14.2014.166
Rigetto definitivo dell’opposizione. Asserita carente motivazione della sentenza di rigetto. Multa disciplinare in ambito fiscale. Assenza di titolo per le tasse di diffida. Censure di merito irricevi
13 aprile 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.166
Lugano
13 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa n. 152 (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 14 aprile
2014 dallo
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 9 agosto 2014
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 luglio 2014 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 ottobre 2013 dall’Ufficio
esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso
di una multa fiscale di fr. 100.– e di due tasse di diffida del 15 marzo e
22 giugno 2013 di fr. 30.– ciascuna.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 14 aprile 2014
lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Vezia. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 giugno 2014.
C. Statuendo con decisione 18 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 25.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 agosto 2014 per ottenerne l’accertamento
della nullità e in subordine l’annullamento.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo in
concreto la sentenza stata notificata a RE 1 il 29 luglio 2014 (ovvero il
settimo giorno dal deposito, il 22 luglio, dell’avviso di ritiro nella casella
della destinataria giusta l’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC) durante le ferie
estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine di reclamo è iniziato il 2 agosto 2014
(DTF 96 III 50 consid. 3) per scadere il 12 agosto. Presentato il 9 agosto
2014, il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il decreto di multa
prodotto dall’istante costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per l’importo posto in esecuzione e per gli accessori e ha ritenuto che le
“circostanze ed argomentazioni di merito” fatte valere dall’escusso esulavano
dalla propria competenza in quanto mettono in discussione il fondamento della
decisione di multa, che allo stadio della procedura di rigetto dell’opposizione
non può più essere sindacata.
3. Nel
reclamo RE 1, rievocati i motivi per cui ritiene sproporzionata la multa
inflittagli per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2011 e
ricordati i contatti presi con l’autorità fiscale per spiegare i motivi del
ritardo, rimprovera al Giudice di pace di non essersi determinato sulle sue censure
e di conseguenza conclude per la nullità della decisione impugnata per carenza
di motivazione e diniego di giustizia. Invoca d’altronde una violazione dell’art.
80 LEF, sostenendo che la multa “non integra i requisiti di un titolo di
rigetto definitivo dell’esecuzione” (ad 1.3).
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Considerandi
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura
anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro
non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
5.1
Nella
fattispecie, la decisione 16 aprile 2013 allegata all’istanza, con cui l’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano-Città ha inflitto all’escussa una multa
disciplinare di fr. 100.– per non avere consegnato la dichiarazione
valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta 2011,
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per tale
importo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. L’affermazione contraria della
reclamante non è motivata. La decisione risulta comunque esecutiva e addirittura
definitiva, l’escussa non avendo dimostrato – né invero allegato – di avere
interposto reclamo contro la decisione del 16 aprile 2013.
5.2
Per
quanto riguarda invece le tasse di diffida del 15 marzo e del 22 giugno 2013
(di fr. 30.– ognuna), non figurano agli atti né le diffide in questione né
decisioni che ne attestino l’esistenza e l’importo. E gli unici allegati
menzionati sull’istanza sono il precetto esecutivo e il decreto multa. In altre
parole difetta ogni titolo di rigetto per queste tasse. La decisione impugnata
deve dunque essere rettificata nel senso di limitare il rigetto definitivo dell’opposizione
a fr. 100.–.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, come visto la reclamante
avanza solo censure che avrebbe già potuto invocare impugnando la decisione
fiscale sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. Essendo ormai
definitiva, essa non può più essere contestata, men che meno davanti al giudice
del rigetto, che è funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le
ripetibili. La stessa ripartizione si applica anche alle spese e ripetibili di
prima sede. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 160.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 100.–.
2. La
tassa di giustizia di fr. 50.– anticipata dalla parte istante è posta a
suo carico per fr. 30.– e a carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 20.–,
compensate le ripetibili.
Per
il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 60.– e a
carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 40.–, compensate le
ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).