Lexipedia

Decisione

14.2014.170

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione cautelare nelle more istruttorie. Alimenti. Pagamenti eseguiti prima della decisione cautelare, ma imputazione convenuta dopo

22 gennaio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel caso

specifico, pertanto, i documenti acclusi al reclamo, in particolare lo scritto

del 21 gennaio 2013 dell’avv. PA 1 all’avv. PA 2, così come le tre

dichiarazioni del 22 gennaio 2014 di CO 1 e dei figli A__________ e M__________

sono irricevibili. Contrariamente a quanto sostiene l’escutente nelle sue

osservazioni al reclamo, per contro, in realtà il reclamante si confronta con

la sentenza del Pretore aggiunto (in merito all’interpretazione dell’art. 81

LEF e della transazione del 24 gennaio 2014), donde la ricevibilità del reclamo

(v. sotto consid. 3).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha constatato che la documentazione

prodotta, in particolare la decisione cautelare emessa nelle more istruttorie

il 2 maggio 2013, che obbliga l’e­­scusso a versare a CO 1 un contributo alimentare

mensile complessivo di fr. 2'500.– a partire dal mese di gennaio 2013,

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde

respinto l’eccezione sollevata dal convenuto, secondo cui dall’importo posto in

esecuzione andrebbero dedotti due versamenti di fr. 1'350.– ciascuno

effettuati “nel corso” dei mesi di aprile e maggio del 2013, ricordando che l’art. 81 LEF non permette all’escusso di far valere l’estinzione

del debito avvenuta anteriormente all’emanazione della decisione valida come

titolo di rigetto definitivo. Nemmeno per il contributo dovuto per maggio del 2013, a suo parere, l’escusso avrebbe reso verosimile che il versamento sia avvenuto dopo la

decisione del 2 maggio 2013. Il primo giudice ha d’altronde rammentato che il

decreto di stralcio (del 24 gennaio 2014) invocato dal reclamante a sostegno

dell’estinzione parziale del suo debito era stato emesso in una procedura

avviata dai figli contro il padre, di cui non era parte la madre, così che non

le era opponibile (“res inter alios acta”). Infine, egli ha considerato

più verosimile che i versamenti in questione fossero destinati al figlio M__________

che non all’istante, motivo per cui ha accolto l’istanza integralmente.

3. Nel reclamo RE 1 rimprovera al Pretore

aggiunto un’er­rata applicazione dell’art. 81 LEF, secondo

cui il giudice può tenere conto dell’estinzione del debito solo se si è

verificata dopo l’emanazione della decisione fatta valere quale titolo di rigetto,

sostenendo che non trova applicazione a pagamenti ricorrenti quali sono i

contributi alimentari, altrimenti rischierebbe sempre di doverli pagare una

seconda volta ove li avesse pagati prima dell’emanazione della decisione. Egli,

inoltre, ribadisce che la transazione conclusa il 24 gennaio 2014 nella

procedura promossa dai figli contro il padre è opponibile alla madre, avendo la

stessa confermato il suo consenso all’accordo con lettera del 22 febbraio (recte:

gennaio) 2014.

4. Oltre a sollevare censure formali infondate (v. sopra consid. 1.2),

nelle sue osservazioni CO 1 si limita a ribadire la motivazione del Pretore

aggiunto.

5. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Considerandi

6.

In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto

esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e

il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il

debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie, il reclamante non contesta – ed è pacifico – che la decisione

cautelare del Pretore del Distretto di Riviera del 2 maggio 2013 (doc. B),

siccome immediatamente esecutiva, costituisce in sé un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 12'500.– posto in esecuzione

(pari ai 5 contributi mensili di fr. 2'500.– per i mesi da gennaio a

maggio del 2013).

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 81).

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari ed univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del

credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.

1.

LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa

può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta

al giudice del rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o

per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad

es. abuso di diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione al

riguardo essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

7.1

Nel caso specifico, a sostegno della sua

allegazione secondo cui egli ha già versato all’istante nei mesi di aprile e di

maggio del 2013 due volte fr. 1'350.– a titolo di contributi alimentari

per la moglie, l’e­scusso ha prodotto il decreto di stralcio emesso dallo

stesso Pretore aggiunto il 24 gennaio 2014 (inc. __________ e __________, doc.

3), facendo riferimento al punto 2.3 della transazione passata con i figli e

accettata dalla moglie, secondo cui “gli importi versati dal padre nel corso dei

mesi di aprile e maggio 2013 direttamente sul conto della madre per un importo

di fr. 1'350.– mensili sono da ritenersi dei pagamenti a favore della

moglie e non del figlio M__________”.

7.2

Ora, ci si potrebbe chiedere se i versamenti in questione, dal profilo

processuale, sarebbero davvero potuti essere fatti valere

già nella procedura che ha portato alla decisione del 2

maggio 2013, ricordato che l’udienza di discussione dell’istanza cautelare si

era già tenuta il 16 gennaio 2013 (doc. B, pag. 1), sicché la causa sembrava

matura per il giudizio, tanto che il Pretore non ha più dato alle parti la facoltà

di esprimersi sull’istanza. La questione, invero, può essere lasciata indecisa.

È infatti solo con la transazione del 9 gennaio 2014, ovvero dopo l’emanazione

della decisione invocata quale titolo di rigetto, che gli interessati (marito,

moglie e figlio) hanno convenuto sull’attribuzione dei noti versamenti –

verosimilmente litigiosa fino ad allora o perlomeno prevista a beneficio del

figlio –, ritenendoli eseguiti “a favore della moglie e

non del figlio M__________” (doc. 3, punto 2.3).

7.3

Non

si disconosce che la moglie non era parte delle cause stralciate in tale

evenienza, ma lo stesso Pretore aggiunto ha accertato nel decreto di stralcio

che con scritto 22 gennaio 2014 CO 1 aveva “dichiarato di accettare la proposta di

transazione anche per quanto concerne il contributo di mantenimento a suo

favore e a carico del marito di fr. 2'500.–”

(doc. 3, pag. 1 a metà). Ed essa non allega – per avventura – che la transazione

verbalizzata nel decreto del 24 gennaio 2014 sia diversa dalla proposta

transattiva del 9 gennaio 2014, da lei accettata il successivo 22 gennaio. In

siffatte circostanze, si può ritenere che il reclamante ha provato di aver

ridotto il credito posto in esecuzione di fr. 2'700.– (2 x fr. 1'350.–­).

Il reclamo va pertanto accolto e la decisione impugnata riformata nel senso

dell’accoglimento dell’i­stanza limitatamente a fr. 9'800.– (fr. 12'500.–

./. fr. 2'700.–).

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante, che ha

agito con l’ausilio di un avvocato, ha diritto a ripetibili fissate secondo l’art.

11.

cpv. 1-2 RTar (RL

3.1.1.7

). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 2'700.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di

conseguenza l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 9'800.–.

2. La tassa di giustizia di fr. 150.–,

da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di quest’ultima per fr. 30.–

e per i rimanenti fr. 120.– a carico del convenuto, il quale rifonderà all’istante

fr. 150.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, la quale rifonderà

a RE 1 fr. 200.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).