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Decisione

14.2014.171

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto individuale di lavoro. Eccezione di pagamento non resa verosimile. Conteggio salariale

20 gennaio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto considerato come valido

riconoscimento di debito il contratto di lavoro del 7 gennaio 2014 sottoscritto

fra le parti, per il quale CO 1 è stata assunta alle dipendenze della AP 1 come

direttrice (doc. B). Il giudice di prime cure ha altresì rilevato che la

sottoscrizione (per ricevuta), da parte della dipendente, del documento con riportati

i conteggi salariali, certifica unicamente la consegna di tale attestazione, ma

non l’avvenuto pagamento degli stipendi mensili ivi indicati. Per di più, visto

che per il mese di febbraio 2014, allorquando la datrice di lavoro ha versato

in contanti una parte del salario alla dipendente, essa ha allestito

un’apposita ricevuta (doc. 4 accluso alla risposta) e che non ha mai dato seguito

ai solleciti di pagamento dell’istante, il Pretore aggiunto ha concluso che

l’eccezione di avvenuto pagamento del salario sollevata dall’escussa non è

stata sufficientemente sostanziata. Per queste ragioni, il giudice ha accolto

l’i­­stanza, salvo posticipare la data di decorrenza degli interessi al 1°

maggio 2014.

3. Nel

reclamo AP 1 ribadisce sostanzialmente che l’escutente ha ricevuto in contanti

lo stipendio del mese di aprile 2014. A contrario di quanto concluso dal

Pretore aggiunto, essa ritiene che quando “viene richiesto al dipendente di

sottoscrivere il conteggio stipendio per ricevuta è chiaro a tutti che si intende

che lo stesso abbia percepito lo stipendio ivi indicato e firmando il relativo

conteggio attesta appunto di aver ricevuto il denaro” (reclamo, pag. 5 in alto). A mente della stessa, infatti, se il denaro fosse stato versato in banca, non sarebbe

stato necessario far sottoscrivere il conteggio per ricevuta al dipendente. Per

quanto riguarda il versamento in contanti di parte dello stipendio del mese di

febbraio 2014, la stessa rivela che in quel caso “il datore di lavoro non

poteva […] semplicemente far sottoscrivere alla dipendente il conteggio

stipendio, visto che il versamento a contanti riguardava solo una parte dello

stipendio, mentre l’altra parte veniva appunto versata mediante bonifico

bancario” (reclamo, pag. 6 in mezzo). In conclusione, l’escussa ritiene

quindi che l’eccezione di pagamento sollevata è stata sufficientemente sostanziata,

avendo provato con la produzione della ricevuta dello stipendio sottoscritta

dalla dipendente di aver consegnato il salario dovuto in contanti.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio spiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

Considerandi

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice

esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro

sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come riconoscimento

di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti

gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo

convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel

periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010

del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF).

5.2

Nel caso concreto, le parti hanno sottoscritto un contratto individuale

di lavoro, in virtù del quale CO 1 è stata assunta alle dipendenze della AP 1

con il compito di assumere, gestire e formare dei consulenti e ricercare e

gestire i contratti d’assicurazione sia in Svizzera che all’estero per conto

della datrice di lavoro, per un salario mensile lordo di fr. 6'500.– più

eventuali provvigioni (doc. B). In quanto firmato dall’escussa, questo

contratto costituisce in sé, come a giusta ragione ha rilevato il Pretore

aggiunto, un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF

per l’importo di fr. 5'692.70 posto in esecuzione, pari al salario netto

del mese di aprile del 2014 (cfr. doc. C).

6.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF).

6.1

Nel caso specifico la ricorrente afferma di aver corrisposto

alla dipendente il salario di aprile in contanti, facendole firmare nel

contempo la distinta con i conteggi salariali di febbraio, marzo e aprile del 2014. A mente della stessa, la sottoscrizione di tale conteggio basterebbe a rendere verosimile

l’avvenuto pagamento e quindi l’estinzione del debito.

6.2

In

realtà, non può dirsi manifestamente errato l’accertamento del Pretore

aggiunto, secondo cui la firma della lavoratrice a fianco della dicitura “x

ricevuta” non attesta il versamento del salario di aprile bensì

unicamente la consegna di tale certificato. Del resto, il documento non accenna

ad alcun pagamento, neppure a contanti, visto che non menziona il fatto che i

salari per febbraio e marzo erano già stati versati né indica quale dei tre

importi sarebbe stato consegnato a contanti all’escussa. Non è quindi per nulla

“chiaro a tutti che […] firmando il relativo conteggio [essa]

attesta appunto di aver ricevuto il denaro”. Tutt’al

più essa conferma la correttezza del conteggio, in particolare per quanto riguarda

l’assenza di diritto a provvigioni (cfr. doc. B, art. 3). Come ha

giustamente rilevato il Pretore aggiunto, ove il salario di aprile fosse stato

versato alla lavoratrice a contanti, le sarebbe stata fatta firmare un’apposita

ricevuta, come avvenuto per il saldo dello stipendio di febbraio (doc.

4). Pare d’altronde inverosimile che il salario di aprile sia stato saldato già

il 25 aprile 2014 (data del conteggio), mentre secondo il contratto (doc. B,

art. 3) doveva essere versato solo il 10 maggio. La decisione impugnata,

dunque, resiste alla critica e il reclamo va respinto.

7.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 5'692.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. AP 1 rifonderà a CO 1

fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).