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Decisione

14.2014.167

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione di durata indeterminata. Asserita mancata notifica dell’istanza. Spese per un precedente precetto esecutivo e altri costi non riconosciuti

15 gennaio 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Con

la decisione impugnata, il Giudice di pace, ritenuto che il termine impartito

alla convenuta per presentare eventuali osservazioni era trascorso infruttuoso

e che l’istante aveva prodotto “la documentazione necessaria a stabilire la

fondatezza della richiesta”, ha accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria l’opposizio­­ne interposta dalla RE 1.

3. Nel

reclamo la RE 1 si duole che il primo giudice non le abbia notificato l’istanza,

sulla quale non ha quindi potuto prendere posizione, siccome a suo dire ne è

venuta a conoscenza solo a ricezione della lettera speditale dal Giudice di

pace dopo l’emana­­zione della sentenza, il 4 agosto 2014 (doc. A accluso al

reclamo), in risposta alla richiesta di trasmissione dell’istanza e degli

allegati formulata dal suo patrocinatore il 1° agosto (doc. B). La reclamante,

inoltre, lamenta il fatto di non avere ricevuto detti allegati, già ritornati

all’istante con la sentenza, ciò che costituisce a suo parere una grave violazione

dei suoi diritti procedurali. Contestando l’esistenza di un valido

riconoscimento di debito, la reclamante chiede di annullare la sentenza

impugnata e di mantenere l’opposizione da lei interposta.

4. Per

quanto riguarda la censura di violazione del diritto di essere sentito, dagli

atti – in particolare quelli trasmessi alla reclamante il 4 agosto 2014 –

risulta che il 17 giugno 2014 il Giudice di pace ha regolarmente notificato l’istanza

alla RE 1 presso la sede della I__________ SA in __________, assegnandole un

termine con scadenza al 16 luglio 2014 per presentare le proprie osservazioni

(doc. A2 annesso al reclamo). L’invio raccomandato è stato ritirato

il 18 giugno 2014 (v. tracciamento dell’invio n. __________, cfr. doc. A1).

Ora, il recapito in questione è quello figurante sul precetto esecutivo e

corrisponde all’indirizzo della sede della RE 1 menzionato nel registro di

commercio. Non sussiste quindi alcun dubbio che l’assegnazione del termine per

le osservazioni all’istanza – come del resto la stessa sentenza impugnata, che

la reclamante ammette di avere ricevuto – è regolarmente giunta a quest’ulti­­ma,

tanto ch’essa stessa indica nel reclamo (a pag. 1) la I__________ SA quale indirizzo di notifica. La censura della RE 1 è quindi infondata. D’altronde,

non avendo essa presentato tempestive osservazioni, eventuali sue allegazioni

in sede di reclamo sarebbero nuove e di conseguenza irricevibili, sicché la

mancata trasmissione degli allegati prodotti con l’istanza non si rivela di

rilievo nella fattispecie, anche perché l’esistenza di un valido titolo di

rigetto dell’opposizione deve comunque essere verificata d’ufficio, anche in

sede di reclamo (sotto, consid. 6).

Considerandi

5.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto

all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Il

contratto di locazione firmato dal conduttore costituisce un riconoscimento di

debito per il canone scaduto. Se il contratto è di durata indeterminata, vale

titolo di rigetto fintanto che il conduttore non renda verosimile che il

contratto sia stato disdetto (CEF 14.2001.114 dell’8 febbraio 2002, consid. 3.1; Staehelin in: Bas­ler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 116 ad art. 82 LEF).

6.2

Nella fattispecie, il contratto di locazione di uno studio a partire

dal 1° novembre 2011, sottoscritto fra la CO 1 e la RE 1 nel mese di settembre 2011 per una durata indeterminata (con un termine di disdetta di

almeno sei mesi) e per una pigione di fr. 550.– mensili, costituisce di

per sé un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le sei mensilità

(di complessivi fr. 3'300.–) richieste dalla procedente, oltre agli

interessi del 5% (art. 104 CO) dal 1° luglio 2012. Per contro l’i­­stante non

ha prodotto alcun titolo di rigetto provvisorio dell’op­­posizione per le ulteriori

somme di fr. 50.– (“costi amministrativi”), di fr. 73.– (“costi per

PE a Zugo”) e di fr. 100.– (“nuovi costi”). In particolare, il precetto

esecutivo 3 settembre 2012 dell’uf­­ficio di esecuzione di Zugo accluso all’istanza

non è assimilabile a un tale titolo, perché non contiene un riconoscimento

delle spese firmato dall’escussa. Il reclamo va pertanto accolto limitatamente

a questi tre ultimi importi.

7.

La tassa di giudizio, stabilita in

ambedue le sedi in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue il grado di reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Per

quanto riguarda l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla

parte non rappresentata professionalmente in giudizio, essa è subordinata alla

formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC;

sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304;

sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011),

da cui risulti che la tutela dei propri interessi ha richiesto un dispendio di

tempo superiore a quanto normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento

dei lavori amministrativi personali (v. Tappy,

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 34 ad art. 95 LEF; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

pag. 387 ad b). Non motivata, la richiesta formulata dall’istante in prima sede

va quindi respinta. Non si pone invece problema di ripetibili in

questa sede, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo.

8.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'523.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta nel

senso che l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 3'300.–

più interessi del 5% dal 1° luglio 2012.

2. La tassa di giustizia di fr. 205.–,

da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico per fr. 15.– e a

carico della RE 1 per fr. 190.–. Non si assegnano ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico a concorrenza di fr. 280.–

e a carico della controparte per i rimanenti fr. 20.–.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).