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Decisione

14.2014.163

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tasse comunali per l’erogazione dell’acqua potabile. Irricevibilità della contestazione del quantitativo di acqua consumata indicato nella decisione di tassazione

9 settembre 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza 27 marzo 2014 l’escutente ne ha chiesto il rigetto

definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito,

l’escusso si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 28 aprile 2014.

C. Statuendo

con decisione 18 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e

rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 75.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4

agosto 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza.

E. Appurato

che l’RA 1, firmataria del ricorso per conto di RE 1, è abilitata per legge a

rappresentare una parte in giudizio solo dinanzi al giudice della locazione e

al giudice del lavoro, ma non dinanzi al giudice del rigetto dell’opposizione,

con ordinanza 6 agosto 2014 il presidente della Camera ha impartito al

ricorrente un termine per trasmettere un esemplare del reclamo firmato da lui

personalmente o da un rappresentante autorizzato secondo l’art. 68 CPC. Il 20

agosto 2014 RE 1 ha chiesto per fax la concessione del­l’ef­fetto sospensivo,

accludendovi segnatamente una versione parziale del reclamo da lui firmata, ch’egli

pretende di avere spedito alla Camera con invio semplice del 14 agosto 2014, ma

che non le è pervenuto.

F. Il

25 agosto 2014 il presidente della Camera ha impartito al CO 1 un termine di 10

giorni per produrre i documenti acclusi alla sua istanza 24 marzo 2014 di

rigetto dell’opposizione (“precetto esecutivo n. __________, fattura, richiamo

e diffida con crescita in giudicato”), che il Giudice di pace gli aveva già

retrocesso con l’invio contenente la decisione impugnata, e per presentare eventuali

osservazioni al reclamo. È stato inoltre assegnato a RE 1 un termine di 10

giorni per trasmettere per posta raccomandata o di persona allo sportello del

Tribunale d’appello una copia del reclamo e una copia della richiesta di

effetto sospensivo firmate in originale di proprio pugno. Le parti hanno dato

seguito all’ordinanza con scritti 2, rispettivamente 1° settembre 2014. Il

CO 1 non ha formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nel caso

specifico, essendo la sentenza impugnata stata spedita con invio semplice a RE

1.

il 18 luglio 2014, ossia durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il

reclamo, inoltrato il 4 agosto, è tempestivo, giacché il termine di ricorso è

al più presto iniziato a decorrere quello stesso giorno.

1.2

L’ordinanza

del 6 agosto 2014 essendo stata per errore indirizzata (solo) alla

rappresentante non professionalmente qualificata (RA 1), che l’ha ritirata l’indomani

alla sua sede di, il ricorso, inoltrato il 20 agosto e firmato di proprio pugno

dall’escusso entro il termine assegnatogli con l’ordinanza del 25 agosto,

risulta ammissibile anche sotto il profilo formale (cfr. Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 10

ad art. 130 e n. 25 ad art. 132 CPC).

1.3

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto che la decisione del CO 1 di

fissazione della tassa per l’acqua potabile del 2010 dovuta da RE 1 è

definitiva e costituisce quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

Il primo giudice ha d’altronde considerato di merito le argomentazioni fatte

valere dall’escusso nelle osservazioni all’istanza, nella misura in cui tendono

a rimettere in discussione il fondamento stesso della tassazione, ciò che non

può essere sin­dacato in una procedura di rigetto, ma andava semmai contestato

al momento della decisione di tassazione.

3.

Nel

reclamo RE 1 dichiara di contestare la tassa comunale inerente l’uso dell’acqua

potabile non in sé ma in merito al quantitativo calcolato dal Comune, che non è

in linea con la media degli anni precedenti. Sostiene che la cifra di 1560 m3 stabilita dal Comune debba, in analogia con il calcolo fatto per la

tassa d’uso delle canalizzazioni, essere ridotta a 938 m3 e la relativa tassa, di conseguenza, diminuita da fr. 2686.– a fr. 1594.60.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica (d’ufficio) solo la forza probatoria

del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce

forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

Nella

fattispecie il CO 1 fonda l’istanza sulla propria decisione del 1° marzo 2011,

che in base al Regolamento per l’erogazione dell’acqua potabile del 18 novembre

2002.

(sull’esemplare prodotto in questa sede è indicato il nuovo Regolamento

del 26 marzo 2012, ma si tratta di una manifesta inavvertenza verosimilmente

dovuta ad una ristampa della decisione direttamente dal sistema informatico di

fatturazione) e all’ordinanza municipale n. 10/2010 del 23 novembre 2010 ha determinato in fr. 3'000.15 le tasse dovute per l’erogazione

dell’acqua potabile all’escusso per il 2010 (in particolare fr. 2'686.–

per il consumo effettivo) e in fr. 1'985.15 l’importo da pagare, tenuto

conto di due acconti di fr. 400.– e fr. 620.– versati in precedenza

dall’escusso. La tassa di diffida di fr. 20.– risulta dalla

decisione di diffida del 21 ottobre 2013. Queste decisioni, adottate da un’auto­ri­tà

amministrativa svizzera, costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’im­porto

posto in esecuzione, ciò che ricorda del resto l’art. 30 del suddetto

Regolamento. Su questo punto, del resto, il reclamante non obietta nulla.

6.

Come

visto, RE 1 contesta infatti solo il calcolo della tassa per il consumo d’acqua

potabile effettivo contenuto nella decisione del 1° marzo 2011.

6.1

Ora,

in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che “dopo l’emanazione della sentenza” il debito è

stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri

che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 5 ad art. 81 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_744/2012 del 10

giugno 2013, consid. 1.2.3, e

5A_673/2008 del 20 novembre 2008, consid. 2.3.2).

6.2

Nel

caso specifico, il reclamante non si confronta con la motivazione della

sentenza impugnata, secondo cui tale genere di contestazione – sul merito della

tassazione – è improponibile in sede di rigetto dell’opposizione. Il reclamo

risulta pertanto irricevibile (v. sopra consid. 1.3). Sia come sia, la motivazione

del primo giudice è corretta, perché secondo la giurisprudenza e la dottrina

appena citate (sopra consid. 6.1) le censure che già avrebbero potuto essere

sollevate nella procedura che ha portato alla decisione prodotta quale titolo

di rigetto non possono più esserlo nella (successiva) procedura di rigetto dell’opposizione.

In altre parole, il reclamante avrebbe dovuto far valere le ragioni che propone

in questa sede impugnando la decisione di tassazione del Comune, che indicava

il termine di 30 giorni previsto a tale scopo. Ora che la decisione è passata

in giudicato (ossia è definitiva) non è più possibile criticarla. A prescindere

dalla sua inammissibilità il reclamo era comunque votato all’insuccesso. Con

l’emanazione dell’odierno giudizio, la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

7.

La

tassa del presente giudizio e le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si assegnano invece ripetibili, l’istante non avendo presentato

osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'272.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Gli

oneri processuali di complessivi fr. 250.– relativi al presente giudizio,

già anticipati dal reclamante, sono posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).