14.2014.163
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tasse comunali per l’erogazione dell’acqua potabile. Irricevibilità della contestazione del quantitativo di acqua consumata indicato nella decisione di tassazione
9 settembre 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.163
Lugano
9 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 27 marzo 2014 da:
CO 1,
contro
RE 1,
giudicando sul reclamo del 4 agosto 2014 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 18 luglio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 marzo 2014 dall’Ufficio esecuzione
di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'000.15 oltre interessi
del 3% dal 5 marzo 2014, indicando quale titolo di credito la “tassa acqua
potabile anno 2010”, di fr. 165.95 per “interessi [al 3%] sino al
04.03.2014” e di fr. 20.– per “tassa di diffida”, dedotto l’acconto di fr. 1'913.65
versato dall’escusso.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza 27 marzo 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito,
l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 aprile 2014.
C. Statuendo
con decisione 18 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 75.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4
agosto 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
E. Appurato
che l’RA 1, firmataria del ricorso per conto di RE 1, è abilitata per legge a
rappresentare una parte in giudizio solo dinanzi al giudice della locazione e
al giudice del lavoro, ma non dinanzi al giudice del rigetto dell’opposizione,
con ordinanza 6 agosto 2014 il presidente della Camera ha impartito al
ricorrente un termine per trasmettere un esemplare del reclamo firmato da lui
personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 68 CPC. Il 20
agosto 2014 RE 1 ha chiesto per fax la concessione dell’effetto sospensivo,
accludendovi segnatamente una versione parziale del reclamo da lui firmata, ch’egli
pretende di avere spedito alla Camera con invio semplice del 14 agosto 2014, ma
che non le è pervenuto.
F. Il
25 agosto 2014 il presidente della Camera ha impartito al CO 1 un termine di 10
giorni per produrre i documenti acclusi alla sua istanza 24 marzo 2014 di
rigetto dell’opposizione (“precetto esecutivo n. __________, fattura, richiamo
e diffida con crescita in giudicato”), che il Giudice di pace gli aveva già
retrocesso con l’invio contenente la decisione impugnata, e per presentare eventuali
osservazioni al reclamo. È stato inoltre assegnato a RE 1 un termine di 10
giorni per trasmettere per posta raccomandata o di persona allo sportello del
Tribunale d’appello una copia del reclamo e una copia della richiesta di
effetto sospensivo firmate in originale di proprio pugno. Le parti hanno dato
seguito all’ordinanza con scritti 2, rispettivamente 1° settembre 2014. Il
CO 1 non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso
specifico, essendo la sentenza impugnata stata spedita con invio semplice a RE
1.
il 18 luglio 2014, ossia durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il
reclamo, inoltrato il 4 agosto, è tempestivo, giacché il termine di ricorso è
al più presto iniziato a decorrere quello stesso giorno.
1.2
L’ordinanza
del 6 agosto 2014 essendo stata per errore indirizzata (solo) alla
rappresentante non professionalmente qualificata (RA 1), che l’ha ritirata l’indomani
alla sua sede di, il ricorso, inoltrato il 20 agosto e firmato di proprio pugno
dall’escusso entro il termine assegnatogli con l’ordinanza del 25 agosto,
risulta ammissibile anche sotto il profilo formale (cfr. Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 10
ad art. 130 e n. 25 ad art. 132 CPC).
1.3
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione del CO 1 di
fissazione della tassa per l’acqua potabile del 2010 dovuta da RE 1 è
definitiva e costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
Il primo giudice ha d’altronde considerato di merito le argomentazioni fatte
valere dall’escusso nelle osservazioni all’istanza, nella misura in cui tendono
a rimettere in discussione il fondamento stesso della tassazione, ciò che non
può essere sindacato in una procedura di rigetto, ma andava semmai contestato
al momento della decisione di tassazione.
3.
Nel
reclamo RE 1 dichiara di contestare la tassa comunale inerente l’uso dell’acqua
potabile non in sé ma in merito al quantitativo calcolato dal Comune, che non è
in linea con la media degli anni precedenti. Sostiene che la cifra di 1560 m3 stabilita dal Comune debba, in analogia con il calcolo fatto per la
tassa d’uso delle canalizzazioni, essere ridotta a 938 m3 e la relativa tassa, di conseguenza, diminuita da fr. 2686.– a fr. 1594.60.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica (d’ufficio) solo la forza probatoria
del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce
forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.
Nella
fattispecie il CO 1 fonda l’istanza sulla propria decisione del 1° marzo 2011,
che in base al Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile del 18 novembre
2002.
(sull’esemplare prodotto in questa sede è indicato il nuovo Regolamento
del 26 marzo 2012, ma si tratta di una manifesta inavvertenza verosimilmente
dovuta ad una ristampa della decisione direttamente dal sistema informatico di
fatturazione) e all’ordinanza municipale n. 10/2010 del 23 novembre 2010 ha determinato in fr. 3'000.15 le tasse dovute per l’erogazione
dell’acqua potabile all’escusso per il 2010 (in particolare fr. 2'686.–
per il consumo effettivo) e in fr. 1'985.15 l’importo da pagare, tenuto
conto di due acconti di fr. 400.– e fr. 620.– versati in precedenza
dall’escusso. La tassa di diffida di fr. 20.– risulta dalla
decisione di diffida del 21 ottobre 2013. Queste decisioni, adottate da un’autorità
amministrativa svizzera, costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo
posto in esecuzione, ciò che ricorda del resto l’art. 30 del suddetto
Regolamento. Su questo punto, del resto, il reclamante non obietta nulla.
6.
Come
visto, RE 1 contesta infatti solo il calcolo della tassa per il consumo d’acqua
potabile effettivo contenuto nella decisione del 1° marzo 2011.
6.1
Ora,
in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
ove provi con documenti che “dopo l’emanazione della sentenza” il debito è
stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri
che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_744/2012 del 10
giugno 2013, consid. 1.2.3, e
5A_673/2008 del 20 novembre 2008, consid. 2.3.2).
6.2
Nel
caso specifico, il reclamante non si confronta con la motivazione della
sentenza impugnata, secondo cui tale genere di contestazione – sul merito della
tassazione – è improponibile in sede di rigetto dell’opposizione. Il reclamo
risulta pertanto irricevibile (v. sopra consid. 1.3). Sia come sia, la motivazione
del primo giudice è corretta, perché secondo la giurisprudenza e la dottrina
appena citate (sopra consid. 6.1) le censure che già avrebbero potuto essere
sollevate nella procedura che ha portato alla decisione prodotta quale titolo
di rigetto non possono più esserlo nella (successiva) procedura di rigetto dell’opposizione.
In altre parole, il reclamante avrebbe dovuto far valere le ragioni che propone
in questa sede impugnando la decisione di tassazione del Comune, che indicava
il termine di 30 giorni previsto a tale scopo. Ora che la decisione è passata
in giudicato (ossia è definitiva) non è più possibile criticarla. A prescindere
dalla sua inammissibilità il reclamo era comunque votato all’insuccesso. Con
l’emanazione dell’odierno giudizio, la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
7.
La
tassa del presente giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si assegnano invece ripetibili, l’istante non avendo presentato
osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'272.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Gli
oneri processuali di complessivi fr. 250.– relativi al presente giudizio,
già anticipati dal reclamante, sono posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).