14.2014.156
Rigetto definitivo dell’opposizione. Multa di circolazione
21 ottobre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.156
Lugano
21 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.23 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Sessa promossa con istanza 20 giugno 2014 da
CO 1
(rappr. dall’RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 luglio 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 10 luglio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 marzo 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 190.–,
indicando quale titolo di credito il decreto di multa n. __________ emesso il
19 luglio 2013 dall’Ufficio giuridico della circolazione del Dipartimento delle
Istituzioni.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 giugno 2014
lo CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Sessa. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 5 luglio 2014.
C. Statuendo
con decisione 10 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12
luglio 2014 per ottenere l’annullamento della multa e di “ogni addebito a lei
collegato”, compresa la decisione del giudice di pace. Il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 luglio 2014 contro la sentenza notificata ad RE 1 al più
presto l’11 luglio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i documenti prodotti
dall’istante, e in particolare il decreto di multa del 19 luglio 2013,
costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dall’escusso, le cui osservazioni “non inficiano il titolo di credito prodotto
dalla parte istante”, donde l’accoglimento dell’istanza.
3. Nel
reclamo RE 1 ribadisce di aver rifiutato di pagare due contravvenzioni (l’una
del 22 marzo e l’altra del 13 aprile 2013) inflittegli per aver parcheggiato l’automobile
su un posteggio di cui aveva fatto uso per oltre 20 anni e che il Comune aveva
deciso di sopprimere senza avvisare gli interessati né apporre alcuna
segnalazione di divieto di posteggio. Ricorda che il presidente della Pretura
penale l’ha prosciolto dall’imputazione per la seconda infrazione del 13 aprile
2013 (sentenza del 7 novembre 2013, inc. __________), ma che per svista, dovuta
alla contiguità delle due multe, egli non ha interposto opposizione al decreto
d’accusa del 22 marzo 2013, sul quale si fonda la procedura in esame, ritenendo
che l’illiceità della seconda multa accertata dal Pretore valesse a maggior
ragione per la prima. Chiede così di annullare quest’ultima “ed ogni addebito a
lei collegato”, dichiarando di avvalersi, ove la sua richiesta venisse
disattesa, del “diritto di sostituire con gli arresti la procedura di
pignoramento conseguente”.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. Nella
fattispecie, il reclamante ammette di non essersi opposto al decreto d’accusa
n. __________ del 19 luglio 2013, che ne proponeva la condanna al pagamento di
una multa di fr. 120.– e di spese per fr. 70.–. Il decreto è così
divenuto parificabile a una sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPC
[Codice di diritto processuale penale svizzero, RS 312.0]), quindi costituisce
un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Come
ammette lo stesso ricorrente, l’annullamento della multa successiva non ha
effetti giuridici sulla prima. Anche se la
situazione può non apparire del tutto soddisfacente sul piano del diritto materiale
o quantomeno dell’equità, giova ricordare che il giudice del rigetto non può
riesaminare nel merito le decisioni invocate quale titolo di rigetto
definitivo, ma deve limitarsi a verificarne l’esecutività (sopra consid. 4).
Sotto questo profilo la decisione impugnata non può ch’essere confermata e il
reclamo respinto.
6. Non
spetta neppure al giudice del rigetto o all’autorità di reclamo esprimersi
sulla commutazione della multa in pena detentiva, bensì all’autorità
amministrativa che l’ha emanata (art. 8 cpv. 1 della legge di procedura per le
contravvenzioni, RL 3.3.3.4).
7. Gli
oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 190.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
–;
– ,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Sessa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).