14.2014.157
Fallimento. Esecuzione saldata. Solvibilità resa verosimile
30 luglio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.157
Lugano
30 luglio 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Baur
Martinelli
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.385 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione della
Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 maggio 2014 da:
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avvPA 1,)
giudicando sul reclamo del 15 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 luglio 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno, il 16 maggio 2014 la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 1’256.05, interessi e spese compresi.
Fatti
B. All’udienza di discussione del 1° luglio 2014
nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 14 luglio 2014 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di
Locarno-Città ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da quello stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese
esecutive.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 15 luglio 2014 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Alla controparte il reclamo non è stato intimato
il suo credito essendo stato saldato. Il 24 e il 28 luglio 2014, RE 1 ha prodotto a questa Camera estratti aggiornati della sua situazione esecutiva.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 16 luglio 2014 contro la sentenza intimata il 14 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L'enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici o in senso proprio, in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova”
citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio,
ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con
documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che
esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte
(DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per
l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito
sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere
poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità
che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori
(FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell'11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio
d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni
pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute
posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere
in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere
resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi
concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta del 15 luglio 2014 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno relativa al versamento di fr. 1’257.80 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dal primo estratto esecutivo (al 24 luglio 2014) prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti
solo due procedure, di cui una è stata pagata il 15 luglio, mentre l’altra si
trova allo stadio di opposizione e il reclamante ha reso verosimile di avere iniziato
a pagarla. Dall’estratto non risultano inoltre attestati di carenza di beni a
suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua situazione finanziaria stia
migliorando. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono
imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso
che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del convenuto
appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui
all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
sono pure a carico del reclamante. Alla controparte non si assegnano
ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La
dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 luglio 2014 dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città (inc. SO.2014.385), nei confronti di RE
1, , è annullata.
2. La tassa
di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è
posta a carico di RE 1.
3. Le spese
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito,
sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione
a:
– ,;
–
– Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).