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Decisione

14.2014.164

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito, che l'escusso s'impegna a pagare a rate. Eccezione di pagamento di due rate

23 dicembre 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il cosiddetto “piano di

rientro” del 9 dicembre 2013 della RE 1 (doc. C) per il pagamento rateale delle

fatture a quella data ancora scoperte, sottoscritto per accettazione dal

delegato della CO 1, __________, costituisce un valido riconoscimento di debito

per complessivi fr. 32'506.45. Dall’importo di fr. 28'671.25 posto in

esecuzione, egli ha tuttavia dedotto le due rate di fr. 4'000.– ciascuna

versate dalla convenuta il 18 febbraio e il 20 maggio 2014, rigettando così l’opposizione

in via provvisoria limitatamente a fr. 20'671.25, più interessi del 5% su fr. 28'671.25

dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2014, su fr. 24'671.25 dal 19 febbraio

al 20 maggio 2014 e su fr. 20'671.25 dal 21 maggio 2014.

3. Nel

suo reclamo, l’istante rimprovera al Pretore di avere dedotto a torto fr. 8'000.–

dall’importo richiesto nel precetto esecutivo. In realtà – la reclamante

sostiene – dall’importo posto in esecuzione essa avrebbe già tolto la prima

rata di fr. 4'000.–. La RE 1 chiede pertanto che l’i­­stanza sia accolta

per la differenza tra l’im­­porto per cui il primo giudice ha concesso il rigetto

dell’opposizione (fr. 28'671.25) e la seconda rata di fr. 4'000.–,

ovvero fr. 24'671.25.

4.Nelle sue osservazioni al reclamo,

richiamando quanto già sostenuto in prima sede, la CO 1 ribadisce la poca

chiarezza dei calcoli effettuati e degli importi richiesti dalla RE 1. Rievocando

il danno economico che la società avrebbe subìto a seguito di presunti lavori

non eseguiti tempestivamente ma comunque fatturati dall’istante, l’escussa

chiede a questa Camera “che venga determinato in modo certo il giusto importo

da corrispondere per poter procedere alla risoluzione bonaria della vertenza”.

5.In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice

pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in

esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto

pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi

immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv.

2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto

all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

6.In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo

(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il

debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1 Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la

scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente

determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

Considerandi

6.2

Nella

presente fattispecie, il “piano di rientro” del 9 dicembre 2013 (doc. C)

sottoscritto dal delegato della CO 1, con cui quest’ultima si è impegnata a versare

all’escutente 7 rate di fr. 4'000.– l’una (di cui la prima entro il 31

gennaio 2014) e un’ultima rata di fr. 4'506.45 (entro il 31 agosto 2014)

per estinguere diverse fatture ancora scoperte di complessivi fr. 32'506.45,

costituisce pertanto di principio un valido riconoscimento di debito nel senso

dell’art. 82 cpv. 1 LEF a favore della RE 1 per fr. 32'506.45, dato che

già la prima rata è stata pagata in ritardo (il 18 febbraio 2014), ciò che autorizzava

l’escutente ad adire “immediatamente le vie legali” per l’intero saldo. Stante

il principio secondo cui il giudice non può aggiudicare alla parte più di

quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il rigetto può però essere

concesso al massimo per l’importo indicato nell’istanza, ossia fr. 25'618.59

oltre agli accessori.

7.

All’escusso

incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF

132.

III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni

non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate

in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono

esserci riscontri oggettivi (Staehelin,

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

7.1

Come

visto, dall’importo di fr. 28'671.25 posto in esecuzione, il primo giudice

ha dedotto le due rate di complessivi fr. 8'000.– versate dalla convenuta

il 18 febbraio e il 20 maggio 2014 (doc. 1 e 2 acclusi alle osservazioni al

reclamo) e la reclamante non contesta siffatti pagamenti. L’unica questione è

dunque di sapere se, come essa sostiene, la prima rata di fr. 4'000.– non

debba più essere scalata dall’importo richiesto in sede di rigetto, poiché già detratta

dall’importo posto in esecuzione.

7.2

Ora, nella sua replica del 17 luglio 2014, l’istante aveva rilevato di

aver contabilizzato le due rate di fr. 4'000.– pagate dalla convenuta,

giungendo a un saldo di fr. 24'774.25, che teneva però conto di una

fattura 30 gennaio 2014 di fr. 164.80 successiva alla sottoscrizione del

“piano di rientro” e delle spese esecutive anticipate (di fr. 103.–). Nel reclamo, essa non rivendica più questi due

ultimi importi, che ad ogni modo non sarebbero potuti essere computati, il

primo perché non è contemplato dal “piano di rientro” né da alcun altro

riconoscimento di debito presente agli atti, e il secondo perché sulle spese

esecutive decide con competenza esclusiva l’ufficio d’esecuzione e non il

giudice del rigetto (art. 68

LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). D’altronde non si giustifica di dedurre

il pagamento di 2'673.55 indicato

sul precetto esecutivo, frutto di un errore manifesto, giacché all’escussa non

risulta (v. osservazioni all’istanza) e non viene più evocato dall’escutente in

sede di replica. Di modo che

il primo giudice avrebbe dovuto rigettare l’opposizione in via provvisoria per fr. 24'506.45

(fr. 32'506.45 ./. fr. 8'000.–), oltre agli

interessi del 5% (art. 104 CO) su fr. 32'506.45 dal 1° al 18 febbraio 2014

(la scadenza della prima rata essendo fissata al 31 gennaio), su 28'506.45 dal

19.

febbraio al 20 maggio 2014 (data del pagamento della seconda rata) e su fr. 24'506.45

dal 21 mag­gio 2014 in poi. Ne segue che il reclamo va accolto parzialmente in

questa misura, di poco inferiore ai fr. 25'618.59 richiesti con l’istanza

e ai fr. 24'671.25 chiesti con il reclamo.

7.3

Sia nella duplica sia nelle osservazioni al reclamo la convenuta

denuncia la poca chiarezza dei conteggi dell’istante e chiede che si tenga

conto anche del danno di fr. 17'500.– che dice di avere subìto per il

fatto che non ha potuto “affittare una area dell’im­­mobile” per 7 mesi in

mancanza dell’emissione per tempo del “certificato RASI”.

a) Per quanto attiene alla prima censura, non si disconosce che l’i­­stante

si è dimostrata confusionaria nel quantificare la propria pretesa, giungendo a

ben quattro risultati diversi (nel precetto esecutivo, nell’istanza, nella

replica e nel reclamo). Sta però di fatto che la convenuta non contesta il

riconoscimento di debito né pretende – per avventura – di avere pagato più di

due rate. La situazione è dunque sufficientemente chiara perché il reclamo

possa essere accolto secondo il calcolo indicato sopra (consid. 7.2).

b) Per quanto riguarda l’asserito danno economico subìto dalla convenuta,

essa non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore aggiunto, che

le ha fatto carico di non aver reso verosimili né il ritardo nella consegna del

rapporto di sicurezza (RASI) né l’importo del danno (sentenza impugnata, pag. 2

verso il basso). La censura è quindi irricevibile (sopra consid. 1.2) e ad ogni

modo sarebbe infondata, poiché l’unico indizio oggettivo prodotto a sostegno

delle sue affermazioni rende verosimile semmai che il rapporto RASI le è stato

trasmesso il 31 marzo 2014, ma non che il suo allestimento fosse tardivo – nessun

documento agli atti stabilisce una scadenza al riguardo – né permette di

desumere l’esistenza o l’entità del presunto danno (doc. 3).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48

e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi

totale della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono

ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna domanda in merito. Il

Dispositivo

dispositivo su spese e ripetibili di primo grado va pure riformato tenendo

conto della soccombenza pressoché integrale della convenuta (v. sopra consid.

7.1). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1.

L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di

Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 24'506.45, più interessi del 5%

su fr. 32'506.45 dal 1° al 18 febbraio 2014, su fr. 28'506.45 dal 19

febbraio al 20 maggio 2014 e su fr. 24'506.45 dal 21 maggio 2014.

2.

Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.–,

da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, che

rifonderà all’istante fr. 25.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).