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Decisione

14.2014.168

Rigetto provvisorio dell’opposizione

16 aprile 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto considerato, fondandosi

sulle osservazioni dell’istante, che la stessa aveva autorizzato la persona

fisica firmataria dell’istanza (P__________ B__________) ad agire in suo nome, respingendo così implicitamente l’eccezione di

carenza di legittimazione sollevata dall’escussa. Nel merito, il primo giudice ha ritenuto che le

critiche espresse da quest’ultima in merito alle cure e trattamenti prodigati

al fratello non potevano essere prese in considerazione in una causa di rigetto

dell’oppo­­sizione – ed erano ad ogni modo estranee alla questione del

trasporto oggetto del credito posto in esecuzione –, ciò

che a suo parere valeva anche per la domanda riconvenzionale formulata da RE 1,

con cui chiede che l’istante sia condannata a versarle fr. 5'500.– quale

risarcimento delle spese di ambulanza da lei sostenute per trasferire il

fratello dalla Clinica ginevrina Belmont, dove l’istante l’aveva portato, all’Ospedale

psichiatrico Belair, sempre a Ginevra. Onde l’accoglimento dell’i­­stanza.

3. Nel

reclamo RE 1 ripropone l’eccezione di carente legittimazione attiva, lamentando

una violazione del suo diritto di essere sentita, nella misura in cui – secondo

lei – il giudice di pace non ha motivato la sua decisione, omettendo di prendere

posizione sulle argomentazioni da lei sviluppate in sede di osservazioni. La reclamante

ribadisce che l’istante non ha provato che i suoi organi competenti abbiano

delegato validamente P__________ B__________ a rappresentarla nella causa in rassegna. Nel merito, RE 1 ritiene di

essere stata ingannata dai sanitari dell’OSC, che avrebbero dovuto a suo parere

trasportare suo fratello con un mezzo civile e non con un’ambulanza, perché era

ben noto loro che la clinica di Ginevra non avrebbe mai accolto un paziente

arrivato in ambulanza.

4. Giova

anzitutto trattare la (solita) eccezione di carenza di “legittimazione attiva”

riproposta dalla reclamante in questa sede, ricordando che la legittimazione

attiva o passiva, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in

giudizio, è una condizione di diritto sostanziale – da esaminare quindi con il

merito se è contestata –, il cui difetto conduce alla reiezione dell’azione o

del ricorso. Occorre distinguerla dalla capacità di essere parte e dalla

capacità processuale, che riguardano invece l’azione (diritto di essere parte,

rispettivamente di stare in lite) – non la pretesa –, e perciò costituiscono

presupposti processuali (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), la cui sussistenza dev’essere

verificata d’ufficio giusta l’art. 60 CPC e il cui difetto determina l’irricevibilità

– non la reiezione – dell’a­zio­ne o del ricorso (DTF 139 III 504 consid. 1.1).

4.1 Nel

caso specifico, ancorché l’avv. RE 1 non sembri più contestare la qualità di

parte dell’OSC, a scanso di equivoco bisogna precisare che tale qualità,

connessa al godimento dei diritti civili (art. 11 e 53 CC), spetta allo Stato

del Canton Ticino, che solo ha personalità giuridica (mentre le “unità amministrative

autonome” come l’OSC ne sono sprovviste, v. messaggio 16 ottobre 2001 n. 5167

del Consiglio di Stato relativo al progetto di modifiche legislative necessarie

allo sviluppo di progetti pilota di unità amministrative autonome gestite

tramite mandato di prestazione e budget globale nell’ambito del “Progetto

Autonomia” di A2000).

4.2 Il

diritto di stare in lite (capacità processuale) – riconosciuto in linea di

massima a chi ha l’esercizio dei diritti civili (art. 12 e 54 CC) – spetta

invece all’OSC, che in virtù dell’art. 10 lett. g del Decreto legislativo

concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di

prestazione delle Unità Amministrative Autonome (RL 2.5.1.1.3) è abilitata a

“fare valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi”. Si tratta di un caso particolare,

espressamente previsto da una norma giuridica specifica, di facoltà di far

valere in giudizio diritti di terzi in nome e per conto propri (in tedesco “Prozessstandschaft”)

(v. in merito: Staehelin/Stae­helin/Groli­mund, Zivilprozessrecht, 2a ed. 2013, n. 24 segg. ad § 13). La legge sostituisce l’assenza di personalità giuridica, come in altre

ipotesi, come ad esempio gli art. 197, 240 e 253 cpv. 2 LEF, che conferiscono

alla comunione dei creditori insinuatisi in un fallimento – la cosiddetta massa

passiva, collettività priva di personalità giuridica –, rappresentata dall’amministrazione

Considerandi

del fallimento, la facoltà di disporre dei beni del fallito compresi nella

massa attiva (v. Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 118 ad art. 17 LEF e vol. III, 2001, n. 8 segg. ad

art. 197 e n. 1 ad art. 235-243), oppure l’art. 712l CC che

riconosce una facoltà analoga alla comunione dei proprietari di piani (v. Steinauer, Les droits réels, vol. I, 5a

ed. 2012, n. 1303-1304).

4.3

Nel

reclamo l’avv. RE 1 contesta in verità la

legittimazione della funzionaria che ha firmato l’istanza a rappresentare l’OSC

in giudizio, lamentando l’assenza di prova che la stessa

sia stata validamente delegata dagli organi competenti dell’istante.

a) Ora,

è pur vero che anche la rappresentanza processuale è un presupposto (appunto

processuale) che il giudice esamina d’uffi­­cio (sentenza del Tribunale

federale 5A_15/2009 del 2 giugno 2009, consid. 4.1). Nella fattispecie il

Giudice di pace ha rinviato alle allegazioni espresse dall’istante in sede di controsservazioni per giustificare la reiezione dell’eccezione di

carente potere di rappresentanza sollevata dalla convenuta. Nel reclamo quest’ul­­tima

lamenta quello che qualifica come carenza di motivazione, fonte di una

violazione del suo diritto di essere sentita, ma omette di considerare che il

primo giudice ha fatto sue le giustificazioni addotte dal­l’OSC. A RE 1 erano

quindi noti gli elementi essenziali per contestare la decisione impugnata con cognizione di causa, ciò

che del resto non ha mancato di fare.

Non è dunque data alcuna violazione del suo diritto di essere sentita (v. DTF

134.

I 88 consid. 4.1 con richiami).

b) Il diritto

di firma in seno alle unità amministrative (autonome e non) spetta

individualmente al funzionario dirigente responsabile dell’unità cui è

attribuita la competenza decisionale (o al suo sostituto) se ha lui stesso

istruito la pratica, oppure collettivamente al funzionario che ha istruito la

pratica (o al suo sostituto) e al funzionario dirigente responsabile dell’unità

cui è attribuita la competenza decisionale (o al suo sostituto) (art. 3 lett. b, rispettivamente lett. a del Regolamento sulle deleghe

di competenze decisionali, RL 2.4.1.8). In qualità di caposervizio delle finanze, P__________ B__________ pare

abilitata a firmare individualmente gli atti relativi alle pretese finanziarie

dell’OSC (art. 3 lett. b citato sopra), ma se anche così non fosse il suo

operato è stato ad ogni modo ratificato, nel senso dell’art.

4.

lett. a, dalla vicedirettrice dell’OSC, R__________ M__________, che ha

firmato sia le controsservazioni presentate dall’ente in prima sede sia le

osservazioni al reclamo. Non è pertanto il caso di attardarsi oltre sulla

questione.

5.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio sortisce solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.1

Nella

fattispecie neppure la reclamante, a ragione, contesta che il suo fax del 30

agosto 2011, da lei debitamente firmato, con cui conferma l’assunzione del

costo forfettario di fr. 1'500.– per il trasferimento del suo fratello

presso la Clinique Belmont di Ginevra, costituisca un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF che giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione

per il credito posto in esecuzione.

5.2

RE

1.

si limita infatti a sostenere di essere stata ingannata

dai sanitari dell’OSC, che avrebbero dovuto a suo parere trasportare suo

fratello con un mezzo civile e non con un’ambulan­­za, perché era ben noto loro

che la clinica di Ginevra non avrebbe mai accolto un paziente arrivato in ambulanza.

Sennonché all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF). Nel caso specifico, invece, la reclamante non fornisce il benché

minimo indizio concreto a sostegno delle proprie affermazioni, peraltro

contestate dalla procedente (v. osservazioni al reclamo, ad 4). La censura, e

con essa il reclamo, va di conseguenza respinta.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si dà invece luogo all’attribuzione di un’in­­dennità di soccombenza alla procedente, che non ha motivato la sua richiesta

di ripetibili (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale

federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).