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Decisione

14.2014.166

Rigetto definitivo dell’opposizione. Asserita carente motivazione della sentenza di rigetto. Multa disciplinare in ambito fiscale. Assenza di titolo per le tasse di diffida. Censure di merito irricevi

13 aprile 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il decreto di multa

prodotto dall’istante costituiva un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

per l’importo posto in esecuzione e per gli accessori e ha ritenuto che le

“circostanze ed argomentazioni di merito” fatte valere dall’escusso esulavano

dalla propria competenza in quanto mettono in discussione il fondamento della

decisione di multa, che allo stadio della procedura di rigetto dell’opposizione

non può più essere sindacata.

3. Nel

reclamo RE 1, rievocati i motivi per cui ritiene sproporzionata la multa

inflittagli per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2011 e

ricordati i contatti presi con l’autorità fiscale per spiegare i motivi del

ritardo, rimprovera al Giudice di pace di non essersi determinato sulle sue censure

e di conseguenza conclude per la nullità della decisione impugnata per carenza

di motivazione e diniego di giustizia. Invoca d’altron­­de una violazione dell’art.

80 LEF, sostenendo che la multa “non integra i requisiti di un titolo di

rigetto definitivo dell’esecuzione” (ad 1.3).

4. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Considerandi

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

5.1

Nella

fattispecie, la decisione 16 aprile 2013 allegata all’istanza, con cui l’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano-Città ha inflitto all’escussa una multa

disciplinare di fr. 100.– per non avere consegnato la dichiarazione

valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta federale diretta 2011,

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per tale

importo nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF. L’affermazione contraria della

reclamante non è motivata. La decisione risulta comunque esecutiva e addirittura

definitiva, l’escussa non avendo dimostrato – né invero allegato – di avere

interposto reclamo contro la decisione del 16 aprile 2013.

5.2

Per

quanto riguarda invece le tasse di diffida del 15 marzo e del 22 giugno 2013

(di fr. 30.– ognuna), non figurano agli atti né le diffide in questione né

decisioni che ne attestino l’esistenza e l’im­porto. E gli unici allegati

menzionati sull’istanza sono il precetto esecutivo e il decreto multa. In altre

parole difetta ogni titolo di rigetto per queste tasse. La decisione impugnata

deve dunque essere rettificata nel senso di limitare il rigetto definitivo dell’op­­posizione

a fr. 100.–.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81 LEF). Nel caso specifico, come visto la reclamante

avanza solo censure che avrebbe già potuto invocare impugnando la decisione

fiscale sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. Essendo ormai

definitiva, essa non può più essere contestata, men che meno davanti al giudice

del rigetto, che è funzionalmente incompetente per statuire in ambito fiscale.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le

ripetibili. La stessa ripartizione si applica anche alle spese e ripetibili di

prima sede. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 160.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione

interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 100.–.

2. La

tassa di giustizia di fr. 50.– anticipata dalla parte istante è posta a

suo carico per fr. 30.– e a carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 20.–,

compensate le ripetibili.

Per

il resto il reclamo è respinto e la sentenza impugnata confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico per fr. 60.– e a

carico dello Stato del Canton Ticino per fr. 40.–, compensate le

ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).