo è, come si vedrà, manifestamente infondato.

3.

Secondo

le stesse affermazioni della reclamante, corroborate dagli atti, l’ordinanza 20

giugno 2014 con cui il Pretore aggiunto le ha impartito un termine di 10 giorni

per produrre l’istanza tradotta in italiano, gli allegati ivi citati e il

precetto esecutivo in originale, le è pervenuta il 26 giugno 2014 (v. timbro

sul­l’esem­pla­re prodotto con il reclamo). Il termine è quindi scaduto lunedì

7.

luglio 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Inoltrato

solo il 9 luglio, l’invio contenente la documentazione richiesta dal Pretore

aggiunto era tardivo. In ossequio all’avvertenza contenuta nell’ordinanza del

20.

giugno 2014, il primo giudice ha quindi

correttamente considerato l’istanza come non presentata (art. 132 cpv. 1 CPC) e

quindi inammissibile, l’istante non avendo tempestivamente sanato le carenze

linguistiche (cfr. art. 129 CPC e 8 LOG) e formali (art. 131 CPC) del

proprio allegato.

4.

La tassa del presente giudizio segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si assegnano ripetibili, la controparte

non essendo stata chiamata ad esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'500.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).