14.2014.170
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione cautelare nelle more istruttorie. Alimenti. Pagamenti eseguiti prima della decisione cautelare, ma imputazione convenuta dopo
22 gennaio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2014.170
Lugano
22 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2013.1425 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 17 dicembre 2013 da
CO 1
(patrocinata dall’avv.)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv.)
giudicando sul reclamo del 22 agosto 2014 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 4 agosto 2014 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 settembre 2013 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. A), CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 12'500.–, indicando quale titolo di credito il “contributo
alimentare per i mesi da gennaio 2013 a maggio 2013 (come da decisione del 2
maggio 2013 della Pretura del Distretto di Riviera)”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 dicembre 2013
CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. All’udienza di discussione, indetta su
richiesta del convenuto e tenutasi il 28 febbraio 2014, l’istante ha confermato
la sua domanda, mentre RE 1 vi si è parzialmente opposto, sostenendo che l’opposizione
andrebbe rigettata limitatamente a fr. 9'800.–.
C. Statuendo con decisione 4 agosto 2014, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 250.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 agosto 2014 per ottenerne la
riforma nel senso del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 9'800.–.
Nelle sue osservazioni del 22 settembre 2014, CO 1 ha
concluso in via principale per l’inammissibilità del reclamo poiché fondato su
fatti nuovi, e in via subordinata per la reiezione dello stesso.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In
concreto, essendo la sentenza impugnata stata notificata al patrocinatore di RE
1 il 12 agosto 2014 (come risulta dall’estratto relativo al tracciamento dell’invio
n. __________), il reclamo – presentato l’ultimo giorno
del termine – è quindi tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel caso
specifico, pertanto, i documenti acclusi al reclamo, in particolare lo scritto
del 21 gennaio 2013 dell’avv. PA 1 all’avv. PA 2, così come le tre
dichiarazioni del 22 gennaio 2014 di CO 1 e dei figli A__________ e M__________
sono irricevibili. Contrariamente a quanto sostiene l’escutente nelle sue
osservazioni al reclamo, per contro, in realtà il reclamante si confronta con
la sentenza del Pretore aggiunto (in merito all’interpretazione dell’art. 81
LEF e della transazione del 24 gennaio 2014), donde la ricevibilità del reclamo
(v. sotto consid. 3).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che la documentazione
prodotta, in particolare la decisione cautelare emessa nelle more istruttorie
il 2 maggio 2013, che obbliga l’escusso a versare a CO 1 un contributo alimentare
mensile complessivo di fr. 2'500.– a partire dal mese di gennaio 2013,
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde
respinto l’eccezione sollevata dal convenuto, secondo cui dall’importo posto in
esecuzione andrebbero dedotti due versamenti di fr. 1'350.– ciascuno
effettuati “nel corso” dei mesi di aprile e maggio del 2013, ricordando che l’art. 81 LEF non permette all’escusso di far valere l’estinzione
del debito avvenuta anteriormente all’emanazione della decisione valida come
titolo di rigetto definitivo. Nemmeno per il contributo dovuto per maggio del 2013, a suo parere, l’escusso avrebbe reso verosimile che il versamento sia avvenuto dopo la
decisione del 2 maggio 2013. Il primo giudice ha d’altronde rammentato che il
decreto di stralcio (del 24 gennaio 2014) invocato dal reclamante a sostegno
dell’estinzione parziale del suo debito era stato emesso in una procedura
avviata dai figli contro il padre, di cui non era parte la madre, così che non
le era opponibile (“res inter alios acta”). Infine, egli ha considerato
più verosimile che i versamenti in questione fossero destinati al figlio M__________
che non all’istante, motivo per cui ha accolto l’istanza integralmente.
3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore
aggiunto un’errata applicazione dell’art. 81 LEF, secondo
cui il giudice può tenere conto dell’estinzione del debito solo se si è
verificata dopo l’emanazione della decisione fatta valere quale titolo di rigetto,
sostenendo che non trova applicazione a pagamenti ricorrenti quali sono i
contributi alimentari, altrimenti rischierebbe sempre di doverli pagare una
seconda volta ove li avesse pagati prima dell’emanazione della decisione. Egli,
inoltre, ribadisce che la transazione conclusa il 24 gennaio 2014 nella
procedura promossa dai figli contro il padre è opponibile alla madre, avendo la
stessa confermato il suo consenso all’accordo con lettera del 22 febbraio (recte:
gennaio) 2014.
4. Oltre a sollevare censure formali infondate (v. sopra consid. 1.2),
nelle sue osservazioni CO 1 si limita a ribadire la motivazione del Pretore
aggiunto.
5. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Considerandi
6.
In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto
esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e
il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il
debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie, il reclamante non contesta – ed è pacifico – che la decisione
cautelare del Pretore del Distretto di Riviera del 2 maggio 2013 (doc. B),
siccome immediatamente esecutiva, costituisce in sé un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 12'500.– posto in esecuzione
(pari ai 5 contributi mensili di fr. 2'500.– per i mesi da gennaio a
maggio del 2013).
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81).
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del
credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.
1.
LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa
può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta
al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o
per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad
es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione al
riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
7.1
Nel caso specifico, a sostegno della sua
allegazione secondo cui egli ha già versato all’istante nei mesi di aprile e di
maggio del 2013 due volte fr. 1'350.– a titolo di contributi alimentari
per la moglie, l’escusso ha prodotto il decreto di stralcio emesso dallo
stesso Pretore aggiunto il 24 gennaio 2014 (inc. __________ e __________, doc.
3), facendo riferimento al punto 2.3 della transazione passata con i figli e
accettata dalla moglie, secondo cui “gli importi versati dal padre nel corso dei
mesi di aprile e maggio 2013 direttamente sul conto della madre per un importo
di fr. 1'350.– mensili sono da ritenersi dei pagamenti a favore della
moglie e non del figlio M__________”.
7.2
Ora, ci si potrebbe chiedere se i versamenti in questione, dal profilo
processuale, sarebbero davvero potuti essere fatti valere
già nella procedura che ha portato alla decisione del 2
maggio 2013, ricordato che l’udienza di discussione dell’istanza cautelare si
era già tenuta il 16 gennaio 2013 (doc. B, pag. 1), sicché la causa sembrava
matura per il giudizio, tanto che il Pretore non ha più dato alle parti la facoltà
di esprimersi sull’istanza. La questione, invero, può essere lasciata indecisa.
È infatti solo con la transazione del 9 gennaio 2014, ovvero dopo l’emanazione
della decisione invocata quale titolo di rigetto, che gli interessati (marito,
moglie e figlio) hanno convenuto sull’attribuzione dei noti versamenti –
verosimilmente litigiosa fino ad allora o perlomeno prevista a beneficio del
figlio –, ritenendoli eseguiti “a favore della moglie e
non del figlio M__________” (doc. 3, punto 2.3).
7.3
Non
si disconosce che la moglie non era parte delle cause stralciate in tale
evenienza, ma lo stesso Pretore aggiunto ha accertato nel decreto di stralcio
che con scritto 22 gennaio 2014 CO 1 aveva “dichiarato di accettare la proposta di
transazione anche per quanto concerne il contributo di mantenimento a suo
favore e a carico del marito di fr. 2'500.–”
(doc. 3, pag. 1 a metà). Ed essa non allega – per avventura – che la transazione
verbalizzata nel decreto del 24 gennaio 2014 sia diversa dalla proposta
transattiva del 9 gennaio 2014, da lei accettata il successivo 22 gennaio. In
siffatte circostanze, si può ritenere che il reclamante ha provato di aver
ridotto il credito posto in esecuzione di fr. 2'700.– (2 x fr. 1'350.–).
Il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nel senso
dell’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 9'800.– (fr. 12'500.–
./. fr. 2'700.–).
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante, che ha
agito con l’ausilio di un avvocato, ha diritto a ripetibili fissate secondo l’art.
11.
cpv. 1-2 RTar (RL
3.1.1.7
). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di
conseguenza l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 9'800.–.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.–,
da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di quest’ultima per fr. 30.–
e per i rimanenti fr. 120.– a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante
fr. 150.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, la quale rifonderà
a RE 1 fr. 200.– per ripetibili.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).