14.2014.159
Rigetto definitivo dell’opposizione. Divieto di nova in sede di reclamo. Mancata prova della notificazione di un decreto comunale di multa
28 novembre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.159
Lugano
28 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.59 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo del Ticino promossa con istanza 21 maggio 2014 da
RE 1
(rappr. dal RA 1,)
contro
CO 1,
(patrocinato dall’avv. RA 2,)
giudicando sul reclamo del 30 luglio 2014
presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 21 luglio 2014 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. A1 accluso all’istanza), il RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 500.– oltre interessi del 5% dal 25
marzo 2014, di fr. 30.– e di fr. 9.80, indicando quali titolo di
credito: “Fattura 961/2013 del 30.09.2013 + Diffida del 24.02.2014 + Interessi
ritardo fino al 24.03.2014”.
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 21 maggio 2014 il RE 1 ne
ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del
Ticino. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 giugno 2014, cui
sono seguite l’11 luglio quelle di parte istante.
C. Statuendo con decisione 21 luglio 2014, il Giudice di pace ha respinto
l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 150.–,
senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata il RE 1 è insorto a questa Camera
con un reclamo del 30 luglio 2014 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni
del 28 agosto 2014, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 30 luglio 2014 contro la sentenza notificata al RE 1 il 22 luglio,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3).
1.3 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in specifico, il Giudice di pace ha constatato nella sua decisione che né il
decreto di multa né il relativo rapporto di contravvenzione spediti per
raccomandata sono stati ritirati da CO 1 e non risultano dagli atti circostanze
da cui inferire che questi avrebbe dovuto aspettarsi tali notificazioni (art.
138 cpv. 3 lett. a CPC). Il primo giudice ha, quindi, ritenuto che la decisione
di contravvenzione municipale non è formalmente passata in giudicato e pertanto
non costituisce valido titolo di rigetto definitivo nel senso dell’art. 80 LEF.
In sede di reclamo, l’insorgente – pur riconoscendo che il destinatario non ha
ritirato gli invii raccomandati – pretende ora di dimostrare che l’escusso
doveva aspettarsi di ricevere le decisioni a lui notificate, che – a suo parere
– egli non ha deliberatamente ritirato. Il RE 1 tuttavia fa riferimento a una serie
di fatti mai sollevati dinnanzi al Giudice di pace: tali nuove allegazioni,
come visto, sono inammissibili e vanno escluse dall’incarto. E ad ogni modo, esse
sono a ben vedere semplici allegazioni di parte, prive di qualsivoglia
riscontro oggettivo.
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
Considerandi
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
2.1
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie,
e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere (federali e cantonali), purché siano esecutive. Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni
modo, la regolare intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in
concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin in: Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.,
2010, n. 124 ad art. 80; DTF 105 III 44 consid. 2a; sentenza del Tribunale
federale 5D_37/2013 del 5 luglio 2013, consid. 4).
2.2
Nella
fattispecie il Municipio di __________ fonda la propria pretesa nei confronti del
convenuto su un decreto multa dell’11 settembre 2013 e una diffida del 24
febbraio 2014 da esso stesso emessi. Spedite per raccomandata, queste decisioni
non risultano essere pervenute al destinatario, come il giudice di prime cure
ha appurato sulla base degli atti di causa. Gli invii sono infatti rimasti in
giacenza presso l’ufficio postale per sette giorni, prima di essere rinviati al
RE 1 con l’indicazione “non ritirato”. Orbene, le decisioni non si possono
presumere notificate alla scadenza del suddetto termine di sette giorni in
virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, non avendo l’istante dimostrato, come
richiede la norma, che il convenuto avrebbe dovuto aspettarsene il recapito.
Non si misconosce, invero, che la prova della notifica può
essere fornita anche da altri indizi o dall’insieme delle circostanze del caso
concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità amministrativa
o dal comportamento dell’amministrato (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3; v. pure
DTF 136 V 310 consid. 5.9), ma nel caso in esame l’istante, in prima sede, non
ha evocato alcun indizio in tal senso. In assenza di prova
della notifica, il decreto multa e la diffida non sono validi titoli esecutivi
idonei a giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione. La sentenza impugnata
resiste perciò alla critica e il reclamo va respinto.
3.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)
e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 539.80, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 150.–
relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo
carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 50.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Ticino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).