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Decisione

14.2014.157

Fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità resa verosimile

30 luglio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza di discussione del 1° luglio 2014

nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 14 luglio 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di

Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese

esecutive.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato

il suo credito essendo stato saldato. Il 24 e il 28 luglio 2014, RE 1 ha prodotto a questa Camera estratti aggiornati della sua situazione esecutiva.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 16 luglio 2014 contro la sentenza intimata il 14 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”

citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,

ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con

documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che

esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte

(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per

l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito

sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere

poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità

che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori

(FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio

d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni

pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute

posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere

in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere

resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi

concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 15 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 1’257.80 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dal primo estratto esecutivo (al 24 luglio 2014) prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti

solo due procedure, di cui una è stata pagata il 15 luglio, mentre l’altra si

trova allo stadio di opposizione e il reclamante ha reso verosimile di avere iniziato

a pagarla. Dall’estratto non risultano inoltre attestati di carenza di beni a

suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia

migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono

imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso

che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del convenuto

appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui

all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

sono pure a carico del reclamante. Alla controparte non si assegnano

ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La

dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 luglio 2014 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2014.385), nei confronti di RE

1, , è annullata.

2. La tassa

di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è

posta a carico di RE 1.

3. Le spese

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito,

sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione

a:

– ,;

– Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).