14.2014.161
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità di nuove eccezioni in sede di reclamo
20 novembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.161
Lugano
20 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 93/2014 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 12 giugno 2014 da
CO 1
(rappr. da __________, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 agosto 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 28 luglio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2014 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 190.–
oltre interessi del 5% dal 25 novembre 2013, indicando quali titoli di credito:
“1. Fatt. del 24.10 2013 2) Spese di richiamo 3) Spese di ricupero art.
106/CO”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 giugno 2014
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Agno. Nel termine impartito, la parte convenuta
non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione 28 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– senza assegnare
indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 agosto 2014 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 1° settembre 2014, la CO
1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 agosto 2014 contro la sentenza notificata a RE 1 il 30 luglio,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima
sede, malgrado il termine impartitogli al riguardo dal Giudice di pace, tutte
le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza
irricevibili. Infatti nell’incarto prodotto dalla Giudicatura
di pace del Circolo di Agno non figurano le osservazioni che l’escusso afferma
– senza recarne la prova – di aver trasmesso via fax il 7 luglio 2014. E ad
ogni modo, gli atti – come i fax – non muniti della firma originale della parte
(manuale o elettronica certificata, art. 130 cpv. 1 e 2 CPC) sono irricevibili
(DTF 121 II 254 consid. 3; Bohnet,
in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 130 CPC). Che il reclamante non lo
sapesse non è di rilievo, incombeva invero a lui informarsi sui requisiti
imposti dalla legge di procedura.
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il bollettino inerente
alla cattura del cane di proprietà del convenuto, firmato dallo stesso il 13
ottobre 2013, costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto
provvisorio dell’opposizione.
3. Nel
reclamo RE 1 eccepisce di non aver mai ricevuto né la fattura né il richiamo di
pagamento che la procedente ha spedito per posta normale e segnala di avere
avuto problemi di recapito della posta nel 2013 e nel febbraio del 2014. Il
reclamante assevera inoltre di essersi subito lamentato presso la procedente
del fatto che avesse portato il suo cane, da lei ritrovato, al proprio rifugio
di Gnosca, anziché restituirglielo a casa sua, obbligandolo quindi a recarsi in
quel luogo per poterlo riprendere. Egli sostiene di aver sottoscritto il
formulario di ritiro del cane invocato quale riconoscimento di debito solo
perché altrimenti la procedente non glielo avrebbe consegnato.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
Considerandi
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal
creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso
non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega unicamente effetti
di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF
136.
III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del
diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83
cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
Nella
fattispecie la CO 1 ha prodotto al riguardo il formulario di ”cattura,
consegna, abbandono, rinuncia” sottoscritto da RE 1 il 13 ottobre 2013, nel
quale egli si è impegnato a pagare alla procedente le spese di cattura di fr. 100.–.
Questo documento costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per le spese di cattura di fr. 100.–
esplicitamente indicate nel formulario, ma non per gli ulteriori importi di fr. 20.–
e di fr. 70.– richiesti per spese di richiamo e per spese di recupero, non
menzionate nel riconoscimento di debito, né per gli interessi del 5% maturati
dal 25 novembre 2013 al 30 maggio 2014, non avendo l’escutente dimostrato che
la sua fattura del 24 ottobre 2013 e/o il richiamo del 28 gennaio 2014 siano
effettivamente giunti all’escusso, sicché egli è stato giuridicamente messo in
mora (art. 102 cpv. 1 CO) solo al momento della notifica del precetto esecutivo,
il 31 maggio 2014 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1071/2012 del 7
maggio 2013, consid. 9.2).
6.
Come
già ricordato (sopra consid. 1.2), le allegazioni del reclamante sono
irricevibili e non devono essere esaminate. Ad ogni modo, le sue censure
sarebbero dovute essere d’acchito respinte, non avendo egli reso verosimili
(giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF) pressioni tali da invalidare il riconoscimento di
debito nel senso degli art. 29 e 30 CO né il fatto che se la fattura o il
richiamo gli fossero giunti egli avrebbe pagato il proprio debito – anzi ha manifestato
proprio la volontà opposta nel reclamo.
7.
Da
quanto precede discende il parziale accoglimento del gravame. La tassa del
presente giudizio segue il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la procedente non avendo
formulato alcuna richiesta al riguardo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 190.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
I. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della
sentenza impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza
di rigetto dell’opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione
interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 100.–,
oltre interessi del 5% dal 31 maggio 2014.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 40.–, anticipate dalla parte
istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
II. La tassa di giustizia e le spese processuali di
complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal
reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).