14.2014.160
Rigetto definitivo dell'opposizione. Contratto di mantenimento omologato dall'autorità tutoria. Reclamo inammissibile
13 novembre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.160
Lugano
13 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa SO 51/2014 (rigetto definitivo dell'opposizione) della Giudicatura
di pace delle Isole promossa con istanza 12 maggio 2014 da
CO
1
contro
RE
1
giudicando sul reclamo 31 luglio 2014 presentato da RE 1
contro la decisione emessa 10 luglio 2014 dal Giudice di pace del circolo delle
Isole;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________, emesso il 17 dicembre 2013 dall'Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno, il CO 1 procede contro RE 1 per l'incasso
di fr. 4'285.– oltre interessi al 5% a partire dall'11 dicembre 2013,
indicando quale titolo di credito: “Unterhaltsvertrag 18.11.91 (Rechtskraft
ab 31.03.92), Unterhaltsbeiträge __________ Mai 11-September 11 (5 x CHF 837.–)”.
Fatti
B. Avendo
l'escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 maggio 2014 l'escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Nel termine impartito, l'escusso non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo
con decisione 12 giugno 2014, motivata per iscritto il successivo 10 luglio, il
giudice di pace ha accolto l'istanza e ha rigettato in via definitiva l'opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un'indennità di fr. 30.– a favore della parte istante.
D. Contro
la sentenza appena citata il convenuto è insorto a questa Camera con un reclamo
del 31 luglio 2014 per ottenere che il CO 1 presenti un rendiconto dettagliato
in merito alla situazione economica/finanziaria del figlio __________ e che
tale rendiconto abbia valenza anche nell'ambito della dichiarazione fiscale.
Nel termine impartitole, la parte istante non ha presentato osservazioni al
reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 31 luglio 2014 contro la sentenza emessa il 12 giugno 2014, la
cui motivazione è pervenuta al convenuto al più presto l'11 luglio 2014, in concreto il reclamo è senz'altro tempestivo tenuto conto della sospensione dei termini verificatasi
durante le ferie estive (dal 15 al 30 luglio: art. 56 n. 2 LEF per il rinvio
dell'art. 145 cpv. 4 CPC).
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall'art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico sia
le allegazioni del reclamo che i documenti acclusi sono quindi inammissibili,
il reclamante avendo rinunciato a presentare osservazioni in prima sede.
2.
Nella
decisione impugnata, il giudice di pace ha ritenuto che il contratto per l'obbligo
di mantenimento del 18 novembre 1991, approvato dall'allora Delegazione tutoria
del Comune di __________, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione
a favore del CO 1 per l'importo dedotto in esecuzione, corrispondente agli anticipi
– prestati dall'istante – dei contributi alimentari dovuti da RE 1 al figlio __________
per i mesi da maggio a settembre del 2011 in virtù del suddetto contratto di mantenimento.
3.
Come
visto, nel reclamo l'escusso ha postulato che il CO 1 presenti un rendiconto
dettagliato in merito alla situazione economica/finanziaria del figlio __________
e che tale rendiconto abbia valenza anche nell'ambito della dichiarazione fiscale.
Sennonché RE 1 non sostiene che la sentenza impugnata sia erronea né censura l'applicazione
errata del diritto o accertamenti manifestamente errati dei fatti rilevanti da
parte del primo giudice, formulando per finire delle richieste sulle quali la Camera, per ovvi motivi di competenza, non può statuire. Il “reclamo” risulta pertanto
inammissibile.
4.
Ad
ogni buon conto, RE 1 ammette che i contributi di mantenimento del figlio erano
dovuti fino al raggiungimento del suo 20° compleanno, ossia fino al settembre
del 2011, come risulta del resto dal punto 1 del contratto di mantenimento
(doc. 1), il quale costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione
(art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, v. sentenze della CEF 14.2012.92 del 22 giugno 2012 e
14.2012.56
del 27 aprile 2012) per gli alimenti posti in esecuzione, non
risultando dagli atti che il contributo pattuito nel 1991 sia nel frattempo
stato modificato con l'approvazione della delegazione tutoria (v. doc. 1, punto
3).
5.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1
CPC), mentre non si assegnano ripetibili, non avendo la parte istante
presentato osservazioni. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 4'285.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è inammissibile.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di
pace delle Isole.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).