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Decisione

14.2014.161

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Irricevibilità di nuove eccezioni in sede di reclamo

20 novembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima

sede, malgrado il termine impartitogli al riguardo dal Giudice di pace, tutte

le sue allegazioni contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza

irricevibili. Infatti nell’incarto prodotto dalla Giudicatura

di pace del Circolo di Agno non figurano le osservazioni che l’escusso afferma

– senza recarne la prova – di aver trasmesso via fax il 7 luglio 2014. E ad

ogni modo, gli atti – come i fax – non muniti della firma originale della parte

(manuale o elettronica certificata, art. 130 cpv. 1 e 2 CPC) sono irricevibili

(DTF 121 II 254 consid. 3; Bohnet,

in: CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 130 CPC). Che il reclamante non lo

sapesse non è di rilievo, incombeva invero a lui informarsi sui requisiti

imposti dalla legge di procedura.

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il bollettino inerente

alla cattura del cane di proprietà del convenuto, firmato dallo stesso il 13

ottobre 2013, costituisce valido titolo per l’ottenimento del rigetto

provvisorio dell’opposizione.

3. Nel

reclamo RE 1 eccepisce di non aver mai ricevuto né la fattura né il richiamo di

pagamento che la procedente ha spedito per posta normale e segnala di avere

avuto problemi di recapito della posta nel 2013 e nel febbraio del 2014. Il

reclamante assevera inoltre di essersi subito lamentato presso la procedente

del fatto che avesse portato il suo cane, da lei ritrovato, al proprio rifugio

di Gnosca, anziché restituirglielo a casa sua, obbligandolo quindi a recarsi in

quel luogo per poterlo riprendere. Egli sostiene di aver sottoscritto il

formulario di ritiro del cane invocato quale riconoscimento di debito solo

perché altrimenti la procedente non glielo avrebbe consegnato.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

Considerandi

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica, d’ufficio, solo la forza probatoria del titolo prodotto dal

creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso

non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio spiega unicamente effetti

di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF

136.

III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del

diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83

cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

Nella

fattispecie la CO 1 ha prodotto al riguardo il formulario di ”cattura,

consegna, abbandono, rinuncia” sottoscritto da RE 1 il 13 ottobre 2013, nel

quale egli si è impegnato a pagare alla procedente le spese di cattura di fr. 100.–.

Questo documento costituisce quindi un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’op­posizione per le spese di cattura di fr. 100.–

esplicitamente indicate nel formulario, ma non per gli ulteriori importi di fr. 20.–

e di fr. 70.– richiesti per spese di richiamo e per spese di recupero, non

menzionate nel riconoscimento di debito, né per gli interessi del 5% maturati

dal 25 novembre 2013 al 30 maggio 2014, non avendo l’escutente dimostrato che

la sua fattura del 24 ottobre 2013 e/o il richiamo del 28 gennaio 2014 siano

effettivamente giunti all’escusso, sicché egli è stato giuridicamente messo in

mora (art. 102 cpv. 1 CO) solo al momento della notifica del precetto esecutivo,

il 31 maggio 2014 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_1071/2012 del 7

maggio 2013, consid. 9.2).

6.

Come

già ricordato (sopra consid. 1.2), le allegazioni del reclamante sono

irricevibili e non devono essere esaminate. Ad ogni modo, le sue censure

sarebbero dovute essere d’acchito respinte, non avendo egli reso verosimili

(giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF) pressioni tali da invalidare il riconoscimento di

debito nel senso degli art. 29 e 30 CO né il fatto che se la fattura o il

richiamo gli fossero giunti egli avrebbe pagato il proprio debito – anzi ha manifestato

proprio la volontà opposta nel reclamo.

7.

Da

quanto precede discende il parziale accoglimento del gravame. La tassa del

presente giudizio segue il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la procedente non avendo

formulato alcuna richiesta al riguardo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 190.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

I. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della

sentenza impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza

di rigetto dell’opposizione è parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione

interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 100.–,

oltre interessi del 5% dal 31 maggio 2014.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di fr. 40.–, anticipate dalla parte

istante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

II. La tassa di giustizia e le spese processuali di

complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal

reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).