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Decisione

14.2014.169

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della ricevibilità dell’istanza, in merito al fatto che una delle firme appostevi sia del procuratore il cui nome è indicato sull’atto

30 settembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 giugno 2014 CO

1 ne ha postulato il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud. Con osservazioni scritte del 10 luglio 2014, la parte convenuta

ha chiesto in via principale di dichiarare l’istanza irricevibile e in via

subordinata di respingerla. Replicando il 24 luglio l’istante ha confermato la

sua domanda, mentre con duplica del 7 agosto la parte convenuta vi si è

nuovamente opposta.

C. Statuendo

con decisione 8 agosto 2014, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta limitatamente a fr. 11'160.15 oltre interessi del 9% dal 22

dicembre 2013, ponendo le spese processuali di fr. 350.– (e le spese esecutive

di fr. 103.–) a carico dell’istante in ragione di un decimo e per il resto

a carico del convenuto, il quale è stato tenuto a rifondere alla controparte

un’indennità di fr. 25.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21

agosto 2014 per ottenerne in via principale l’annullamento e il rinvio della

causa alla Pretura per nuovo giudizio, e in via sussidiaria la riforma della

stessa nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile. Il 22 agosto 2014, il

presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 21 agosto 2014 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

l’11 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, per quanto interessa in questa sede, il Pretore aggiunto

ha anzitutto respinto l’eccezione d’irricevibilità dell’istanza sollevata dal

convenuto, in merito all’assenza sulla procura prodotta dall’istante, oltre

alla firma del suo gerente __________ C__________, di quella del procuratore A__________,

per il quale avrebbe firmato una terza persona senza che la relativa procura

sia stata messa agli atti. Confrontandola con la firma di A__________ sul

permesso di soggiorno accluso alla replica, il primo giudice ha infatti

ritenuto che quella sull’istanza fosse di lui.

3.

Nel

reclamo RE 1 ripropone l’eccezione d’irricevibilità dell’istanza, sostenendo

che la replica, siccome firmata dal solo procuratore U__________ (a beneficio

di un diritto di procura collettiva a due), è a sua volta irricevibile. D’altra

parte, egli afferma che le firme sull’istanza e sul permesso di soggiorno rilasciato

ad A__________ “divergono in modo adamantino”.

4.

Ora,

il reclamante non contesta che la replica sia sottoscritta da una persona – il

procuratore U__________ – a beneficio di un diritto di procura collettiva a due

per conto dell’istante, ciò che si evince già chiaramente dall’estratto dal

registro di commercio relativo a CO 1 prodotto in prima sede (doc. 4). Ed è

indubbio che la replica possa essere considerata una ratifica implicita

dell’istanza. La quale risulta così sottoscritta da due persone abilitate a

rappresentare l’istante collettivamente a due. L’istanza è dunque ricevibile a

prescindere dal fatto di sapere se è anche stata sottoscritta dal procuratore A__________

o da persona da lui delegata. In queste circostanze non è necessario assegnare

un termine all’istante per produrre altre procure in virtù dell’art. 132 cpv. 1

CC. Il reclamo, al limite del temerario, va respinto. Il convenuto non solleva

infatti altre censure.

5.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo

stato intimato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 13'163.80, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

– ,

– .

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).