14.2014.168
Rigetto provvisorio dell’opposizione
16 aprile 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.168
Lugano
16 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella causa n. 42/B/14/s (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
promossa con istanza 19 febbraio 2014 da
Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), Mendrisio
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 14 agosto 2014
presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 30 luglio 2014 dal Giudice
di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 ottobre 2013 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (in
seguito “OSC”) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'500.– oltre agli
interessi del 5% dal 30 settembre 2011, indicando quale titolo di credito l’“accompagnamento
del 01.09.2011 a Ginevra del fratello __________, __________, __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 febbraio 2014
l’OSC ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo
di Lugano. Nel termine impartito (prorogato due volte), la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 aprile 2014, mentre la parte istante ha
confermato la sua domanda con controsservazioni del 20 giugno 2014.
C. Statuendo con decisione 30 luglio 2014, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 agosto 2014 per ottenerne l’accertamento
della nullità e in subordine l’annullamento. Il 10 settembre il presidente
della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni
del 17 novembre 2014, l’OSC ha concluso per la reiezione
del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 agosto 2014 contro la sentenza reputata notificata a RE 1 il settimo
giorno di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), ossia il 7 agosto (v.
copia della busta di trasmissione acclusa al reclamo), in concreto il reclamo è
tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto considerato, fondandosi
sulle osservazioni dell’istante, che la stessa aveva autorizzato la persona
fisica firmataria dell’istanza (P__________ B__________) ad agire in suo nome, respingendo così implicitamente l’eccezione di
carenza di legittimazione sollevata dall’escussa. Nel merito, il primo giudice ha ritenuto che le
critiche espresse da quest’ultima in merito alle cure e trattamenti prodigati
al fratello non potevano essere prese in considerazione in una causa di rigetto
dell’opposizione – ed erano ad ogni modo estranee alla questione del
trasporto oggetto del credito posto in esecuzione –, ciò
che a suo parere valeva anche per la domanda riconvenzionale formulata da RE 1,
con cui chiede che l’istante sia condannata a versarle fr. 5'500.– quale
risarcimento delle spese di ambulanza da lei sostenute per trasferire il
fratello dalla Clinica ginevrina Belmont, dove l’istante l’aveva portato, all’Ospedale
psichiatrico Belair, sempre a Ginevra. Onde l’accoglimento dell’istanza.
3. Nel
reclamo RE 1 ripropone l’eccezione di carente legittimazione attiva, lamentando
una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui – secondo
lei – il giudice di pace non ha motivato la sua decisione, omettendo di prendere
posizione sulle argomentazioni da lei sviluppate in sede di osservazioni. La reclamante
ribadisce che l’istante non ha provato che i suoi organi competenti abbiano
delegato validamente P__________ B__________ a rappresentarla nella causa in rassegna. Nel merito, RE 1 ritiene di
essere stata ingannata dai sanitari dell’OSC, che avrebbero dovuto a suo parere
trasportare suo fratello con un mezzo civile e non con un’ambulanza, perché era
ben noto loro che la clinica di Ginevra non avrebbe mai accolto un paziente
arrivato in ambulanza.
4. Giova
anzitutto trattare la (solita) eccezione di carenza di “legittimazione attiva”
riproposta dalla reclamante in questa sede, ricordando che la legittimazione
attiva o passiva, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in
giudizio, è una condizione di diritto sostanziale – da esaminare quindi con il
merito se è contestata –, il cui difetto conduce alla reiezione dell’azione o
del ricorso. Occorre distinguerla dalla capacità di essere parte e dalla
capacità processuale, che riguardano invece l’azione (diritto di essere parte,
rispettivamente di stare in lite) – non la pretesa –, e perciò costituiscono
presupposti processuali (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), la cui sussistenza dev’essere
verificata d’ufficio giusta l’art. 60 CPC e il cui difetto determina l’irricevibilità
– non la reiezione – dell’azione o del ricorso (DTF 139 III 504 consid. 1.1).
4.1 Nel
caso specifico, ancorché l’avv. RE 1 non sembri più contestare la qualità di
parte dell’OSC, a scanso di equivoco bisogna precisare che tale qualità,
connessa al godimento dei diritti civili (art. 11 e 53 CC), spetta allo Stato
del Canton Ticino, che solo ha personalità giuridica (mentre le “unità amministrative
autonome” come l’OSC ne sono sprovviste, v. messaggio 16 ottobre 2001 n. 5167
del Consiglio di Stato relativo al progetto di modifiche legislative necessarie
allo sviluppo di progetti pilota di unità amministrative autonome gestite
tramite mandato di prestazione e budget globale nell’ambito del “Progetto
Autonomia” di A2000).
4.2 Il
diritto di stare in lite (capacità processuale) – riconosciuto in linea di
massima a chi ha l’esercizio dei diritti civili (art. 12 e 54 CC) – spetta
invece all’OSC, che in virtù dell’art. 10 lett. g del Decreto legislativo
concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di
prestazione delle Unità Amministrative Autonome (RL 2.5.1.1.3) è abilitata a
“fare valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi”. Si tratta di un caso particolare,
espressamente previsto da una norma giuridica specifica, di facoltà di far
valere in giudizio diritti di terzi in nome e per conto propri (in tedesco “Prozessstandschaft”)
(v. in merito: Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 24 segg. ad § 13). La legge sostituisce l’assenza di personalità giuridica, come in altre
ipotesi, come ad esempio gli art. 197, 240 e 253 cpv. 2 LEF, che conferiscono
alla comunione dei creditori insinuatisi in un fallimento – la cosiddetta massa
passiva, collettività priva di personalità giuridica –, rappresentata dall’amministrazione
Considerandi
del fallimento, la facoltà di disporre dei beni del fallito compresi nella
massa attiva (v. Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 118 ad art. 17 LEF e vol. III, 2001, n. 8 segg. ad
art. 197 e n. 1 ad art. 235-243), oppure l’art. 712l CC che
riconosce una facoltà analoga alla comunione dei proprietari di piani (v. Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a
ed. 2012, n. 1303-1304).
4.3
Nel
reclamo l’avv. RE 1 contesta in verità la
legittimazione della funzionaria che ha firmato l’istanza a rappresentare l’OSC
in giudizio, lamentando l’assenza di prova che la stessa
sia stata validamente delegata dagli organi competenti dell’istante.
a) Ora,
è pur vero che anche la rappresentanza processuale è un presupposto (appunto
processuale) che il giudice esamina d’ufficio (sentenza del Tribunale
federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009, consid. 4.1). Nella fattispecie il
Giudice di pace ha rinviato alle allegazioni espresse dall’istante in sede di controsservazioni per giustificare la reiezione dell’eccezione di
carente potere di rappresentanza sollevata dalla convenuta. Nel reclamo quest’ultima
lamenta quello che qualifica come carenza di motivazione, fonte di una
violazione del suo diritto di essere sentita, ma omette di considerare che il
primo giudice ha fatto sue le giustificazioni addotte dall’OSC. A RE 1 erano
quindi noti gli elementi essenziali per contestare la decisione impugnata con cognizione di causa, ciò
che del resto non ha mancato di fare.
Non è dunque data alcuna violazione del suo diritto di essere sentita (v. DTF
134.
I 88 consid. 4.1 con richiami).
b) Il diritto
di firma in seno alle unità amministrative (autonome e non) spetta
individualmente al funzionario dirigente responsabile dell’unità cui è
attribuita la competenza decisionale (o al suo sostituto) se ha lui stesso
istruito la pratica, oppure collettivamente al funzionario che ha istruito la
pratica (o al suo sostituto) e al funzionario dirigente responsabile dell’unità
cui è attribuita la competenza decisionale (o al suo sostituto) (art. 3 lett. b, rispettivamente lett. a del Regolamento sulle deleghe
di competenze decisionali, RL 2.4.1.8). In qualità di caposervizio delle finanze, P__________ B__________ pare
abilitata a firmare individualmente gli atti relativi alle pretese finanziarie
dell’OSC (art. 3 lett. b citato sopra), ma se anche così non fosse il suo
operato è stato ad ogni modo ratificato, nel senso dell’art.
4.
lett. a, dalla vicedirettrice dell’OSC, R__________ M__________, che ha
firmato sia le controsservazioni presentate dall’ente in prima sede sia le
osservazioni al reclamo. Non è pertanto il caso di attardarsi oltre sulla
questione.
5.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio sortisce solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
5.1
Nella
fattispecie neppure la reclamante, a ragione, contesta che il suo fax del 30
agosto 2011, da lei debitamente firmato, con cui conferma l’assunzione del
costo forfettario di fr. 1'500.– per il trasferimento del suo fratello
presso la Clinique Belmont di Ginevra, costituisca un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione
per il credito posto in esecuzione.
5.2
RE
1.
si limita infatti a sostenere di essere stata ingannata
dai sanitari dell’OSC, che avrebbero dovuto a suo parere trasportare suo
fratello con un mezzo civile e non con un’ambulanza, perché era ben noto loro
che la clinica di Ginevra non avrebbe mai accolto un paziente arrivato in ambulanza.
Sennonché all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF). Nel caso specifico, invece, la reclamante non fornisce il benché
minimo indizio concreto a sostegno delle proprie affermazioni, peraltro
contestate dalla procedente (v. osservazioni al reclamo, ad 4). La censura, e
con essa il reclamo, va di conseguenza respinta.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si dà invece luogo all’attribuzione di un’indennità di soccombenza alla procedente, che non ha motivato la sua richiesta
di ripetibili (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale
federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).