14.2014.167
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione di durata indeterminata. Asserita mancata notifica dell’istanza. Spese per un precedente precetto esecutivo e altri costi non riconosciuti
15 gennaio 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.167
Lugano
15 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 137/C/14/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 13 giugno
2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1)
giudicando sul reclamo dell’11 agosto 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 29 luglio 2014 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 23 gennaio 2014 dall’Ufficio esecuzione di
Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'300.– più interessi del 5% dal 1° luglio 2012 (indicando
quale titolo di credito l’incarto “del giudice di pace di Zugo alla Commissione
nei litigi affittuari a Zugo; contratto affitto; raccomandata ultimo richiamo e
precetto di Zugo”), di fr. 50.– (“costi amministrativi”), di fr. 73.–
(“costi per PE a Zugo”) e di fr. 100.– (“nuovi costi”).
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 13 giugno
2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha presentato
osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione 29 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 205.– e un’indennità di fr. 90.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo dell’11 agosto 2014 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 12 agosto
2014 il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo.
Invitata a presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 al più presto il 30 luglio 2014, ossia
durante le ferie estive (art. 56 n. 2 LEF), il termine di 10 giorni, iniziato a
decorrere il 2 agosto (DTF 96 III 50 consid. 3), è scaduto martedì 12 agosto
2014. Presentato il penultimo giorno del termine, il reclamo è quindi tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Con
la decisione impugnata, il Giudice di pace, ritenuto che il termine impartito
alla convenuta per presentare eventuali osservazioni era trascorso infruttuoso
e che l’istante aveva prodotto “la documentazione necessaria a stabilire la
fondatezza della richiesta”, ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla RE 1.
3. Nel
reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice non le abbia notificato l’istanza,
sulla quale non ha quindi potuto prendere posizione, siccome a suo dire ne è
venuta a conoscenza solo a ricezione della lettera speditale dal Giudice di
pace dopo l’emanazione della sentenza, il 4 agosto 2014 (doc. A accluso al
reclamo), in risposta alla richiesta di trasmissione dell’istanza e degli
allegati formulata dal suo patrocinatore il 1° agosto (doc. B). La reclamante,
inoltre, lamenta il fatto di non avere ricevuto detti allegati, già ritornati
all’istante con la sentenza, ciò che costituisce a suo parere una grave violazione
dei suoi diritti procedurali. Contestando l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito, la reclamante chiede di annullare la sentenza
impugnata e di mantenere l’opposizione da lei interposta.
4. Per
quanto riguarda la censura di violazione del diritto di essere sentito, dagli
atti – in particolare quelli trasmessi alla reclamante il 4 agosto 2014 –
risulta che il 17 giugno 2014 il Giudice di pace ha regolarmente notificato l’istanza
alla RE 1 presso la sede della I__________ SA in __________, assegnandole un
termine con scadenza al 16 luglio 2014 per presentare le proprie osservazioni
(doc. A2 annesso al reclamo). L’invio raccomandato è stato ritirato
il 18 giugno 2014 (v. tracciamento dell’invio n. __________, cfr. doc. A1).
Ora, il recapito in questione è quello figurante sul precetto esecutivo e
corrisponde all’indirizzo della sede della RE 1 menzionato nel registro di
commercio. Non sussiste quindi alcun dubbio che l’assegnazione del termine per
le osservazioni all’istanza – come del resto la stessa sentenza impugnata, che
la reclamante ammette di avere ricevuto – è regolarmente giunta a quest’ultima,
tanto ch’essa stessa indica nel reclamo (a pag. 1) la I__________ SA quale indirizzo di notifica. La censura della RE 1 è quindi infondata. D’altronde,
non avendo essa presentato tempestive osservazioni, eventuali sue allegazioni
in sede di reclamo sarebbero nuove e di conseguenza irricevibili, sicché la
mancata trasmissione degli allegati prodotti con l’istanza non si rivela di
rilievo nella fattispecie, anche perché l’esistenza di un valido titolo di
rigetto dell’opposizione deve comunque essere verificata d’ufficio, anche in
sede di reclamo (sotto, consid. 6).
Considerandi
5.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto
all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Il
contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di
debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale
titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il
contratto sia stato disdetto (CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).
6.2
Nella fattispecie, il contratto di locazione di uno studio a partire
dal 1° novembre 2011, sottoscritto fra la CO 1 e la RE 1 nel mese di settembre 2011 per una durata indeterminata (con un termine di disdetta di
almeno sei mesi) e per una pigione di fr. 550.– mensili, costituisce di
per sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sei mensilità
(di complessivi fr. 3'300.–) richieste dalla procedente, oltre agli
interessi del 5% (art. 104 CO) dal 1° luglio 2012. Per contro l’istante non
ha prodotto alcun titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le ulteriori
somme di fr. 50.– (“costi amministrativi”), di fr. 73.– (“costi per
PE a Zugo”) e di fr. 100.– (“nuovi costi”). In particolare, il precetto
esecutivo 3 settembre 2012 dell’ufficio di esecuzione di Zugo accluso all’istanza
non è assimilabile a un tale titolo, perché non contiene un riconoscimento
delle spese firmato dall’escussa. Il reclamo va pertanto accolto limitatamente
a questi tre ultimi importi.
7.
La tassa di giudizio, stabilita in
ambedue le sedi in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Per
quanto riguarda l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla
parte non rappresentata professionalmente in giudizio, essa è subordinata alla
formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;
sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304;
sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011),
da cui risulti che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di
tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento
dei lavori amministrativi personali (v. Tappy,
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
pag. 387 ad b). Non motivata, la richiesta formulata dall’istante in prima sede
va quindi respinta. Non si pone invece problema di ripetibili in
questa sede, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.
8.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'523.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta nel
senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'300.–
più interessi del 5% dal 1° luglio 2012.
2. La tassa di giustizia di fr. 205.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico per fr. 15.– e a
carico della RE 1 per fr. 190.–. Non si assegnano ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico a concorrenza di fr. 280.–
e a carico della controparte per i rimanenti fr. 20.–.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).