Lexipedia

Decisione

14.2014.162

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cessione del credito. Onere dell'escusso di allegare e rendere verosimile la compensazione

18 dicembre 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.3 In

concreto, nella misura in cui la CO 1 si limita ad elencare le censure

sollevate in prima istanza (pagg. 5-6 ad 1.6), il suo reclamo si rivela

inammissibile. Verranno quindi esaminate in questa sede unicamente le censure

di violazione del diritto di essere sentito (sotto, consid. 5) e quelle

esplicitamente ribadite nel reclamo a pagg. 6-8, ad 2 (sotto consid. 9). Le

considerazioni del Pretore sulla propria competenza (consid. 1 e 2) e sul

potere di rappresentanza del vice-presidente della CO 1 (consid 4) non risultano

invece contestate, o perlomeno non in modo sufficiente rispetto alle esigenze

che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC.

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto l’ec­­cezione

d’incompetenza sollevata da CO 1, secondo cui la causa sarebbe dovuta essere

esaminata da un collegio arbitrale come stabilito dal contratto d’appalto (doc.

E). Egli ha poi considerato che l’offerta 30 aprile 2013 della G__________ SA,

sottoscritta per accettazione dal vicepresidente della CO 1, costituisce un

valido riconoscimento di debito per complessivi fr. 48'546.– (pari

all’importo totale dell’offerta di fr. 44'950.– più l’8% di IVA). Da tale

importo, egli ha tuttavia dedotto l’accon­­to di fr. 6'500.– e l’importo

di fr. 19'855.22 che nell’istanza la RE 1 ha riconosciuto di dovere ancora

alla CO 1, rigettando così l’opposizione in via provvisoria limitatamente a

fr. 22'190.80. Il primo giudice non ha d’altra parte riconosciuto la

contestazione della convenuta relativa al mancato potere di rappresentanza del

vicepresidente della CO 1, __________, ritenendo che con la sottoscrizione

dell’offerta 30 aprile 2013 egli abbia validamente impegnato la società nei

confronti della G__________ SA.

4. Nel suo reclamo la

CO 1 rimprovera al Pretore di non essersi confrontato con le censure da lei

sollevate, adducendo una violazione del suo diritto di essere sentito.

Ribadisce che parte della somma fatturata dalla RE 1 (ovvero fr. 14'478.50) è già inclusa nell’offerta della G__________ SA, ciò che esporrebbe l’e­­scussa

a un doppio pagamento. Riafferma, d’al­tronde, sussistere una “palese

contraddizione, per certi versi incomprensibile e sospetta”, tra la documentazione

e la motivazione fatta valere nell’istanza e il calcolo che scaturisce dalla richiesta

di pagamento dell’11 dicembre 2013 (doc. 1). Ritiene che ciò avrebbe dovuto

indurre il Pretore, per prudenza, a respingere l’i­stanza.

5. Va anzitutto sgombrato il campo dalla censura con cui la CO 1 lamenta

una violazione del proprio diritto di essere sentita. Intanto perché essa non

ha chiesto nelle sue conclusioni l’annullamento della sentenza impugnata, ma

unicamente la reiezione dell’istanza. Inoltre perché il giudice non è tenuto ad

esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi

dettagliatamente su di esse, ma può limitarsi a trattare quelle di rilievo per

il giudizio. La motivazione (nel senso dell’art. 238 lett. g CPC) dev’essere

redatta in modo tale che l’interes­sa­to possa capire la portata della

decisione e valutare con cognizione di causa se deferire il litigio

all’autorità superiore (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con richiami). Orbene,

nella fattispecie il Pretore ha chiaramente menzionato il titolo di rigetto

dell’opposizione preso in considerazione, ossia l’of­­ferta 30 aprile 2013

della G__________ SA, nonché l’importo e il motivo delle deduzioni di

fr. 6'500.– e di fr. 19'855.22 operate (sentenza impugnata, consid.

5). Per quanto attiene alle sole censure riproposte in questa sede (quelle

d’incompetenza del Pretore e di assenza di potere di rappresentanza di __________

essendo state abbandonate, sopra consid. 2.3), la reclamante non ha da parte

sua spiegato in modo comprensibile, né in prima né in seconda istanza, quale influsso

concreto esse potrebbero avere sulla decisione. Non può quindi legittimamente

dolersi del fatto che il Pretore non ne abbia accennato nella decisione impugnata.

Nulla osta, pertanto, a passare senza indugio all’esame dei reclami nel merito.

6. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

7. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

Considerandi

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

7.1

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

cpv. 1 LEF la scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo

rappresentante –, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata o facilmente determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi).

7.2

Nella presente fattispecie, con la sottoscrizione dell’offerta 30

aprile 2013 concernente la posa pavimento in legno (doc. F), la CO 1 si è

riconosciuta debitrice nei confronti della G__________ di fr. 44'950.–,

più l’IVA in ragione dell’8%. La reclamante non contesta più in questa sede la

legittimazione del firmatario dell’offerta. Questa costituisce pertanto di principio

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione a favore della G__________

SA per l’importo sopra indicato.

7.3

Nel

caso in cui il creditore cambia dopo l’allestimento del riconoscimento di

debito, il nuovo creditore può chiedere il rigetto dell’opposizione, sempre che

dimostri l’avvenuta cessione con documenti. L’atto di cessione dev’essere

pertanto prodotto quale componente del titolo di rigetto, che il giudice deve

verificare d’ufficio (DTF 132 III 140 consid. 4.1.1; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 73

ad art. 82 LEF).

a)Nel caso specifico, non v’è dubbio che il

documento intitolato “Convenzione di cessione di credito” del 23

ottobre 2013 (doc. H), sottoscritto dai rappresentanti della G__________ e

dalla RE 1, accerti una cessione di credito formalmente valida nel senso degli

art. 164 segg. CO. Nella sua qualità di cessionaria, l’istante è pertanto

legittimata a far valere il credito ceduto e può quindi prevalersi del titolo

di rigetto dell’opposizione limitatamente alla somma riconosciuta e sottoscritta

nell’offerta del 30 aprile 2013, ossia di fr. 44'950.– più 8% di IVA.

Infatti, dagli atti non risulta alcuna accettazione da parte della CO 1

dell’importo di 63'878.75 indicato nella fattura del 14 giugno 2013 (doc. G),

di modo che lo stesso non può essere riconosciuto in toto e va pertanto

limitato a quello definito nell’offerta.

b) Ne

discende che, come giudicato dal Pretore, l’offerta 30 aprile 2013 e la

cessione di credito costituiscono per la RE 1 un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione per fr. 48'546.– (fr. 44'950.– + IVA

all’8%).

8.

Da tale importo il primo giudice ha dedotto l’acconto di

fr. 6'500.– versato dalla CO 1 il 5 giugno 2013 (doc. T), non contestato

da nessuna delle parti, e l’importo di fr. 19'855.22 che la RE 1 ha riconosciuto

nell’istanza ancora dovere all’e­­scussa.

8.1

Nel suo reclamo, la RE 1 sostiene che la deduzione di

fr. 19'855.22 poggia su un accertamento dei fatti manifestamente errato.

In realtà – essa sostiene – tale importo non è un riconoscimento di debito puro

e semplice, ma è il saldo dei rapporti di dare-avere tra le parti al contratto

d’appalto del 29 gennaio 2013. A suo parere, siffatto saldo andava dedotto dal

credito di fr. 57'378.75 cedutole dalla G__________ SA. La RE 1 chiede

pertanto che l’istanza da lei avviata sia integralmente accolta per la

differenza (fr. 57'378.75 ./. fr. 19'855.22), ossia

fr. 37'523.53.

8.2

Orbene,

la RE 1 ha effettivamente riconosciuto la somma di fr. 19'855.22 con

riferimento al credito ceduto di fr. 57'378.75 (istanza, pag. 3 ad 3),

professandosi in esito al suo calcolo creditrice dell’escussa per

fr. 37'493.53 (istanza, pag. 5). Il Pretore si è però ritenuto autorizzato

a dedurre i fr. 19'855.22 riconosciuti dall’escutente dai

fr. 44'950.– (più accessori) riconosciuti dall’e­­scussa, apparentemente

in applicazione (implicita) delle regole sulla compensazione (art. 120 CO).

Sennonché egli non lo poteva fare d’uffi­cio, siccome incombe all’escusso l’onere

di addurre e di rendere verosimili le eccezioni suscettibili d’infirmare il riconoscimento

di debito (art. 82 cpv. 2 LEF; DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Ora,

nel caso concreto la CO 1 non ha eccepito formalmente la compensazione né nelle

osservazioni all’istanza né nella duplica, limitandosi a prendere atto della

somma riconosciuta dall’escutente (ad 3). Il reclamo della RE 1 merita dunque

accoglimento, ancorché limitatamente all’importo di fr. 37'493.53 chiesto

con l’istanza (e non quello di fr. 37'523.53 menzionato nelle conclusioni

del reclamo), stante il divieto di attribuire più di quanto ha domandato la

parte (art. 58 cpv. 1 CPC). A ciò si aggiungono gli interessi del 5% dal 21

dicembre 2013 (invero già dovuti 30 giorni dopo l’emissione della fattura del

14.

giugno 2014, doc. G).

9.

Nel

merito del suo reclamo, la CO 1 ribadisce che alcune poste della fattura

dell’11 dicembre 2013 (doc. 1) sono già incluse nell’offerta della G__________

SA (doc. G). Come già anticipato (sopra consid. 5), tuttavia, la reclamante non

spiega in modo comprensibile quale influsso concreto questa circostanza potrebbe

avere sulla questione del rigetto dell’opposizione. Non si disconosce che

l’escutente è stata confusionaria nel quantificare la propria pretesa – è

giunta a ben tre risultati diversi (nel precetto esecutivo, nell’istanza e nel

reclamo) – ma ciò non ha nociuto all’escussa, dal momento che l’istanza verte

su un importo (di fr. 37'493.53) inferiore a quello del riconoscimento di

debito (di fr. 48'546.–), anche tenuto conto dell’acconto di

fr. 6'500.–. In realtà, spettava alla CO 1 (e ovviamente non alla RE 1) di

allegare e di rendere verosimili eccezioni suscettibili d’infirmare il riconoscimento

di debito (art. 82 cpv. 2 LEF). E non lo poteva fare semplicemente invocando un comportamento abusivo

della controparte oppure pretese incongruenze in una fattura estranea al titolo

di rigetto, ma avrebbe dovuto invece rendere verosimile con un conteggio

preciso di avere pagato o estinto in un altro modo (segnatamente per

compensazione) l’importo da essa riconosciuto a favore della G__________ SA.

Nel reclamo, non v’è però alcun tentativo del genere, ciò che ne giustifica la

reiezione.

10.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono per

entrambi i reclami la soccombenza quasi integrale della CO 1 (art. 106 cpv. 1

CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

sia del reclamo presentato dalla RE 1, di fr. 15'332.73 (fr. 37'523.53 ./. 22'190.80), sia di quello presentato

dalla CO 1 (di fr. 22'190.80), non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

reclamo della RE 1 è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della

sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente

a fr. 37'493.53 più interessi del 5% dal 21 dicembre 2013.

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi

fr. 450.– sono poste a carico della parte convenuta, tenuta a rifondere

alla parte istante fr. 1'100.– per ripetibili.

II. Le

spese processuali di complessivi fr. 700.– relative al reclamo della RE 1,

dalla stessa già anticipate, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere

alla reclamante fr. 1'000.– per ripetibili ridotte.

III. Il reclamo della CO 1 è

respinto.

IV. Le spese processuali di complessivi fr. 700.–

relative al reclamo della CO 1, dalla stessa già anticipate, sono poste a suo

carico. Essa rifonderà alla RE 1 fr. 1'200.– per ripetibili.

V. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).