14.2014.164
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Riconoscimento di debito, che l'escusso s'impegna a pagare a rate. Eccezione di pagamento di due rate
23 dicembre 2014Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.164
Lugano
23 dicembre 2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 25 giugno 2014 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 6 agosto 2014 presentato
dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 luglio 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 maggio 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio (doc. B), la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso
di fr. 28'671.25 più interessi del 5% dal 3 ottobre 2013, indicando quale
titolo di credito le “fatture dal 03.09.2013
– 30.01.2014 Fr. 31'344.80 ./. pagamenti Fr. 2'673.55 = Fr. 28'671.25”.
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 25 giugno
2014 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 25'618.59 più
interessi del 5%. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 luglio 2014, cui
sono seguite la replica del 17 luglio 2014 dell’istante e la duplica del 28
luglio 2014 della convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
C. Statuendo con decisione 30 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 20'671.25 (anziché fr. 28'671.25),
più interessi del 5% su fr. 28'671.25 dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio
2014 (data in cui è stata versata una prima rata di fr. 4'000.–), su fr. 24'671.25
dal 19 febbraio 2014 al 20 maggio 2014 (data del pagamento della seconda rata
di fr. 4'000.–) e su fr. 20'671.25 dal 21 maggio 2014, ponendo le
spese processuali di fr. 350.– (e le spese esecutive di fr. 103.–) a
carico dell’istante in ragione di un settimo e per il resto a carico della
convenuta, tenuta a rifondere alla controparte un’indennità di fr. 25.–.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 6 agosto 2014 inteso alla riforma
della stessa nel senso che l’importo riconosciuto dal primo giudice venga
“maggiorato” di fr. 4'000.–. Nelle sue osservazioni
dell’8 settembre 2014, la CO 1 ha chiesto che “che
venga determinato in modo certo il giusto importo da corrispondere per poter
procedere alla risoluzione bonaria della vertenza”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
la notifica avvenuta alla RE 1 durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF),
ossia il 31 luglio 2014, il termine di 10 giorni, iniziato a decorrere il 2
agosto 2014 (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto martedì 12 agosto 2014. Presentato
il 6 agosto 2014, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il cosiddetto “piano di
rientro” del 9 dicembre 2013 della RE 1 (doc. C) per il pagamento rateale delle
fatture a quella data ancora scoperte, sottoscritto per accettazione dal
delegato della CO 1, __________, costituisce un valido riconoscimento di debito
per complessivi fr. 32'506.45. Dall’importo di fr. 28'671.25 posto in
esecuzione, egli ha tuttavia dedotto le due rate di fr. 4'000.– ciascuna
versate dalla convenuta il 18 febbraio e il 20 maggio 2014, rigettando così l’opposizione
in via provvisoria limitatamente a fr. 20'671.25, più interessi del 5% su fr. 28'671.25
dal 31 gennaio 2014 al 18 febbraio 2014, su fr. 24'671.25 dal 19 febbraio
al 20 maggio 2014 e su fr. 20'671.25 dal 21 maggio 2014.
3. Nel
suo reclamo, l’istante rimprovera al Pretore di avere dedotto a torto fr. 8'000.–
dall’importo richiesto nel precetto esecutivo. In realtà – la reclamante
sostiene – dall’importo posto in esecuzione essa avrebbe già tolto la prima
rata di fr. 4'000.–. La RE 1 chiede pertanto che l’istanza sia accolta
per la differenza tra l’importo per cui il primo giudice ha concesso il rigetto
dell’opposizione (fr. 28'671.25) e la seconda rata di fr. 4'000.–,
ovvero fr. 24'671.25.
4.Nelle sue osservazioni al reclamo,
richiamando quanto già sostenuto in prima sede, la CO 1 ribadisce la poca
chiarezza dei calcoli effettuati e degli importi richiesti dalla RE 1. Rievocando
il danno economico che la società avrebbe subìto a seguito di presunti lavori
non eseguiti tempestivamente ma comunque fatturati dall’istante, l’escussa
chiede a questa Camera “che venga determinato in modo certo il giusto importo
da corrispondere per poter procedere alla risoluzione bonaria della vertenza”.
5.In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice
pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in
esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi
immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv.
2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto
all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
6.In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo
(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il
debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito
accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la
scrittura privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
Considerandi
6.2
Nella
presente fattispecie, il “piano di rientro” del 9 dicembre 2013 (doc. C)
sottoscritto dal delegato della CO 1, con cui quest’ultima si è impegnata a versare
all’escutente 7 rate di fr. 4'000.– l’una (di cui la prima entro il 31
gennaio 2014) e un’ultima rata di fr. 4'506.45 (entro il 31 agosto 2014)
per estinguere diverse fatture ancora scoperte di complessivi fr. 32'506.45,
costituisce pertanto di principio un valido riconoscimento di debito nel senso
dell’art. 82 cpv. 1 LEF a favore della RE 1 per fr. 32'506.45, dato che
già la prima rata è stata pagata in ritardo (il 18 febbraio 2014), ciò che autorizzava
l’escutente ad adire “immediatamente le vie legali” per l’intero saldo. Stante
il principio secondo cui il giudice non può aggiudicare alla parte più di
quanto essa abbia domandato (art. 58 cpv. 1 CPC), il rigetto può però essere
concesso al massimo per l’importo indicato nell’istanza, ossia fr. 25'618.59
oltre agli accessori.
7.
All’escusso
incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF
132.
III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni
non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate
in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono
esserci riscontri oggettivi (Staehelin,
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1
Come
visto, dall’importo di fr. 28'671.25 posto in esecuzione, il primo giudice
ha dedotto le due rate di complessivi fr. 8'000.– versate dalla convenuta
il 18 febbraio e il 20 maggio 2014 (doc. 1 e 2 acclusi alle osservazioni al
reclamo) e la reclamante non contesta siffatti pagamenti. L’unica questione è
dunque di sapere se, come essa sostiene, la prima rata di fr. 4'000.– non
debba più essere scalata dall’importo richiesto in sede di rigetto, poiché già detratta
dall’importo posto in esecuzione.
7.2
Ora, nella sua replica del 17 luglio 2014, l’istante aveva rilevato di
aver contabilizzato le due rate di fr. 4'000.– pagate dalla convenuta,
giungendo a un saldo di fr. 24'774.25, che teneva però conto di una
fattura 30 gennaio 2014 di fr. 164.80 successiva alla sottoscrizione del
“piano di rientro” e delle spese esecutive anticipate (di fr. 103.–). Nel reclamo, essa non rivendica più questi due
ultimi importi, che ad ogni modo non sarebbero potuti essere computati, il
primo perché non è contemplato dal “piano di rientro” né da alcun altro
riconoscimento di debito presente agli atti, e il secondo perché sulle spese
esecutive decide con competenza esclusiva l’ufficio d’esecuzione e non il
giudice del rigetto (art. 68
LEF; DTF 85 III 128; sentenza della CEF 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). D’altronde non si giustifica di dedurre
il pagamento di 2'673.55 indicato
sul precetto esecutivo, frutto di un errore manifesto, giacché all’escussa non
risulta (v. osservazioni all’istanza) e non viene più evocato dall’escutente in
sede di replica. Di modo che
il primo giudice avrebbe dovuto rigettare l’opposizione in via provvisoria per fr. 24'506.45
(fr. 32'506.45 ./. fr. 8'000.–), oltre agli
interessi del 5% (art. 104 CO) su fr. 32'506.45 dal 1° al 18 febbraio 2014
(la scadenza della prima rata essendo fissata al 31 gennaio), su 28'506.45 dal
19.
febbraio al 20 maggio 2014 (data del pagamento della seconda rata) e su fr. 24'506.45
dal 21 maggio 2014 in poi. Ne segue che il reclamo va accolto parzialmente in
questa misura, di poco inferiore ai fr. 25'618.59 richiesti con l’istanza
e ai fr. 24'671.25 chiesti con il reclamo.
7.3
Sia nella duplica sia nelle osservazioni al reclamo la convenuta
denuncia la poca chiarezza dei conteggi dell’istante e chiede che si tenga
conto anche del danno di fr. 17'500.– che dice di avere subìto per il
fatto che non ha potuto “affittare una area dell’immobile” per 7 mesi in
mancanza dell’emissione per tempo del “certificato RASI”.
a) Per quanto attiene alla prima censura, non si disconosce che l’istante
si è dimostrata confusionaria nel quantificare la propria pretesa, giungendo a
ben quattro risultati diversi (nel precetto esecutivo, nell’istanza, nella
replica e nel reclamo). Sta però di fatto che la convenuta non contesta il
riconoscimento di debito né pretende – per avventura – di avere pagato più di
due rate. La situazione è dunque sufficientemente chiara perché il reclamo
possa essere accolto secondo il calcolo indicato sopra (consid. 7.2).
b) Per quanto riguarda l’asserito danno economico subìto dalla convenuta,
essa non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore aggiunto, che
le ha fatto carico di non aver reso verosimili né il ritardo nella consegna del
rapporto di sicurezza (RASI) né l’importo del danno (sentenza impugnata, pag. 2
verso il basso). La censura è quindi irricevibile (sopra consid. 1.2) e ad ogni
modo sarebbe infondata, poiché l’unico indizio oggettivo prodotto a sostegno
delle sue affermazioni rende verosimile semmai che il rapporto RASI le è stato
trasmesso il 31 marzo 2014, ma non che il suo allestimento fosse tardivo – nessun
documento agli atti stabilisce una scadenza al riguardo – né permette di
desumere l’esistenza o l’entità del presunto danno (doc. 3).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48
e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi
totale della convenuta (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si attribuiscono
ripetibili, la reclamante non avendo formulato alcuna domanda in merito. Il
Dispositivo
dispositivo su spese e ripetibili di primo grado va pure riformato tenendo
conto della soccombenza pressoché integrale della convenuta (v. sopra consid.
7.1). Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1.
L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 24'506.45, più interessi del 5%
su fr. 32'506.45 dal 1° al 18 febbraio 2014, su fr. 28'506.45 dal 19
febbraio al 20 maggio 2014 e su fr. 24'506.45 dal 21 maggio 2014.
2.
Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 350.–,
da anticipare dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta, che
rifonderà all’istante fr. 25.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).