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Decisione

14.2014.159

Rigetto definitivo dell’opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo. Mancata prova della notificazione di un decreto comunale di multa

28 novembre 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).

1.3 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in specifico, il Giudice di pace ha constatato nella sua decisione che né il

decreto di multa né il relativo rapporto di contravvenzione spediti per

raccomandata sono stati ritirati da CO 1 e non risultano dagli atti circostanze

da cui inferire che questi avrebbe dovuto aspettarsi tali notificazioni (art.

138 cpv. 3 lett. a CPC). Il primo giudice ha, quindi, ritenuto che la decisione

di contravvenzione municipale non è formalmente passata in giudicato e pertanto

non costituisce valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF.

In sede di reclamo, l’insorgente – pur riconoscendo che il destinatario non ha

ritirato gli invii raccomandati – pretende ora di dimostrare che l’escusso

doveva aspettarsi di ricevere le decisioni a lui notificate, che – a suo parere

– egli non ha deliberatamente ritirato. Il RE 1 tuttavia fa riferimento a una serie

di fatti mai sollevati dinnanzi al Giudice di pace: tali nuove allegazioni,

come visto, sono inammissibili e vanno escluse dall’incarto. E ad ogni modo, esse

sono a ben vedere semplici allegazioni di parte, prive di qualsivoglia

riscontro oggettivo.

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

Considerandi

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

2.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie,

e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere (federali e cantonali), purché siano esecutive. Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni

modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in

concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.,

2010, n. 124 ad art. 80; DTF 105 III 44 consid. 2a; sentenza del Tribunale

federale 5D_37/2013 del 5 luglio 2013, consid. 4).

2.2

Nella

fattispecie il Municipio di __________ fonda la propria pretesa nei confronti del

convenuto su un decreto multa dell’11 settembre 2013 e una diffida del 24

febbraio 2014 da esso stesso emessi. Spedite per raccomandata, queste decisioni

non risultano essere pervenute al destinatario, come il giudice di prime cure

ha appurato sulla base degli atti di causa. Gli invii sono infatti rimasti in

giacenza presso l’ufficio postale per sette giorni, prima di essere rinviati al

RE 1 con l’indicazione “non ritirato”. Orbene, le decisioni non si possono

presumere notificate alla scadenza del suddetto termine di sette giorni in

virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non avendo l’istante dimostrato, come

richiede la norma, che il convenuto avrebbe dovuto aspettarsene il recapito.

Non si misconosce, invero, che la prova della notifica può

essere fornita anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso

concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità amministrativa

o dal comportamento dell’amministrato (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3; v. pure

DTF 136 V 310 consid. 5.9), ma nel caso in esame l’istante, in prima sede, non

ha evocato alcun indizio in tal senso. In assenza di prova

della notifica, il decreto multa e la diffida non sono validi titoli esecutivi

idonei a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione. La sentenza impugnata

resiste perciò alla critica e il reclamo va respinto.

3.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 539.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 50.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Ticino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).